Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 aprile 2008 |
Revoca di alcune concessioni per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, per la gestione del Bingo e per la raccolta dei giochi pubblici. |
|
|
IL DIRETTORE per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale; Vista la convenzione di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007, stipulata con la societa' Primal S.r.l. per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi; Vista la convenzione di concessione n. 1158 del 17 maggio 2007, stipulata con la societa' Primal S.r.l. per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli; Vista la convenzione di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004, stipulata con la societa' Primal S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Sciacca (Agrigento), via Pompei, snc, Contrada Tabassi; Viste le convenzioni di concessione n. 4007 e n. 4303 rilasciate alla societa' Primal S.r.l. in data 3 gennaio 2008, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visti i decreti direttoriali 15 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e 18 gennaio 2008, con i quali, per i motivi indicati nei provvedimenti stessi in ordine al possesso da parte della societa' Primal S.r.l. dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie ed all'opportunita' di procedere all'accertamento dei fatti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione, sono state sospese le convenzioni di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007, n. 1158 del 17 maggio 2007, n. 321 del 13 febbraio 2004, n. 4007 e n. 4303 rilasciate in data 3 gennaio 2008; Visti i decreti n. 119/08 del 23 gennaio 2008 e n. 194/08 del 7 febbraio 2008, con i quali il presidente del Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari in ordine ai decreti direttoriali 15 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e 18 gennaio 2008, e le ordinanze n. 282/2008 e n. 290/2008 del 20 febbraio 2008, con le quali il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania ha confermato la sospensione dei provvedimenti impugnati; Viste le lettere prot. n. 2008/3275/Giochi/SCO del 28 gennaio 2008 e prot. n. 2008/5292/giochi/BNG del 12 febbraio 2008, con le quali l'Amministrazione ha comunicato l'ottemperanza ai decreti presidenziali n. 119/08 del 23 gennaio 2008 e n. 194/08 del 7 febbraio 2008, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania; Vista la lettera raccomandata a/r del 23 gennaio 2008, prot. n. 2008/2764/giochi/CONC, con la quale e' stato comunicato alla Primal S.r.l. l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento del possesso da parte della stessa societa' dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni per la gestione dei giochi pubblici e del bingo e con la quale, a tal fine, e' stato richiesto di trasmettere la documentazione indicata nella lettera stessa; Vista la lettera raccomandata a/r del 27 febbraio 2008, prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, con la quale e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che oltre ai procedimenti il cui avvio e' stato gia' comunicato con lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, e del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG sono stati avviati i procedimenti di revoca delle concessioni n. 3478, n. 1158, n. 4007 e n. 4303, in quanto la Primal srl non ha dato riscontro alla richiesta inoltrata con la sopraindicata lettera del 23 gennaio 2008, prot. n. 2008/2764/giochi/CONC, non trasmettendo: - la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; - la certificazione di regolarita' contributiva, rilasciata dai competenti istituti previdenziali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, al comma 1, stabilisce che «le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento» e, al comma 1-bis, che «la certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa», ed in quanto, nel corso dell'istruttoria, e' emersa una grave situazione debitoria della Primal nei confronti dell'erario, derivante dall'omesso o ritardato pagamento del prelievo erariale sulle attivita' affidate in concessione, ed e' stato accertato che la Primal S.r.l. medesima, nell'esecuzione delle attivita' affidate in concessione, ha reiteratamente tenuto comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attivita' professionale, dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, il cui contenuto, anche ai fini della tutela dei dati personali nelle stesse riportati, si intende interamente richiamato nel presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale; Considerato che l'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale, oltre che grave irregolarita' amministrativa, costituisce anche violazione degli obblighi fiscali stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che la concessione e' revocata «quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative o il mancato rispetto degli obblighi fiscali» e che l'art. 17, comma 2, lettera d) delle convenzioni n. 3478 e n. 1158 stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione in caso «di mancato versamento delle somme dovute, anche di natura tributaria, nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse»; Considerato, altresi', che i comportamenti caratterizzati da negligenza, malafede e gravi errori nell'esercizio dell'attivita' professionale, dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, fanno venir meno, in capo alla Primal S.r.l., il requisito di ordine generale previsto dal citato art. 38, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che l'impresa non abbia «commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, ne' un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale»; Dispone per i motivi indicati in premessa, cosi' come dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n. 2007/20893/giochi/BNG, del 17 ottobre 2007 prot. 2007/36187/giochi/BNG e del 27 febbraio 2008 prot. n. 2008/7307/Giochi/CONC, la revoca: - delle convenzioni di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007 e n. 1158 del 17 maggio 2007, e la conseguente disattivazione del collegamento al totalizzatore nazionale; - della convenzione di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004; - delle convenzioni n. 4007 e n. 4303 rilasciate in data 3 gennaio 2008. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2008 Il direttore: Tagliaferri |
|
|
|