Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 8 aprile 2008 |
Sostituzione del decreto 15 agosto 2005, recante: «Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno il potere di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, tra i quali rientrano i detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita'; Visto il decreto 15 agosto 2005 del Ministro dell'interno, con il quale sono state dettate disposizioni sul deposito, la commercializzazione ed il trasporto di esplosivi, con particolare riferimento a quelli destinati a scopi militari o di polizia; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; Letto l'art. 11 della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalita', di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della predetta direttiva 93/15/CEE; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attivita' produttive, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «ADR», per ferrovia «RID», per via aerea «ICAO», per mare «IMO» e nelle acque interne «ADNR»; Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, e' stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR); Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione 15 aprile 2004 della Commissione delle Comunita' europee, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005; Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi; Tenuto conto che, nell'ambito del Gruppo di lavoro del G6 per lo studio di un sistema «di controllo degli esplosivi al fine di prevenire e contrastare il terrorismo», si e' valutata la possibilita' di cooperazione e di azioni comuni, con possibilita' di rafforzati controlli di specifici tipi di detonatori commerciali e della loro commercializzazione, con particolare riguardo ai detonatori elettrici a bassa e media intensita', rilevandosi che la semplicita' di attivazione ed il frequente utilizzo in attentati terroristici di tali tipologie di esplodenti, fa sorgere l'opportunita' di un relativo miglior controllo e di una limitazione del loro uso; Tenuto conto che nel Piano d'Azione per aumentare la sicurezza degli esplosivi, dei precursori e dei detonatori - elaborato nell'ambito della Seconda Conferenza dell'Unione europea sul potenziamento della sicurezza degli esplosivi, tenutasi a Braga (P), il 16 e 17 luglio 2007, nel corso della quale e' stata ufficializzata la relazione della Task Force di esperti in materia di Sicurezza degli Esplosivi, promossa dalla Direzione generale «Giustizia, Liberta' e Sicurezza» dell'Unione europea - si e' evidenziato, con riguardo ad eventuali misure concernenti i detonatori, che solo l'adozione esclusiva di quelli elettronici, con esclusione di quelli elettrici, siccome i primi sono provvisti di un codice di identificazione e di un sistema di programmazione computerizzato, sarebbe in grado di garantire un effettivamente elevato livello di sicurezza ai fini antiterroristici, ma che tale misura, allo stato, non appare realisticamente proponibile e che, pur tuttavia, vi e' necessita' di limitare la circolazione nel mercato civile di detonatori elettrici commerciali, controllando la tipologia di detonatori piu' facilmente divertibili per scopi illeciti ed evitando, nel contempo, significativi impatti economici; Atteso che, tra i detonatori elettrici commerciali, secondo quanto accertato, i piu' idonei ad essere facilmente divertibili per usi criminali sono quelli a bassa e media intensita', ovvero quelli cosi' definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 21 aprile 1979, agli articoli 1 e 5, per i quali l'impulso di accensione e' compreso fra lo 0,8 e 1000 mWs/Ohm, e la «corrente di non accensione in Ampere» e' calcolata fino a 4 Ampere, e che limitare, in via ordinaria, l'uso di tali detonatori per le sole esigenze delle Forze armate e di polizia e per altre speciali non comporta significativi impatti economici, soprattutto a fronte dei benefici che, in termini preventivi, ne deriverebbero; Tenuto, altresi', conto che l'art. 11 della Direttiva 93/15/CEE, fissando il principio della proporzionalita' delle misure adottate e nei limiti di cui alle sopra menzionate conclusioni, consente - a fronte del rischio costituito dall'estrema facilita' d'uso dei detonatori a bassa e media intensita' con sorgenti elettriche, anche radiocomandate, di bassissimo amperaggio (ovvero nella sopra richiamata misura di «corrente di non accensione» calcolata fino a 4 Ampere) - di ritenere proporzionata la limitazione, in via ordinaria, della circolazione degli stessi detonatori ai soli ambiti militari e di polizia; Ritenuto che l'esistenza di confezioni portatili di precursori, atte alla realizzazione estemporanea di esplosivi bi-(o pluri)componenti mediante semplice miscelazione in loco, contrasti, oltre che con la normativa nazionale vigente sulla fabbricazione ed il deposito di esplodenti, con l'esigenza primaria di non agevolarne l'uso per finalita' criminose; Visto il ricorrere, negli scenari internazionali, di gravissimi episodi di terrorismo, perpetrati mediante l'uso di esplosivi attivati mediante detonatori elettrici a bassa e media intensita'; Atteso che, a seguito della analoga limitazione in precedenza disposta dal Ministro dell'interno, non sono discese sensibili criticita' per il settore produttivo, che ormai ricorre normalmente a detonatori di altra tipologia per tutti gli impieghi di ingegneria civile, fatte salve le speciali esigenze di impiego a fini di sviluppo tecnologico; Ritenuto, per quanto precede, di dover definitivamente limitare, in un quadro di rafforzati controlli che riguardi comunque ed in via ordinaria tutti gli esplodenti, alle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza ed alle speciali esigenze di sviluppo tecnologico, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, in quanto attivabili a tempo o a distanza mediante apparati elettrici d'uso comune, nonche' l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto, ove essi fossero liberamente disponibili, ne risulterebbe agevolato il compimento di atti terroristici o altre attivita' delittuose; Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplodenti in genere; Ritenuta altresi', la necessita' di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplodenti e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di tali prodotti durante le attivita' di trasporto; Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, dovranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplodenti; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto 15 agosto 2005 del Ministro dell'interno, con il quale sono state dettate disposizioni sul deposito, la commercializzazione ed il trasporto di esplosivi, con particolare riferimento a quelli destinati a scopi militari o di polizia, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita', e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti, salvo speciali deroghe del Ministro dell'interno per le attivita' di studio, sperimentazione e di produzione di alte tecnologie civili, esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione. 2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensita', importati prodotti e commercializzati per le finalita' consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilita'. Art. 2. - 1. Le attivita' di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che puo' disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato, almeno cinque giorni prima, preventivo avviso al questore, che, nei tre giorni successivi, comunica la disponibilita' della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti. Sono fatti salvi i casi di emergenza, per i quali comunque deve essere data immediata e preventiva notizia all'autorita' di pubblica sicurezza. Art. 3. - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, e' subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche ed organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi e' sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonche' di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonche', anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessita'. 2. I mezzi di cui sopra debbono altresi' possedere autonomi sistemi di protezione elettronica del vano di carico e debbono recare sul tetto del veicolo il numero di targa del veicolo stesso, con caratteri di misura tale da consentirne l'agevole localizzazione aerea, oltre ai simboli che siano stabiliti dalle altre normative internazionali per il trasporto di materie esplodenti. 3. Quando e' prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e' limitata ai casi assolutamente eccezionali, individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati. 4. In caso di brevi soste, per comprovate necessita', il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritto, da quello di scorta. 5. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumita' pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che: a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo di custodi o di guardie particolari giurate; b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione; c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessita'; d) prima e dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati. 6. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 3 e 4, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorita' di pubblica sicurezza. 7. E' vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (autisti e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere preventivamente comunicati alla competente autorita' di pubblica sicurezza. 8. L'equipaggio non puo' aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrita', ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo. Art. 4. - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia. Art. 5. - 1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione di prodotti esplodenti di qualsiasi natura debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli stessi, le generalita' complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, compresi i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni puo' provvedersi, oltre che con le modalita' informatiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorita' di pubblica sicurezza. 2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplodenti sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di tali prodotti, ovvero in quelle in cui gli stessi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalita' complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altri giustificati motivi, sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonche' delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplodenti, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione.». Il presente decreto, adottato previo adempimento degli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario che concernono le «regole tecniche» di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni, attuativa delle Direttive 98/34/CE e 98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di cui alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994 e, per le disposizioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della Direttiva 93/15/CEE, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 8 aprile 2008 Il Ministro: Amato |
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