IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varieta' di basilico; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varieta' indicate nel dispositivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varieta' di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
----> Vedere tabella a pag. 42 <----
2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varieta', la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varieta' di basilico di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1998:
----> Vedere tabella a pag. 43 <----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2008 Il capo Dipartimento: Ambrosio Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |