Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 11 marzo 2008, n. 78 |
Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni; Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarita' del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si e' convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e dell'11 febbraio 2008; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' 1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana e robusta costituzione fisica; b) piena integrita' psichica; c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) normalita' del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneita', ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel; e) normalita' del campo visivo, della motilita' oculare e del senso stereoscopico; f) acutezza visiva: 1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non e' ammessa la correzione con lenti; 2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; g) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche. 2. Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermita' indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, e' il seguente: «Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 22 (Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione). - 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.». «Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.». «Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.». «Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita'; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2. 4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa. 6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.». Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.». «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.». «Art. 119 (Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.». Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». -Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n. 228 abrogato dal presente decreto, recava Regolamento concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1993, n. 165. - Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1987, n. 236, e' il seguente: «Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne. 2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65.». - Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche: a) ruolo degli operatori; b) ruolo degli assistenti; c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori; f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.». Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Requisiti attitudinali 1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacita' di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a: a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacita' di comunicazione e determinazione operativa; b) capacita' di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress; c) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati; d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato. 2. Il giudizio medico legale di inidoneita' ai sensi del presente articolo e' adottato a seguito di adeguata valutazione psicodiagnostica, eseguita avvalendosi anche dell'ausilio di appositi esami e/o test psico-attitudinali. I test psicodiagnostici sono somministrati da specialisti nella disciplina. |
| Art. 3. Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica: a) sana costituzione fisica; b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneita' specifica alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita' proprie del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso. |
| Art. 4. Disposizione comune 1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneita' di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti e' espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si concorre. |
| Art. 5. Disposizioni particolari 1. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al presente regolamento e' richiesto anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 5: - Per il testo degli articoli 5 e 88, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 21, 97, 108, 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente: «Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d). 2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.». «Art. 97 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 98, comma 4. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.». «Art. 108 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste. 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 109, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.». «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.». «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».
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| Art. 6. Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. 2. L'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalita' e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2008 Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si vedano le note alle premesse.
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| Allegato A (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c)) Peso corporeo richiesto per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h) p = peso corporeo (espresso in chilogrammi) h = altezza (espressa in metri) I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20; I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18. Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale e' per gli uomini 102 cm, per le donne 88 cm; Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del candidato.
----> Vedere tabella a pag. 11 <---- |
| Allegato B (ai sensi dell'articolo 1, comma 2)
Cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo. 1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico- evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per se' causa di non idoneita'; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attivita' lavorativa o dell'ambiente di comunita' o quando presentano caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la positivita' per antigene HBV; la positivita' per gli anticorpi per HCV; la positivita' per anticorpi per HIV; 2. L'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, che abbiano rilevanza funzionale, anche in fase asintomatica e con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali; 3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica; 4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici; 5. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravita' sono causa di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti, nonche' quelle ipertrofiche cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali; 6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi; 7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita', quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per se' causa di non idoneita', se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per se' causa di non idoneita' ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.); 8. Le infermita' ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita' e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che comprometterebbero un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco \beta -emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi; 9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva; 10. Le infermita' ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie; 11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacita' vitale polmonare o capacita' vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo; 12. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici; 13. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica; 14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche; 15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilita' e della sensibilita' le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravita'; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi; 16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalita' e della identita'; 17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia; 18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina; 19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; 20. Le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, producono alterazioni strutturali o funzionali; 21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la protesi mammaria e' causa di non idoneita'; 22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali sia fisiche che connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. |
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