Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 novembre 2007 |
Emissione, in modalita' elettronica, della tessera di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo; Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 159, il quale stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identita' delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato; Viste le vigenti disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, ed in particolare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria; Ravvisata l'esigenza di rilasciare al personale dell'amministrazione giudiziaria un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite; Visto il parere espresso in data 27 ottobre 2005 dal Garante per protezione dei dati personali in relazione all'utilizzo dei dati biometrici del personale dell'amministrazione giudiziaria per il rilascio e l'uso in rete della tessera di cui sopra in modalita' elettronica; Visto il parere espresso in data 21 luglio 2005 dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alle speciali funzioni in materia di autenticazione informatica della tessera personale di riconoscimento in modalita' elettronica; Decreta: Art. 1. Ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione giudiziaria viene rilasciata una tessera di riconoscimento, in modalita' elettronica, per l'esercizio delle funzioni proprie e con funzionalita' di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici dell'amministrazione. |
| Art. 2. 1. Il documento, in supporto plastico, e' dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticita' del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio. 2. Il documento, con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato A, riproduce la fotografia dell'interessato, indica i dati anagrafici, incluso il codice fiscale, i caratteri somatici, la qualifica, il numero progressivo della tessera e la data del rilascio, e contiene la firma dell'interessato. 3. Il documento e' dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalita' informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonche' di un microprocessore per la memorizzazione della carta-servizi e per le operazioni connesse alle procedure di identificazione in rete. Oltre ai certificati digitali rilasciati dall'amministrazione ed ai riferimenti numerici delle impronte digitali per le funzionalita' proprie di autenticazione e sicurezza, il microprocessore puo' contenere un certificato di firma digitale. |
| Art. 3. 1. La tessera ha una validita' di cinque anni, non puo' essere convalidata e deve essere nuovamente emessa in caso di smarrimento, furto o precoce logorio. 2. In caso di revoca, nel periodo suddetto, delle credenziali di autenticazione e del certificato di firma digitale, la tessera conserva validita' esclusivamente quale documento di riconoscimento. 3. In caso di collocamento in quiescenza nel medesimo periodo, i certificati vengono revocati. |
| Art. 4. 1. La produzione del documento e' riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e risponde agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento. 2. Le procedure operative per l'acquisizione dei dati e quelle per il rilascio della tessera personale di riconoscimento sono stabilite dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Roma, 6 novembre 2007 Il Ministro: Mastella |
| Allegato A (Descrizione della tessera personale di riconoscimento del Ministero della giustizia - Mod. AT/MG decreto legislativo n. 82/2005) Il documento, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha le seguenti caratteristiche tecniche minime: formato standard ISO mm 85,6 x 53,98 spessore 780/820 micron; stampa litografica a 4 colori in bianca + 1 colore fluorescente e 4 colori in volta con fondino di sicurezza; ologramma di sicurezza; riproduzione dello stemma della Repubblica italiana; scritta «Ministero della giustizia»; supporto in policarbonato con banda ottica da 1,5 MB contenente i dati identificativi e l'immagine del volto del titolare; microprocessore (microchip) EEPROM 32 Kb, algoritmo RSA a 1024 bit; template, ricavati dalle impronte digitali di due dita del titolare in conformita' allo standard ISO/IEC 19794-2 e costituiti dall'insieme dei valori numerici che descrivono le caratteristiche utili al fine del riconoscimento da cui non e' possibile ricostruire l'originale, conservato sullo spazio appositamente reso non riscrivibile del microprocessore. Completata la fase di produzione del documento il template non puo' essere custodito in nessuna banca dati. Fronte Retro
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