Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 31 marzo 2008 |
Modalita' del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e patronati. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188 concernente Disposizioni in materia di modalita' di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera; Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalita' attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, i modelli per la presentazione delle dimissioni volontarie; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie; Ritenuto che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie; Decreta: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione Il presente decreto definisce la forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, al fine di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, n. 188. |
| Art. 2. Modello di convenzione Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, e' adottato l'allegato modello di convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. Modalita' di rilascio del modulo 1. La convenzione di cui all'art. 2 definisce le modalita' attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per le dimissioni volontarie, adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008. 2. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it/mdv. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 31 marzo 2008 Il Ministro: Damiano |
| Allegato CONVENZIONE TRA Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di seguito denominato Ministero (codice fiscale n. 80237250586) rappresentato da .... Direttore generale della Direzione della tutela delle condizioni di lavoro e Il .... (codice fiscale n. .....) che nel presente atto verra' denominato piu' brevemente «Sindacato» (o «Patronato»), rappresentato da.... Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188, contenente Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera; Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalita' attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie; Viste le note circolari del 4 marzo 2008 e del 25 marzo 2008 che hanno definito tra l'altro le regole per la compilazione e rilascio del modulo di cui al punto precedente; Considerato che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie; Tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2. Oggetto 1. La presente convenzione stabilisce le modalita' con le quali il Sindacato (o il Patronato) mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonche' dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008. 2. Il modulo dovra' comunque essere compilato e rilasciato ai lavoratori e alle lavoratrici, nonche' ai prestatori d'opera ed alle prestatrici d'opera, con le modalita' definite nelle circolari ricordate in premessa. Art. 3. Obblighi delle parti Il Ministero si impegna a rendere disponibile il modulo, di cui all'allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le modalita' pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/mdv, nonche' a pubblicare, sul medesimo sito, l'elenco dei Sindacati e Patronati che sottoscrivono la convenzione. Il Sindacato (o Patronato) si impegna a offrire gratuitamente il servizio di compilazione del modulo attraverso il sistema informatico MDV. Art. 4. Controversie A tutti gli effetti della presente convenzione e per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonche' per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Ministero elegge il proprio domicilio legale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il Sindacato (o Patronato) eleggono il proprio domicilio legale presso .... .... in .... Per ogni controversia sara' competente il Foro di Roma. Art. 5. Durata La presente Convenzione ha validita' dalla data della sua sottoscrizione e puo' essere rescissa su espressa richiesta di una delle Parti. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, ............... Per il Ministero Il Direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro ...................................... Per il Sindacato (o Patronato) Il .............................. |
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