Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008, n. 72 |
Regolamento recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sull'accesso alla carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 30, concernente la rideterminazione dei titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso di ammissione alla carriera diplomatica; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al sopra citato decreto 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, recante il regolamento del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 18 febbraio 2003, n. 376, recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale e' stata affidata la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafogli; Sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1252 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 134/08/UL/P del 19 marzo 2008, alla quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro con nota 1327/DAGL/3.1.6/2008/S del 20 marzo 2008; Su proposta del Ministro degli affari esteri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri». - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, n. 112, supplemento ordinario - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 aprile 2003, n. 109 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2003: «Art. 30. - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: a) parte prima: l'art. 4; il capo VI del titolo II; b) parte seconda: la lettera b) del primo comma dell'art. 108; il terzo comma dell'art. 110; gli articoli 115, 116 e 117; i capi III, IV e V del titolo II; il titolo III; il titolo V; c) parte terza: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 31 della presente legge, gli articoli 199, 200, 201 e 202. 2. Fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 99-bis, primo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati dal regolamento stesso" sono soppresse». - La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, supplemento ordinario n. 98. - Il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 recante: «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001. - Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, riguardante le «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001), abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85». - Il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, ha integrato le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, con riferimento ai titoli di studio post-universitari cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2000), recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»: «Art. 1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 e' inserito il seguente: "Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attivita' lavorativa a livello di funzionario gia' svolta presso Organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacita' dei candidati di affrontare l'attivita' diplomatica. Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei."».
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| Art. 2. Accesso alla carriera diplomatica 1. Alla carriera diplomatica si accede al grado iniziale esclusivamente mediante concorso, per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il bando di concorso contiene il termine, le modalita' di presentazione delle domande, le cause di esclusione dalla procedura derivanti dalla non corretta od incompleta compilazione delle domande, nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte e orali, delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformita' al presente regolamento, l'oggetto della prova attitudinale, delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonche' le modalita' per il superamento della prova attitudinale e la votazione minima per il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando indica altresi' i requisiti richiesti per l'ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione e le percentuali dei posti riservati al personale della terza area del Ministero degli affari esteri. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 100 (Specializzazioni e qualificazioni). - La carriera diplomatica e' costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di Ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento. Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite: a) nel concorso di ammissione; b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione, qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione; c) nel corso della carriera, con le modalita' stabilite dal regolamento. I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresi' conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento. Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attivita' indicati nell'art. 99.». - La legge 10 aprile 1991, n. 125, recante: «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 1991.
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| Art. 3. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; b) eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta' puo' essere innalzato per un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato: di un anno per i candidati coniugati; di un anno per ogni figlio vivente; di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio civile nazionale; di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di Polizia; di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario; c) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n. 99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato equiparato ad uno di quelli sopra indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione e' comunque comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso; e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2. 4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.
Note all'art. 3: - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario n. 57/L. - Per il decreto ministeriale del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274: «Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).». - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»): «3.Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, stabilisce, all'art. 127, le cause di decadenza dal pubblico impiego. Ai sensi della lettera d) di tale articolo, l'impiegato decade dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.».
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| Art. 4. Riserve di posti 1. Il quindici per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area. 2. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei. |
| Art. 5. Domanda di ammissione al concorso 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalita' indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non puo' essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione: a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), ha diritto all'elevazione del limite massimo di eta'; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; e) il titolo di studio di cui e' in possesso, indicando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, e precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione riportata; f) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; g) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della riserva di posti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. I dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio nell'area; h) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento; i) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), del presente regolamento; l) quali prove integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione; m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere; n) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento; o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria. 3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui al comma 2. 4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei dati personali, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 6. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 7. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, e' indicato tale responsabile.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto 23 giugno 2004, n. 225 (Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»): «2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente comma, le finalita' di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonche' le specifiche operazioni eseguibili.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».
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| Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri ed e' composta da sette membri effettivi, incluso il presidente. 2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di universita' pubbliche o private per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del presente regolamento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove di lingua obbligatorie e facoltative. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera. 5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti. 6. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonche' i docenti dei corsi di preparazione al concorso che insegnino o abbiano insegnato, nell'anno accademico precedente al concorso stesso, presso gli istituti che ricevono finanziamenti dall'istituto diplomatico. Sono altresi' esclusi, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 7. Non si puo' far parte della commissione piu' di una volta nel corso dello stesso triennio.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. 2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36. 5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
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| Art. 7. Procedura di concorso 1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in: a) prova attitudinale; b) valutazione dei titoli; c) prove d'esame scritte ed orali, nonche' eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua. 2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 2, per la prova attitudinale.
Nota agli articoli 7, 10 e 11: - Per l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note all'art. 2.
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| Art. 8. Prova attitudinale 1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La prova attitudinale si articola in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonche' in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita al riguardo. 3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nella prova attitudinale, di cui al precedente comma 2, abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneita' nella relazione sintetica. |
| Art. 9. Titoli 1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato. 2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli: a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3 centesimi; b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b): fino a 3 centesimi. 3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello, nonche' equivalenti titoli stranieri. 4. La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei titoli di cui sopra con la professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove d'esame. 5. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.
Nota all'art. 9: - Per i riferimenti del decreto ministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, vedi note alle premesse.
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| Art. 10. Prove d'esame 1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali sono seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' da eventuali prove facoltative orali di lingua. 2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie: a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea; c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; d) lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualita' internazionale); e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualita' internazionale). 3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese e non meno di 60 centesimi nelle restanti prove. 4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte nonche' sulle seguenti materie: a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo); b) contabilita' di Stato; c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato; d) geografia politica ed economica. Nell'ambito della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad esprimere le proprie valutazioni su di un tema dell'attualita' internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di vista ed a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale, comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto di una valutazione unica. 5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
Nota agli articoli 7, 10 e 11: - Per l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note all'art. 2.
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| Art. 11. Prove integrative ai fini delle specializzazioni 1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso. 2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera. 3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie: a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale; b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale; c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente; d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualita' e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente. 4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi. 5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi. 6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5.
Nota agli articoli 7, 10 e 11: - Per l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, vedi note all'art. 2.
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| Art. 12. Prove facoltative di lingua straniera 1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera e), nonche' in una o piu' lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11. 2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3. 3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualita' internazionale. 4. Il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,8 centesimi, per le due lingue tedesca e russa. 5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un massimo di 4 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 2,5 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 6 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per due o piu' lingue. 6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al precedente articolo 10, comma 5. |
| Art. 13. Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2, con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. 3. Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dalle vigenti disposizioni. 4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Art. 14. Modalita' e calendario delle prove 1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero, per esigenze di servizio, in comuni della provincia di Roma. 3. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale per tale tipo di prova. 4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2. 5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse e' dato almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 10, comma 2. 8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4. 9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla. |
| Art. 15. Norma di salvaguardia 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contiene il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi note alle premesse. - Per l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi nota all'art. 6.
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| Art. 16. Abrogazioni 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, cosi' come integrato dal decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, e' abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° aprile 2008 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 177
Note all'art. 16: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 285, vedi note alle premesse. - Per il decreto ministeriale 18 febbraio 2003, n. 376, vedi note alle premesse.
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