Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 dicembre 2007
Ammissione di progetti di cooperazione internazionale - EUREKA al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2032).

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2006, istitutivo del «Ministero dell'universita' e della ricerca» di seguito denominato MUR;
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, ed i relativi esiti istruttori;
Tenuto conto che il comitato, nella riunione dell'11 luglio 2007, propone l'ammissibilita' del progetto EUREKA E! 2365 MEDEA + A511 TOOLIP e del progetto EUREKA E! 2912 - FANSYS;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274;
Tenuto conto delle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;
Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Il progetto di ricerca EUREKA E! 2365 MEDEA + A511 TOOLIP ed il progetto EUREKA E! 2912 FACTORY FANSYS sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).
 
Art. 2.
1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
4. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.
Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.
Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, il costo ammesso e la relativa quota di contributo.
6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.
 
Art. 3.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 4.853.405,50 ripartite in Euro 1.816.566,00 nella forma di contributo nella spesa ed Euro 3.036.839,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilita' del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2007
Il direttore generale: Criscuoli Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 255
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 25 <----
 
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