Gazzetta n. 95 del 22 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 aprile 2008
Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sovrana», in Castelletto d'Orba.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la nota pervenuta in data 21 novembre 2007 con la quale la Societa' Terme di Fonti Feja S.p.a. con sede in Castelletto d'Orba (Alessandria), loc. Feja 74, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sovrana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), oltre alle diciture gia' autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti il decreto interministeriale salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunita' europee;
Visto il decreto dirigenziale 24 gennaio 2000, n. 3296 - 193 con il quale e' stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sovrana;
Visto che la III Sezione del Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 3 marzo 2008, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno e' da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove cio' non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sovrana», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), sono le seguenti: «Puo' avere azione diuretica; puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico. L'allattamento al seno e' da preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».
2. Il decreto 26 marzo 2008, n. 3833, e' revocato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.
Roma, 3 aprile 2008
Il direttore generale reggente: Greco
 
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