LA BANCA D'ITALIA 1. Premessa. Nell'ambito dell'attivita' di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento. L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 («legge confidi»), ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative. L'assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1). 1) Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). 2. Fonti normative e disposizioni applicabili. La legge confidi configura le banche di garanzia collettiva come una categoria di banche costituite in forma di societa' cooperativa che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e a cui si applicano, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate dal testo unico bancario per le banche di credito cooperativo. Tale circostanza e altri indici desumibili dalla disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva inducono a ritenere che dette banche siano da ricondurre alla categoria delle societa' cooperative a mutualita' prevalente. Alle banche di garanzia collettiva si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 13 della legge confidi: il comma 29, recante norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operativita' delle banche di garanzia collettiva; il comma 30, che dichiara applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) 2) e del TUB (articoli da 33 a 37; 2) Il comma 28 e' stato abrogato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; i commi 25, 26 e 27 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. il comma 31, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva; i commi 5 e 6, concernenti l'uso di denominazioni riferite all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; il comma 7, che dichiara applicabile, in quanto compatibile, l'art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria); i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di soggetti che possono costituire il confidi ovvero parteciparvi, nonche' di quelli che possono sostenerne l'attivita' senza essere consorziati o soci; i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione ai Fondi di garanzia interconsortile o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il trattamento fiscale dei relativi contributi. Le disposizioni del TUB richiamate dalla «legge confidi» riguardano i seguenti profili della disciplina delle banche di credito cooperativo: la forma giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina degli organi sociali (art. 33, commi 1, 3 e 4 fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi; i soci (art. 34); l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e la disciplina statutaria, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, delle attivita', delle operazioni di impiego e di raccolta e della competenza territoriale (art. 35, comma 2); le fusioni con banche di diversa natura (art. 36); la ripartizione degli utili (art. 37). Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime si applicano, oltre alla disciplina stabilita in via generale per le banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche): attivita' esercitabili (Sezione III, paragrafo 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti 3) solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di credito relativo a soci della banca 4). Rimane in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere posizioni speculative nell'ambito di attivita' di negoziazione; 3) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione I, paragrafo 3. 4) In relazione all'eventuale operativita' nel comparto dei derivati creditizi si richiamano le disposizioni della Banca d'Italia dell'aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2006. partecipazioni detenibili (Sezione III, paragrafo 4); deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV); destinazione degli utili (sezione V) 5). Peraltro, in forza del combinato disposto dei commi 19 e 30 dell'art. 13 della «legge Confidi», non si applica alle banche di garanzia collettiva l'obbligo di corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%. 5) Relativamente al trattamento a fini di vigilanza dei ristorni si fa riferimento a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'aprile 2002, pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e ss. 3. Denominazione. La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l'espressione «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia collettiva non possono fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 6). 6) Art. 13, commi 5, 6 e 29, della legge confidi. In relazione al carattere «locale» di tali banche (cfr. il paragrafo 5. «Competenza territoriale»), esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera. 4. Forma giuridica e azioni. Le banche di garanzia collettiva adottano la forma giuridica di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. Il capitale sociale e' formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto e' indicato il valore nominale di ciascuna azione che non puo' essere inferiore a 25 euro ne' superiore a 500 euro 7). 7) Art. 33, comma 4 del TUB, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 213/1998. Le banche di garanzia collettiva non possono erogare prestiti e rilasciare garanzie su proprie azioni; a tali banche e' inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci. Lo statuto disciplina i limiti all'acquisto di azioni proprie in conformita' con quanto previsto dal codice civile. A salvaguardia dell'integrita' del patrimonio della banca, le azioni proprie detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale. 5. Competenza territoriale. Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali 8). 8) Le banche di garanzia collettiva non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i «Points of sale - P.O.S.». La zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe. Possono essere previste sedi distaccate, caratterizzate dal fatto che sono insediate in province non ricomprese nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali province devono essere nominativamente indicate nello statuto 9). In tal caso la competenza territoriale della banca si estende alla provincia in cui e' insediata la sede distaccata. 9) Il relativo procedimento amministrativo e' disciplinato dal Provvedimento del Governatore del 23 marzo 2007, n. 311041 (pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia n. 3/2007, pag. 21 e ss.). Per l'apertura di sedi distaccate e' necessario che la banca: abbia posto in essere nella nuova provincia una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; sia in linea con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali; abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche della nuova piazza di insediamento. In relazione alla realizzazione di operazioni di concentrazione, la Banca d'Italia puo' autorizzare una banca di garanzia collettiva a estendere la propria zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza territoriale delle banche di garanzia collettiva partecipanti alle operazioni stesse. 6. Fondi interconsortili di garanzia. Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto l'eventuale adesione a fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di contro-garanzie e co-garanzie ai confidi 10). 10) Art. 13, comma 20, della legge confidi. 7. Soci e sostenitori. Possono essere soci delle banche di garanzia collettiva le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 11). 11) Art. 13, commi 1, 8 e 9, della legge confidi. Rientrano nelle predette categorie le imprese aventi, a livello individuale o consolidato: meno di 250 occupati, e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro 12). 12) Cfr. art. 2 del decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, attuativo della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Possono essere soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, sempre che svolgano un'attivita' economica e rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono partecipare alle banche di garanzia collettiva anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non puo' rappresentare piu' di un sesto del numero totale dei soci. Possono diventare soci e clienti di banche di garanzia collettiva i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuita' 13) nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unita' operative 14). 13) La condizione dell'«operare con carattere di continuita' nella zona di competenza territoriale e' soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un «centro di interessi» per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attivita' lavorativa propriamente detta (ad esempio, attivita' di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purche' di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarita' di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca). 14) Nel rispetto di tali requisiti, le banche di garanzia collettiva possono acquisire soci residenti o aventi sede in Paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale. Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di cio' tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, comma 2, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione). Il numero dei soci non puo' essere inferiore a 200 e ogni socio non puo' possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro 15). 15) Cfr. art. 34, comma 4, TUB. L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dal TUB 16) e dal diritto comune applicabile alle societa' cooperative. 16) Cfr. art. 30, comma 5, TUB, richiamato dall'art. 34, comma 6, TUB. Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio puo' esercitare la facolta' di recesso. In questa ipotesi, lo statuto prevede che il recesso e' subordinato a una deliberazione dell'organo di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca. Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni prive dei requisiti per essere soci possono sostenere l'attivita' delle banche di garanzia collettiva attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi delle banche di garanzia collettiva con le modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci 17). 17) Cfr. art. 13, comma 10, della legge. 8. Operativita' prevalente. Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le stesse esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; quest'ultima e' rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Lo statuto indica le modalita' con cui la banca intende dare attuazione al principio della «prevalenza» 18). 18) Cfr. art. 13, comma 29, della legge confidi, secondo cui le banche di garanzia collettiva, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva in favore di soci. Tale requisito assorbe la previsione di cui all'art. 35 del TUB relativa all'operativita' prevalente nei confronti dei soci da parte delle banche di credito cooperativo. Tale principio e' rispettato quando dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: 1) RGCF " 50% TR; 2) AGCF " 50% TA, dove: RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e dalle attivita' connesse e strumentali; AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi; TR rappresenta il totale dei ricavi; TA e' il totale dell'attivo. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, singole banche di garanzia collettiva a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. 9. Operativita' con non soci e fuori della zona di competenza territoriale. Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le esposizioni 19) non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. 19) Si fa riferimento alle esposizioni, considerate al valore di bilancio, cosi' come definite dalla disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata (Titolo II, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche); vi rientrano, quindi - oltre ai finanziamenti - le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul rischio di credito per la quantificazione dell'«equivalente creditizio» (Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione VII, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). Per le finalita' della presente disciplina sono inclusi i titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. E' escluso il margine disponibile su linee di credito. Lo statuto puo' prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale 20) 20) Entro il limite indicato («plafond dell'operativita' fuori zona») sono contenute tutte le esposizioni «fuori zona». Non rientrano nel limite della competenza territoriale: le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati 21); 21) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione I, paragrafo 3, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. le esposizioni a ponderazione zero 22). 22) Si fa riferimento alle esposizioni che ricevono la ponderazione zero ai fini della disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata (Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). Le banche di garanzia collettiva non possono assumere, direttamente o indirettamente, esposizioni verso i soggetti sostenitori, cosi' come definiti dalla legge 23), ne' nei confronti del gruppo di soggetti ad essi connessi, cosi' come definiti dalla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi 24). 23) Cfr. art. 13, comma 10, della legge confidi. 24) Cfr. Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. 10. Fondi monetari. Nell'operativita' dei confidi e' frequente la prestazione di garanzie mediante la costituzione di appositi «fondi monetari» 25) presso banche o altri intermediari finanziari a copertura delle «prime perdite» su un pool di finanziamenti erogati da questi ultimi alle imprese socie del confidi. Nella maggior parte dei casi, le convenzioni stipulate con i finanziatori prevedono che le perdite su crediti coperte dai confidi siano limitate all'ammontare dei fondi monetari. A copertura delle perdite fronteggiate dagli anzidetti fondi monetari sono spesso presenti, tra le passivita' dei confidi, specifici fondi vincolati, in genere alimentati da contributi pubblici. 25) Depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie; cfr. art. 13, comma 3, della legge confidi. Al riguardo, ai fini dell'inquadramento prudenziale di tale operativita', si richiamano le indicazioni dettate dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di: rischio di credito, metodo standardizzato; tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM); operazioni di cartolarizzazione. In particolare, ove l'operazione presenti le seguenti caratteristiche: diverso grado di subordinazione del finanziatore e del confidi nelle perdite, in quanto il confidi sopporta le «prime perdite» sul pool di finanziamenti garantiti (operazioni «tranched» secondo la normativa sulle cartolarizzazioni); e presenza nella convenzione con il soggetto finanziatore di clausole che chiariscono in modo incontrovertibile che la garanzia fornita dal confidi e' pari all'ammontare del fondo monetario, il requisito patrimoniale della banca di garanzia collettiva a fronte del rischio creditizio delle attivita' garantite e' pari all'ammontare degli anzidetti fondi monetari (al netto delle eventuali rettifiche di valore) 26). In tal caso, la banca non deve costituire un ulteriore requisito patrimoniale a fronte dell'esposizione verso l'intermediario per i fondi monetari ivi depositati. 26) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione II, paragrafo 3 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, in materia di cartolarizzazioni sintetiche, cui la fattispecie in esame e' riconducibile I predetti fondi del passivo vincolati a copertura delle perdite a fronte della protezione del credito fornita dai confidi, ove rispettino i requisiti di ammissibilita' previsti dalla normativa sulle tecniche di attenuazione del rischio 27), possono essere trattati dalla banca di garanzia collettiva come un deposito in contanti a protezione delle esposizioni derivanti dalle anzidette garanzie costituite mediante fondi monetari 28). 27) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione II e Sezione III, sottosezione 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. 28) Detti fondi non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi, in quanto non fronteggiano tutte le perdite connesse all'attivita' d'impresa ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su determinati portafogli di attivita'. Infine, per i profili di concentrazione dei rischi 29), l'operazione in parola comporta per la banca di garanzia collettiva: 29) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attivita' oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e un'esposizione nei confronti della banca presso la quale i fondi monetari sono depositati, per un ammontare pari ai fondi stessi. 11. Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche. Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti disposizioni, alla costituzione di banche di garanzia collettiva si applicano le istruzioni di vigilanza in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria 30). 30) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, della Circ. n. 229 del 21 aprile 1999; per quanto concerne, in particolare, la procedura relativa all'autorizzazione per le societa' gia' esistenti si fa rinvio alla sezione VII del richiamato capitolo. Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia collettiva e' pari a due milioni di euro e deve essere rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale, riserva per sovrapprezzo azioni). Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza si applicano le disposizioni dettate in via generale per le banche 31). 31) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. Ove nel passivo dei confidi che intendono trasformarsi in banche di garanzia collettiva siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle richiamate disposizioni, la Banca d'Italia ne valuta la computabilita' nel patrimonio di vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito indicati 32), che tengono conto delle disposizioni di carattere internazionale relative ai fondi propri delle banche 33). 32) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. 33) Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Accordo internazionale denominato «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione», pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006. Le valutazioni della Banca d'Italia attengono, in particolare, alle seguenti caratteristiche delle risorse raccolte: grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione della banca; piena disponibilita' da parte della banca, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali; stabilita' nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilita' nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate 34). 34) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, parr. 3 e 4, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche. In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale, per i confidi costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende anche alle province ove essi avevano aperto unita' locali alla data del 31 dicembre 2006, secondo le risultanze del registro delle imprese. 12. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi. Si indicato di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi specificamente previsti dalle persenti disposizioni: autorizzazione a estendere la zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza delle banche di garanzia collettiva partecipanti a una operazione di concentrazione (par. 5): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; autorizzazione, per periodi determinati, ad una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (par. 8): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. Roma, 28 febbraio 2008 Il Governatore: Draghi |