Gazzetta n. 93 del 19 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 11 marzo 2008, n. 78
Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno dei quali prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accesso ai soppressi profili professionali dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e successive modificazioni;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale funzionali alla peculiarita' del servizio prestato non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005, svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si e' convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e dell'11 febbraio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) piena integrita' psichica;
c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
d) normalita' del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneita', ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel;
e) normalita' del campo visivo, della motilita' oculare e del senso stereoscopico;
f) acutezza visiva:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non e' ammessa la correzione con lenti;
2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;
g) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di cui al predetto comma 1, le imperfezioni e le infermita' indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,
109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge
30 settembre 2004, n. 252», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249,
e' il seguente:
«Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
512 del 1996 opera in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
indizione del bando di concorso, sia iscritto negli
appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 22 (Nomina a vice ispettore antincendi per
concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di
preferenza e casi di esclusione). - 1. L'assunzione dei
vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1,
lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli istituti giuridici ed economici previsti per il
personale in prova.».
«Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta'
di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
abilitazione all'esercizio della professione. In relazione
a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere
richiesto nel bando di concorso anche il possesso di
diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in
sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le
prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale e sono individuati i diplomi di
specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli
altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini
della formazione della graduatoria.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della
laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei
requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di
frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con
qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta
un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data
del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire
della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da
forme di preselezione, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta
salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al
relativo albo. In relazione a particolari esigenze
dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di
concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente
prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le
prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice, i criteri di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori medici in prova.».
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' i diplomi di laurea in scienze
motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati,
rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le
prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice, i criteri di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori ginnico-sportivi in prova.».
«Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e
di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i
cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per
specifiche attivita';
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
di attivita', la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove di esame e i programmi sono
stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od
operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al
servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata
di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la
quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione
del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui
hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su
motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o
del comando cui sono applicati.».
Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97,
comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
«Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
tecnico-informatico). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108,
comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori tecnico-informatici in prova.».
«Art. 119 (Accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori avviene mediante
pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere
le prove di esame da una prova preliminare di carattere
generale, mediante idonei test, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto
ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad
indirizzo giuridico ed economico prescritte per
l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate
secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo
giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le
prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della
riserva il personale che, nel triennio precedente, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari
amministrativo-contabili vice direttori in prova.».
Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico
concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove
di esame da una prova preliminare di carattere generale,
mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto
ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate
le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai
fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme
dell'eventuale preselezione per la partecipazione al
concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le
prime in numero non inferiore a due, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle
graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva
il personale che, nel triennio precedente, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari
tecnico-informatici vice direttori in prova.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
-Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n.
228 abrogato dal presente decreto, recava Regolamento
concernente i requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.» ed e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1993, n. 165.
- Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante
«Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai
concorsi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 1987, n. 236, e' il seguente:
«Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia e per l'ammissione al corso
quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di
Stato, e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per
gli uomini e a m 1,61 per le donne.
2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
una statura non inferiore a m 1,65.».
- Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze
organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti
i seguenti ruoli del personale che svolge attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
a) ruolo degli operatori;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili;
d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici;
e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori;
f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici
direttori.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1
svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza
anche in supporto a strutture operative e in localita'
colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni
di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue:
funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori,
assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.
411 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Requisiti attitudinali
1. I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere, ad un livello adeguato alle funzioni e ai compiti previsti per la qualifica da ricoprire, capacita' di base intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacita' di comunicazione e determinazione operativa;
b) capacita' di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
c) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.
2. Il giudizio medico legale di inidoneita' ai sensi del presente articolo e' adottato a seguito di adeguata valutazione psicodiagnostica, eseguita avvalendosi anche dell'ausilio di appositi esami e/o test psico-attitudinali. I test psicodiagnostici sono somministrati da specialisti nella disciplina.
 
Art. 3.
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori e' soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica:
a) sana costituzione fisica;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale per l'idoneita' specifica alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita' proprie del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.
 
Art. 4.
Disposizione comune
1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le cause di inidoneita' di cui al presente regolamento devono sussistere al momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla data di immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti e' espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si concorre.
 
Art. 5.
Disposizioni particolari
1. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui al presente regolamento e' richiesto anche nelle ipotesi di chiamata diretta nominativa a domanda previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, 21, commi, 5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale stabiliti dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 5 e 88, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo degli articoli 21, 97, 108, 145 e 148 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La
nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, per esami,
consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto
titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di
eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di
merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, per titoli di
servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui
al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al
comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato
una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione
pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi
conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice
ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite,
degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri
per la formazione della graduatoria finale.».
«Art. 97 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'art. 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.».
«Art. 108 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-informatici avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso per esami,
consistenti in due prove scritte e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di
indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non
inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui
all'art. 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo
biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie
attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando
di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle
capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito
delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le
categorie di titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i
criteri per la formazione della graduatoria finale.».
«Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del
personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene,
nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non
superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso
per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini
italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal
regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e
detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a
valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili
del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli
previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1,
lettere b) e c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e
quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei
singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle
discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria
unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o
specialita'.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto
corso di formazione.».
«Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».



 
Art. 6.
Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati ai concorsi pubblici di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui al presente regolamento avviene secondo le modalita' e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Amato Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si
vedano le note alle premesse.



 
Allegato A
(ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera c))
Peso corporeo richiesto per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo.
Il peso corporeo deve essere contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:
Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h)
p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
h = altezza (espressa in metri)
I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20;
I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18.
Per valori di I.M.C. pari al limite superiore, si procede alla misurazione della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo della circonferenza addominale e' per gli uomini 102 cm, per le donne 88 cm;
Per valori di I.M.C. pari al limite inferiore, si procede alla misurazione del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere inferiore ai valori minimi (P.T. MIN) indicati nella tabella antropometrica annessa al presente allegato A, in relazione all'altezza ed al sesso del candidato.

----> Vedere tabella a pag. 11 <----
 
Allegato B
(ai sensi dell'articolo 1, comma 2)

Cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vigile del fuoco, vice ispettore antincendi, vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo.
1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico- evolutiva: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, quando causa di limitazioni funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce di per se' causa di non idoneita'; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni funzionali dell'attivita' lavorativa o dell'ambiente di comunita' o quando presentano caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la positivita' per antigene HBV; la positivita' per gli anticorpi per HCV; la positivita' per anticorpi per HIV;
2. L'asma bronchiale allergico e le sindromi disventilatorie ostruttive spirograficamente accertate; le gravi allergopatie, le gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, che abbiano rilevanza funzionale, anche in fase asintomatica e con qualsiasi estrinsecazione clinica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali;
3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica;
4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;
5. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, che per sede, estensione o gravita' sono causa di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti, nonche' quelle ipertrofiche cheloidee, quando sono causa di limitazioni funzionali; le malattie cutanee croniche; i tramiti fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali;
6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per se' causa di inidoneita', quando non determina rilevanti disturbi funzionali; la sola presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituisce di per se' causa di non idoneita', se non produce rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) non costituisce di per se' causa di non idoneita' ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.);
8. Le infermita' ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita' e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni funzionali; i disturbi della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di ostruzioni ventilatorie significative o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da determinare limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che comprometterebbero un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco \beta -emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi;
9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;
10. Le infermita' ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;
11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di disturbi funzionali apprezzabili; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa e i suoi esiti, quando sono causa di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacita' vitale polmonare o capacita' vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici; le patologie del timo;
12. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e le ectasie venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;
13. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica;
14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche in modo parziale la funzione articolare; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;
15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilita' e della sensibilita' le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravita'; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi;
16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalita' e della identita';
17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la pregressa nefrectomia;
18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina;
19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico, lipidico, protidico e aminoacidico, non controllabili con adeguato regime dietetico o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi;
20. Le neoplasie: i tumori maligni; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, producono alterazioni strutturali o funzionali;
21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la protesi mammaria e' causa di non idoneita';
22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali sia fisiche che connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
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