Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 dicembre 2007 |
Finanziamento di progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR 2005-2007) approvato dal CIPE nella riunione del 18 marzo 2005 riportante le strategie nazionali per la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni di questa amministrazione per la ricerca nel sistema agricolo; Visto il Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica (PNR-AB) adottato in data 19 dicembre 2001; Visto la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 59; Visto il decreto MIPAF del 31 luglio 2003 recante l'approvazione della graduatoria finale dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2002; Visto il decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004, e successivi aggiornamenti, che, sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio 2003, istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca finanziati da questo Ministero; Visto il decreto n. 406 del 31 luglio 2003 che istituisce il comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 recante disposizioni in materia di agricoltura; Visto il decreto ministeriale n. 200/07 del 18 luglio 2007, recante modalita' di funzionamento del Fondo a sostegno delle attivita' indicate al comma 1, lettera a) dell'art. 3 della citata legge n. 38/2003; Visto il decreto ministeriale n. 142059 che in applicazione della disposizione di cui al citato art. 59 della legge 488 del 23 dicembre 1999, dispone una variazione in aumento in termini di competenza e cassa del cap. 7742, art. 2 nello stato di previsione del MIPAAF per l'anno finanziario 2007;
Decreta: Art. 1.
Obiettivi Con il presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende finanziare progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica secondo modalita' di finanziamento a sportello riguardanti tematiche di ricerca su base libera, cioe' presentate su iniziativa dei ricercatori e rispondenti alle priorita' evidenziate nei documenti di programmazione Regionale, nazionale e comunitaria. |
| Art. 2. Risorse finanziarie L'importo totale delle risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca nel settore biologico, secondo le modalita' a sportello, e' pari ad Euro 3.922.804,00. Ciascun progetto deve prevedere una richiesta di finanziamento non superiore a Euro 400.000,00 nonche' una durata non superiore a 36 mesi. |
| Art. 3.
Requisiti di ammissione dei piani di fattibilita' 1. Possono presentare piani di fattibilita' il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A), oppure i Dipartimenti o istituti universitari, oppure enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i consorzi interuniversitari. 2. Possono, altresi', presentare piani di fattibilita' gli enti privati ed altri enti che svolgono attivita' di ricerca non a scopo di lucro, unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca. 3. Le azioni di ricerca indicate non devono essere gia' inserite in altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o altre amministrazioni, se non come approfondimenti ulteriori o azioni su piu' ampia scala di aspetti specifici gia' considerati in altre iniziative. |
| Art. 4.
Modalita' di presentazione dei progetti 1. La presentazione dei progetti avviene come piani di fattibilita' redatti secondo il modello e relative istruzioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007. Il piano di fattibilita' dovra' essere recapitato a mano o inoltrato a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se consegnato direttamente, il timbro del protocollo di questa Direzione generale. I piani di fattibilita' inviati dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno dichiarati inammissibili. |
| Art. 5.
Istruttoria e valutazione 1. La Direzione generale dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilita' alla valutazione tecnico-scientifica dei piani di fattibilita' presentati, e affida al gruppo tecnico-scientifico di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 200/2007 la selezione dei piani di fattibilita' ammessi a valutazione. La valutazione dei piani di fattibilita' si basa sui criteri di seguito riportati: competenza scientifica dell'unita' proponente; adeguatezza delle risorse disponibili; adeguatezza delle risorse richieste rispetto alle attivita' proposte; chiarezza e verificabilita' degli obiettivi e dei risultati; grado di innovazione scientifica conseguibile in relazione allo stato dell'arte; rispondenza tra obiettivi e metodologie scientifiche adottate per conseguirli. A seguito di eventuale giudizio positivo del piano di fattibilita', il Mipaaf chiedera' ai proponenti il dettaglio del progetto mediante la compilazione delle apposite schede (allegato 1 decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007) da sottoporre alla valutazione del Comitato. I modelli, di cui al decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007 sono reperibili al sito: (http://www. politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default). Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2007 Il direttore generale: Serino |
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