Gazzetta n. 92 del 18 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 marzo 2008 |
Modifiche al decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi». |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78); Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Tenuto conto che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato; Visto il proprio decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 240 del 12 ottobre 1991) e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 24 novembre 2007; Considerato che il succitato decreto consente il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB) sulle navi munite di attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico, attestante la rispondenza alle norme del decreto medesimo; Considerato, altresi', che il succitato Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), la cui applicazione a livello internazionale e' raccomandata, disciplina in maniera equivalente il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB); Ritenuto opportuno consentire il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB) anche sulle navi straniere munite di attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del succitato BC Code rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa;
Decreta: Art. 1.
1. Il paragrafo 4.2, delle «Disposizioni amministrative» di cui all'allegato I al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, e' sostituito dal seguente: «4.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B dell'Appendice 1 classificati MHB: a) l'attestazione di idoneita', di cui al successivo punto 4.5, rilasciata dall'organismo tecnico; b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di cui alla precedente lettera a), attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.». |
| Art. 2.
1. Il paragrafo 5.2, di cui all'allegato II al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, e' sostituito dal seguente: «5.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B dell'Appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991 classificati MHB: a) l'attestazione di idoneita', di cui al successivo punto 5.5, rilasciata dall'organismo tecnico; b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di cui alla precedente lettera a), attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2008 Il comandante generale: Pollastrini |
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