IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole»; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel Registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel Registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nelle riunioni del 27 novembre 2007 e 19 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' foraggiere; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; Decreta: La procedura di iscrizione al Registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1071, n. 1096, delle varieta' di specie foraggiere e' soggetta ai criteri di cui all'allegato «A» del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Alla stessa data le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, per quanto specificato nel presente decreto e nell'allegato A, non sono piu' applicabili per le domande di iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di specie foraggiere. Roma, 25 gennaio 2008 Il direttore generale: La Torre Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |