Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 21 dicembre 2007 |
Criteri e modalita' per la determinazione del contributo a favore degli enti, ex legge n. 40/1987, per l'anno 2008. |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative; Visto l'art. 20-bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51, apportante modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987; Visto il decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007 che, all'art. 7, rimanda ad un nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione del contributo, legge n. 40/1987, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2007; Decreta: Art. 1. Enti beneficiari 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attivita' di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma c) e h) della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi: a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005; b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione post-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257; c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993, decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000. 2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonche' svolgano attivita' di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attivita' dell'ente. |
|
Art. 2. Termine di presentazione delle richieste 1. Le istanze di contributo, con l'importo richiesto, andranno presentate entro e non oltre il 15 febbraio 2008. |
|
Art. 3. Ripartizione del contributo 1. Per l'anno 2008 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verra' assegnato, nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2, determinando i parametri e il livello di classificazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 125/1987 attraverso due modalita' di calcolo: a) per i soli enti che hanno beneficiato per l'anno 2007 del contributo della legge n. 40/1987 con decreto ministeriale n. 82/VI/2007 dell'11 giugno 2007, i parametri e il livello saranno quelli utilizzati nella determinazione di tale contributo; b) per gli enti non compresi nel precedente punto a) i parametri e il livello verranno determinati dall'applicazione dei criteri e modalita' stabiliti dal decreto ministeriale n. 125/1987. 2. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalita' di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto. |
|
Art. 4. Costi ammissibili e limite temporale 1. Il limite temporale dei costi ammissibili e' relativo all'esercizio finanziario 2008. 2. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi: a) tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997; b) spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura. 3. In presenza di attivita' diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilita' analitica e separata. |
|
Art. 5. Comitato di pilotaggio 1. Il comitato di pilotaggio previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 30/VI/2007 del 16 febbraio 2007, non essendo stato costituito si intende soppresso. |
|
Art. 6. Modalita' di erogazione 1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede, nell'ambito delle disponibilita' dell'anno 2008 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. |
|
Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le modalita' ed i criteri individuati nel presente decreto sono riferiti esclusivamente all'anno 2008. 2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalita' di erogazione del contributo si provvedera' con nuovo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. |
|
Art. 8. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987, al decreto ministeriale n. 125/1987, e successive disposizioni. |
|
Art. 9. Efficacia e pubblicazione 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione. Roma, 21 dicembre 2008 Il Ministro: Damiano |
|