L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 31 marzo 2008. Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di: seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata; la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV); la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 337/07); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT); la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08); la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08); la lettera inviata dalla societa' RFI S.p.a. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI-AD\A0011\P\2008\332 del 31 marzo 2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008); Considerato che: il comma 74.1 del TIT prevede l'applicazione di regimi tariffari speciali ad alcune societa', fra le quali e' ricompresa, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.; il comma 74.4 del TIT prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo TIT, sia versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra: a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa; b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC; il comma 74.5 del TIT prevede che il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b) sia fissato in via amministrativa dall'Autorita' ed aggiornato trimestralmente; a seguito della riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, i circa 7.000 punti di prelievo in alta, media e bassa tensione appartenenti al medesimo gruppo sono ad oggi nella titolarita' della societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.a (di seguito: RFI), controllata al 100% dal medesimo gruppo; le disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia (di seguito: servizio di salvaguardia) di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/2007, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, approvate dall'Autorita' con la deliberazione n. 337/07, prevedono che gli esercenti la salvaguardia individuati in sede di prima applicazione eroghino il servizio a partire dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2008; le disposizioni di cui al precedente alinea hanno determinato la presenza di diversi esercenti il servizio di salvaguardia sul territorio nazionale a partire dal 1° maggio 2008, in sostituzione degli attuali esercenti servizio di salvaguardia nel transitorio; l'art. 3 della deliberazione ARG/elt 42/08, che disciplina le modalita' per la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching) e che si applica alle richieste presentate a partire dal 1° aprile 2008 prevede che la richiesta per tale successione debba essere presentata entro la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facolta' cli cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08; RFI e' attualmente servito, con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarita', nell'ambito del servizio di salvaguardia transitoria; la permanenza di RIFI nel servizio di salvaguardia potrebbe comportare, in presenza di criteri adottati dall'Autorita' per la fissazione del corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b), del TIT che tengano conto delle condizioni di approvvigionamento, un incremento degli oneri a carico del sistema per garantire al Gruppo Ferrovie dello Stato le condizioni di approvvigionamento stabilite dalla legge; la permanenza di RFI nel servizio di salvaguardia potrebbe comportare, in presenza di piu' soggetti che erogano il servizio a livello nazionale, un significativo incremento degli oneri amministrativi a carico degli esercenti il servizio di salvaguardia, che potrebbero avere ricadute negative sugli altri utenti del servizio; solo con lettera 31 marzo 2008 RFI comunica il proprio intendimento di abbandonare l'attuale regime di salvaguardia per potersi approvvigionare nel mercato libero, richiedendo al contempo la possibilita' di ottenere una deroga dalle disposizioni della deliberazione ARG/elt 42/08 con particolare riferimento ai termini di preavviso per lo switching dei punti di prelievo nella propria titolarita'. Ritenuto che: alla luce delle considerazioni sopra esposte, nonche' degli obiettivi di promozione della concorrenza propri dell'Autorita', sia necessario e urgente consentire al Gruppo Ferrovie dello Stato di cogliere ogni occasione di avvio di una fornitura sul mercato libero, derogando, limitatamente ai punti di prelievo nella titolarita' di RFI alle tempistiche dello switching previste dalla deliberazione ARG/elt42/08, limitatamente alle richieste con data di switching 1° maggio 2008. Delibera: 1. di modificare il termine per l'invio delle richieste di switching relative ai punti di prelievo nella titolarita' di RFI e recanti data di switching 1° maggio 2008 di cui al comma 3.3 della deliberazione ARG/elt42/08, fissando il medesimo termine al 18 aprile 2008. 2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita'.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dal 1° aprile 2008. Milano, 31 marzo 2008 Il presidente: Ortis |