Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
PROVVEDIMENTO 25 marzo 2008
Disciplina delle procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali
Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svataggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di seguito denominato «Fondo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 23, in data 8 febbraio 2008, con cui sono stati definiti i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo;
Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, con cui sono state definite le modalita' di ripartizione del Fondo fra le macroaree e i soggetti abilitati alla loro presentazione;
Considerato che la gestione del Fondo e' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente bando:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente bando, in attuazione del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione delle risorse del Fondo, finalizzato alla realizzazione di progetti per lo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti di cui all'allegato 1 del citato decreto ministeriale.
 
Art. 2.
Requisiti soggettivi ed oggettivi
1. I progetti potranno essere presentati dai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008.
2. I progetti devono avere ad oggetto interventi ricompresi negli ambiti individuati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.
 
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di finanziamento, con allegati i relativi progetti, debitamente sottoscritte, devono essere compilate in modo esaustivo secondo le schede allegate (allegati 1 e 2, disponibili anche sul sito http://www. affariregionali.it) e devono essere trasmesse (o consegnate a mano) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio IV, via della Stamperia n. 8 - Roma, sia in cartaceo che in formato elettronico. Il progetto in formato elettronico va inviato al seguente recapito: ufficioIV.dar@palazzo chigi.it
2. Le domande di cui al comma 1 devono pervenire entro il termine perentorio del 30 maggio 2008.
3. La documentazione relativa ai progetti deve indicare:
a) la macroarea di appartenenza secondo quanto indicato nella tabella 2 allegata al decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali del 3 marzo 2008;
b) i comuni partecipanti;
c) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione, del profilo dell'utenza potenzialmente interessata, nonche' dei risultati attesi, in ciascun ambito di intervento, anche in termini di miglioramento della qualita' ed efficienza dei servizi resi;
d) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto ed il finanziamento richiesto nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, specificando, per i progetti cofinanziati, la quota a carico dello stesso richiedente ovvero di altri soggetti pubblici o privati;
e) l'articolazione dei costi (ad esempio personale, consulenze, acquisto di beni e servizi, investimenti);
f) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto, che non potra' comunque avere una durata superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;
g) l'indicazione del referente del progetto;
h) la sottoscrizione da parte del rappresentante legale del comune proponente ovvero del comune capo-fila nel caso di aggregazioni temporanee di comuni.
 
Art. 4.
Procedure di esclusione
1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono dichiarate inammissibili, per mancanza dei requisiti, le domande di finanziamento dei progetti:
presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 2, del decreto del 3 marzo 2008;
presentati da aggregazioni non formalizzate in conformita' a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto del 3 marzo 2008;
che non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008, nonche' quelle disposte dall'art. 3 del presente avviso.
 
Art. 5.
Valutazione dei progetti
1. I progetti sono valutati, distintamente in ognuna delle tre macroaree, sulla base dei parametri previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.
2. A ciascuno dei parametri e' assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 19 <----

2. A ciascun progetto e' attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
3. Nel caso in cui due o piu' progetti ottengano lo stesso punteggio gli stessi sono ammessi al finanziamento sino al limite delle risorse disponibili, tenendo conto della qualita' complessiva dei progetti.
4. Ai comuni che abbiano presentato progetti che, sia pur ritenuti ammissibili al finanziamento, non hanno beneficiato delle risorse del Fondo per mancanza di disponibilita', e' riconosciuto un titolo di preferenza nell'assegnazione delle risorse per l'anno successivo, secondo modalita' da definirsi con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, relativo alla dotazione del fondo per l'anno 2008.
 
Art. 6.
Commissione per la valutazione
1. Ai fini della valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 5, e' istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita commissione, nominata con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale commissione e' presieduta dallo stesso capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale.
2. La commissione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
3. Il supporto alla commissione e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.
4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso ne' rimborso spese.
 
Art. 7.
Graduatorie finali
1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.
2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.
 
Art. 8.
Procedure di finanziamento
1. Entro il 15 settembre 2008, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione ed al trasferimento delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.
3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potra' essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.
Roma, 25 marzo 2008
Il capo del Dipartimento: Sepe
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 30 <----
 
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