Gazzetta n. 87 del 12 aprile 2008 (vai al sommario)
LEGGE 18 marzo 2008, n. 71
Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il «Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, a seguito delle modifiche intervenute, fatto a Bruxelles il 27 giugno 1997, con Allegati», ed il «Protocollo relativo all'adesione della Comunita' Europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, con Atto Finale, fatto a Bruxelles l'8 ottobre 2002».
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo del 27 giugno 1997 e dell'articolo 9 del Protocollo dell'8 ottobre 2002.
 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575
1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Bianchi, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Scotti
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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1629):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 13 giugno 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 luglio 2007, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 luglio 2007,
1° agosto 2007, 4 ottobre 2007 e 27 novembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3300):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XI e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 16 e 19 febbraio
2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.
 
PROTOCOLLO
CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE Dl
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
"EUROCONTROL"
DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA
LA REPUBBLICA Dl CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO Di SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO. DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA SLOVENA,
IL REGNO Di SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,

Considerando che l'incremento dei traffico aereo, l'esigenza di centralizzare a livello europeo le misure di politica nazionale dei singoli stati europei e Io sviluppo tecnologico della circolazione aerea richiedono una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL. del 13 dicembre 1960, emendata dai Protocollo di emendamenento del 12 febbraio 1981, volta ad instaurare un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo per il controllo della circolazione aerea generale nello spazio aereo europeo, e negli aeroporti e loro dintorni;
Considerando che e' auspicabile rafforzare la cooperazione tra gli stati nell'ambito di EUROCONTROL, con l'obiettivo di un'organizzazione efficace e di una gestione sicura dello spazio aereo a beneficio degli utenti sia civili che militari, partendo dal principio fondamentale secondo il quale lo spazio aereo dovrebbe essere considerato come un sistema omogeneo dal punto di vista degli utenti, in particolare per mezzo dell'elaborazione di' politiche, obiettivi, piani, norme e specifiche comuni, nonche' di una politica comune relativamente ai canoni di rotta, in stretta consultazione con gli utenti dei servizi di traffico aereo e tenendo nel debito conto le esigenze di difesa;
Considerando la necessita' di garantire a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima efficienza al minimo costo compatibile con il livello di sicurezza necessario e con la necessita' di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo, attraverso l'armonizzazione e l'integrazione dei servizi preposti alla gestione del traffico aereo in Europa;
Considerando che le Parti contraenti riconoscono la necessita' di armonizzare e integrare i loro sistemi di gestione del traffico aereo al fine di creare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
Considerando importanza delle iniziative locali in materia di gestione del traffico aereo, in particolare a livello degli aeroporti;
Considerando che la realizzazione di un sistema comune di canoni di rotta, che sia conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in particolare in termini di equita' e trasparenza, consolida le basi finanziarie del sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo e facilita la consultazione con gli utenti;
Considerando che EUROCONTROL e' l'organo di cooperazione delle Parti' contraenti nel campo della gestione dei traffico aereo;
Desiderando ampliare e rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee o internazionali interessate all'esecuzione dei compiti affidati a EUROCONTROL per migliorarne l'efficienza;
Considerando pertanto che e' opportuno istituire un sistema europeo di gestione del traffico aereo che si estenda oltre i confini territoriali delle singole Parti contraenti per ricomprendere tutto lo spazio aereo oggetto della Convenzione;
Considerando che e' importante che le Parti contraenti dotino l'organizzazione dei mezzi giuridici necessari a condurre a buon fine i suoi compiti, soprattutto riguardo al recupero dei canoni di rotta e alla gestione dei flussi di traffico aereo;
Riconoscendo che per l'espletamento dei compiti dell'Organizzazione in condizioni di sicurezza e di efficienza sarebbe utile separare nella misura del possibile le funzioni normative da quelle di prestazione di servizi;
Desiderando incoraggiare altri stati europei a diventare membri di tale organizzazione internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, e emendata dal Protocollo
del 12 febbraio 1981, in appresso denominata la "Convenzione", e' sostituita dall'allegata versione coordinata della Convenzione che raggruppa i testi della Convenzione restanti in vigore nonche' gli emendamenti apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.

Articolo II

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997.
Esso e' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale e' stato adottato, nonche' di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente.
2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purche' entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato a approvato. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entra in vigore il 1' luglio, ovvero il ligennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno.
4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione dei Protocollo, parte contraente della Convenzione.
6. Il Governo del Regno dei Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore dei presente Protocollo in conformita' ai paragrafi 3 e 4 che precedono.

Articolo III

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, Protocollo del 6 luglio 1970, cosi' come modificato dal Protocollo dei 21 novembre 1978 e dall'Articolo XXXVIII del Protocollo dei 12 febbraio 1981 e' sostituito dall'Allegato Ila (dal titolo "Disposizioni fiscali") alla versione coordinata dei testo di Convenzione qui allegato.

Articolo IV

A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 e' abrogato e sostituito dalle disposizioni pertinenti della versione coordinata del testo della Convenzione allegata al Protocollo, ivi compreso l'Allegato IV (dal titolo "Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta") alla versione coordinata del testo di Convenzione qui allegato.

Articolo V

Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformita' all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si e' constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che restera' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmettera' copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.

VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTi DELL'ATTUALE CONVENZIONE
MANTENUTI IN VIGORE NONCHE' GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA
CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997.
DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

AI fine di realizzare l'armonizzazione e l'integrazione necessarie per l'istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attivita' comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima liberta' compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell'erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell'esigenza di ridurre ai minimo, ove possibile in termini, tra l'altro, operativi, tecnici ed economici, l'eventuale impatto ambientale negativo.
Il perseguimento di tali obiettivi avverra' in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranita' completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacita' di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale.
A tal fine, esse convengono:
(a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l'obiettivo di sviluppare la capacita' necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza;
(b) d'impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d'informazione di volo elencate, nell'Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformita' con le pertinenti disposizioni detta Convenzione relativa all'Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di liberta' di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranita' degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario;
(c) d'introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi;
(d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa;
(e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni;
(f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea;
(g) di sviluppare fa capacita' esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo piu' efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nei quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta";
(j)di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l'armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell'ottica di un sistema globale di sicurezza dell'aviazione;
(k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione;
di individuare nuove possibilita' di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(l) di elaborare, nel contesto del concetto di "gate-to-gate'", una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agira' in cooperazione con le autorita' nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa e' costituita da tre organi:
(a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell'approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi:
(i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attivita' dell'Organizzazione in materia di canoni;
(ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell'Organizzazione;
(iii) la definizione degli obiettivi deil'Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza;
(iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari;
(v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione.
(b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, saldo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia;
(c) un'Agenzia, il cui Statuto e' contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformita' con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonche' i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati.
3. La sede dell'Organizzazione e' stabilita a Bruxelles

Articolo 2

1. L'Organizzazione e' incaricata dei seguenti compiti:
(a) formulare e approvare piani dettagliati di armonizzazione e integrazione dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, e in particolare dei sistemi di navigazione a terra e a bordo, per realizzare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) coordinare i piani di attuazione delle Parti contraenti per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo;
(o) esaminare e coordinare per conto delle Parti contraenti le questioni relative al campo della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di aviazione civile e coordinare e presentare emendamenti o proposte a tali organismi;
(d) definire, concepire, mettere a punto, convalidare e organizzare la realizzazione di un sistema europeo uniforme di gestione dei traffico aereo;
(e) mettere a punto e avvalersi di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo in seno ad un centro internazionale comune nei quadro dei punto (d) che precede;
(f) mettere a punto, adottare, e mantenere aggiornate norme, specifiche e prassi comuni per i sistemi e i servizi di gestione della navigazione aerea;
(g) definire e approvare le procedure in vista dell'adozione di una strategia di acquisizione in comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(h) coordinare i programmi di ricerca e sviluppo delle Parti contraenti relativi a nuove tecniche nel campo della navigazione aerea, raccogliere e diffonderne i risultati, promuovere ed eseguire in comune studi, prove e ricerche applicate, nonche' lo sviluppo tecnico del settore;
(i) istituire un meccanismo indipendente di verifica delle prestazioni che riguardi tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo, e, in particolare, la formulazione della politica generale e la pianificazione, la gestione della sicurezza negli aeroporti e loro dintorni e nello spazio aereo, nonche' gli aspetti economici e finanziari dei servizi resi e fissare obiettivi relativi a tutti questi aspetti;
(j) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare l'efficacia e la convenienza economica nel campo della navigazione aerea;
definire e approvare criteri, procedure e metodi comuni per garantire un'efficienza e una qualita' ottimali dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea;
(l) mettere a punto delle proposte per l'armonizzazione dei regolamenti europei
che disciplinano i servizi di navigazione aerea;
(m) favorire il conseguimento di una maggior efficienza e flessibilita' nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(n) elaborare e approvare politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni;
(o) definire e sostenere criteri comuni di selezione e politiche comuni di formazione, di abilitazione e di verifica delle capacita' professionali del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
(p) definire, porre in essere e assicurare l'esercizio degli elementi dei futuri sistemi europei comuni che le siano affidati dalle Parti contraenti;
(q) fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta per conto delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta, alle condizioni di cui all'Allegato IV;
(r) istituire e rendere operativo un meccanismo che consenta lo sviluppo e l'armonizzazione a livello multilaterale della regolamentazione in materia di sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo;
(s) svolgere ogni altro compito rientrante nei principi e negli obiettivi della presente
Convenzione.
2. Su richiesta di una o piu' Parti contraenti e sulla base di uno o piu' accordi speciali conclusi fra l'Organizzazione e le Parti contraenti interessate, l'Organizzazione puo':
(a) assistere tali Parti contraenti nella pianificazione, specificazione e creazione di
sistemi e servizi di navigazione aerea;
(b) fornire ed esercire, in tutto o in parte, servizi e strutture di navigazione aerea
per conto di tali Parti contraenti;
(c) assistere tali Parti contraenti nella determinazione, fatturazione e riscossione dei canoni da queste applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV alla presente Convenzione.
3. L'Organizzazione puo':
(a) concludere accordi speciali con Parti non contraenti interessate a partecipare all'esecuzione dei compiti previsti dall'Articolo 2.1;
(b) su richiesta di Parti non contraenti o di altre organizzazioni internazionali, svolgere per loro conto qualsiasi altro compito previsto dal presente Articolo, sulla base di accordi speciali conclusi tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
4. Nella misura del possibile, l'Organizzazione garantisce la separazione tra l'esercizio delle sue funzioni di prestazione di servizi, in particolare di quelle di cui agli Articoli 2.1 (e), 2.1 (g). 2.1 (p), 2.1 (q), 2.2 e 2.3 (b), e l'esercizio delle sue funzioni normative.
5. Per rendere piu' agevole l'esecuzione dei suoi compiti, l'Organizzazione puo', su decisione dell'Assemblea Generale, istituire delle imprese rette da statuti specifici disciplinati dal diritto pubblico internazionale o dal diritto nazionale di una Parte contraente, ovvero assumere una partecipazione di maggioranza in tali imprese.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alta circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo-elencate nell'Allegato II.
2 (a) Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare all'elenco delle sue Regioni d'informazioni di volo di cui all'Allegato II e' oggetto di una decisione dell'Assemblea generale presa all'unanimita' dei voti espressi, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla presente Convenzione.
(b) Le modifiche che non abbiano tale effetto sono comunque notificate all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Agli effetti della presente Convenzione, il termine "traffico aereo" si applica sia agli aeromobili civili sia a quelli militari, doganali e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Sulla base di un accordo particolare, ai sensi dell'Articolo 2.2(b), una Parte contraente puo' richiedere che il termine "traffico aereo" si applichi anche ai resto del traffico aereo che si svolge nell'ambito del suo territorio.

Articolo 4

L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', tra l'altro, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto in Allegato I, essa e' rappresentata dall'Agenzia, che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.

Articolo 5

1. L'Assemblea Generale e' composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale Ciascuna delle Parti contraenti puo' designare .piu' delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
2. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti delle Partii. contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile. Ciascuna delle Parti contraenti puo' designare piu' delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
3. Per le questioni relative al sistema comune dei canoni di rotta, L'Assemblea Generale e il Consiglio sono composti da rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano al sistema comune di canoni di rotta alle condizioni previste dall`Allegato IV.
4. I rappresentanti di organizzazioni internazionali che possono contribuire ai lavoro dell'Organizzazione sono invitati, se del caso, dall'Assemblea generale o dal Consiglio a partecipare, in veste di osservatori, ai lavori dell'Organizzazione.

Articolo 6

1 All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraenti, il Consiglio e l'Agenzia, in particolare nei casi previsti dall'Articolo 1.2(a).
inoltre, l'Assemblea Generale:
(a) nomina il Direttore generale dell'Agenzia, su raccomandazione dei Consiglio;
(b) autorizza il ricorso, a nome del'Organizzazione, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia nei casi di cui all'Articolo 34;
(c) fissa i principi che regolano il funzionamento del sistema europeo uniforme di gestione dei flussi di traffico aereo, di cui all'Articolo 2.1(e);
(d) approva emendamenti all'Allegato I alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.1;
(e) approva emendamenti agli Allegati III e IV alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.3;
(f) procede a una revisione periodica dei compiti dell'Organizzazione.
2. Per formulare la politica comune per i canoni di rotta, l'Assemblea Generale, tra l'altro:
(a) fissa i principi che regolano la determinazione dei costi imputabili dalle Parti contraenti e dati"Organizzazione agli utenti per l'utilizzo delle strutture e dei servizi di navigazione aerea di rotta;
(b) stabilisce la formula da applicare per il calcolo dei canoni di rotta;
(c) fissa i principi da applicare in materia di esenzione dai canoni di rotta e puo' inoltre decidere che, per determinate categorie di voli in tal modo esentati dal pagamento dei canoni di rotta di cui d'Allegato IV, i costi sostenuti per le strutture e i servizi di navigazione aerea in rotta possano essere riscossi direttamente dalle Parti contraenti;
(d) approva i rapporti del Consiglio relativi ai canoni di rotta. 3. L'Assemblea generale puo':
(a) rinviare all'esame del Consiglio tutto quanto rientra nel suo ambito di competenza;
(b) delegare, se necessario, al Consiglio il potere decisionale per le questioni di cui all'Articolo 1.2(a) rientranti nella sua competenza generale;
(c) istituire altri organismi sussidiari che ritenga necessari.

Articolo 7

Il Consiglio, in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenzione, puo' assumere decisioni riguardo alle Parti contraenti per quanto concerne i compiti previsti dall'Articolo 2.1.
2. Il Consiglio, in virtu' dei poteri di supervisione che gli sono conferiti dalla presente. Convenzione nei confronti dell'Agenzia:
(a) approva, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo riconosciute dal Consiglio, i programmi di lavoro annuali e quinquennali dell'Agenzia, da questa presentati al Consiglio per l'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2, nonche' il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, il rapporto di attivita' dell'Agenzia e le relazioni previste dagli Articoli 2.2(c), 10.3 e 11.1 dello Statuto dell'Agenzia;
(b) approva i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia;
(c) esercita la supervisione sulle attivita' dell'Agenzia nel campo dei canoni relativi ai servizi di navigazione aerea;
(d) determina, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti e riconosciute dal Consiglio, le condizioni generali di esercizio del sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo di cui all'Articolo 2.1(e), tenendo nel debito conto le prerogative esercitate dagli stati in relazione alla gestione del loro spazio aereo. Le suddette condizioni generali devono specificare, in particolare, le norme applicabili nonche' le procedure di constatazione del mancato rispetto delle stesse;
(e) formula direttive indirizzate alt'Agenzia, a seguito dei rendiconti periodici da questa forniti, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario per l'esecuzione dei compiti affidati &l'Agenzia, e approva gli accordi di cooperazione tra l'Agenzia e le organizzazioni nazionali interessate, per consentire all'Agenzia di preparare le opportune proposte;
(f) designa, su proposta dei Direttore generale, la societa' di revisione che avra' il compito di assistere l'Audit Board nella verifica della contabilita' di tutte le entrate e uscite;
(g) puo' richiedere che i servizi dell'Agenzia siano sottoposti a ispezioni amministrative e tecniche;
(h) da' liberatoria ai Direttore generale per la sua gestione relativa ai bilancio; approva la nomina dei direttori dell'Agenzia da parte del Direttore generale;
(i) approva lo statuto del Direttore generale, lo statuto del personale, il regolamento finanziario e quello contrattuale;
(k) puo' autorizzare l'Agenzia ad aprire negoziati in merito agli accordi bilaterali di cui all'Articolo 2, adottare gli accordi negoziati prima che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale o concluderli, se ne ha ricevuto delega, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.3;
(l) approva un Regolamento sulla protezione dei dati;
nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1 (f), fissa le regole e le procedure applicabili a norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione dei traffico aereo.
3. il Consiglio istituisce una Commissione per la verifica delle prestazioni e una Commissione per la disciplina della sicurezza. Tali Commissioni presentano proposte pertinenti al Consiglio e ricevono aiuto e sostegno amministrativo dai servizi dell'Agenzia, i quali godono del livello di autonomia necessario per esercitare le loro funzioni.
4. Il Consiglio istituisce un Comitato permanente d'interfaccia civile-militare.
5. Il Consiglio istituisce un Audit Board, al quale puo' delegare delle mansioni e, in base a un mandato ben preciso, dei poteri.
6. Il Consiglio puo' farsi assistere da altri comitati in altri campi di attivita' dell'Organizzazione.
Il Consiglio puo' delegare delle mansioni e, in base ad un mandato ben preciso, dei poteri al Comitato permanente d'interfaccia civile-militare e ad eventuali comitati istituiti dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Tali deleghe di mansioni o di poteri non privano il Consiglio della facolta' di sollevare questioni, in qualsiasi momento, nell'ambito del suo compito di supervisione generate.

Articolo 8

1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall'Assemblea Generale in particolare sulla base dell'Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e dell'Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agii Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2. 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3.
Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato II. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione e' tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non puo' rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2.
2. Le decisioni riguardanti l'Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(a) e (c) e dei primo comma dell'Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell'Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purche' tale maggioranza rappresenti piu' della meta' dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e piu' delta meta' delle Parti contraenti votanti. Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno i tre quarti dei voti espressi anziche' la meta'.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 72(g), 7.2(h), 7.2(i), 720) e 7.2(m), 9.2 e 10.2.
Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimita' dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all'Allegato il, salvo il caso previsto all'Articolo 3.2(b), e all'Allegato IV, e le condizioni di recesso o di adesione di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4).
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l'Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.

Articolo 9

1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea generale o al Consiglio che motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti la difesa nazionale o la sicurezza, le impediscono di mettere in atto una decisione presa a maggioranza dei voti espressi ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, essa puo' derogare a tale decisione a condizione che presenti all'Assemblea generale o al Consiglio una spiegazione di tali motivi e una' dichiarazione in cui precisi se:
(a) si tratta di una questione che non comporta obiezione al fatto che la decisione diventi operante per le altre Parti contraenti, restando inteso che dal canto suo la Parte contraente in questione non applichera' la decisione o l'applichera' solo in parte;
(b) si tratta di una questione di tale importanza per i suoi interessi nazionali di difesa e sicurezza che la decisione in questione non possa essere messa in atto in assoluto, fintanto che non sia assunta una seconda decisione, secondo le modalita' stabilite al capoverso 2(b) che segue.
2. Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(a) che precede, il Direttore generale riferisce all'Assemblea generale o ai Consiglio almeno una volta all'anno circa l'avanzamento dei lavori miranti a che non vi' sia deroga ad opera di nessuna delle Parti contraenti.
(b) Ove si applichi la fattispecie di cui ai capoverso 1(b) che precede, l'attuazione della decisione e' sospesa e questa e' sottoposta, entro un termine da determinarsi, all'Assemblea generale per una seconda decisione, anche se la prima decisione era stata presa dal Consiglio. Se a seguito di questo riesame la seconda decisione conferma la prima, una Parte contraente puo' derogarvi alle condizioni previste dal capoverso 1(a) che precede. L'Assemblea generale riesamina la prima decisione entro un termine non superiore a un anno.
3. In caso di guerra o di conflitti, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la liberta' di azione di alcuna, delle Parti contraenti coinvolte. Lo stesso principio si applica in caso di situazione di crisi o di emergenza nazionale. In particolare, ogni Parte contraente puo' riassumere temporaneamente, in tutto o in parte, il controllo 'dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di sua competenza, per motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti sopratutto il campo della difesa. L'architettura del sistema europeo di gestione del traffico aereo deve consentire l'effettiva riassunzione di tali servizi, in conformita' con i bisogni delle Parti contraenti.

Articolo 10,

1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio e' determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula:
(a) una prima frazione del contributo, pari ai 30%, e' calcolata in proporzione al valore dei prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue;
(b) una seconda frazione del contributo, pari ai 70%, e' calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue.
2. Il prodotto nazionale lordo considerato e' quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. il Prodotto nazionale lordo e' calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed e' espresso nella relativa unita' di conto europea.
3. IL costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo e' quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziano in questione.

Articolo 11

La ponderazione prevista dall'Articolo 8 e' determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale dei contributo annuo di una Parte contraente in rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voti
Inferiore a ii ...................................1
Da 1 a meno di 2%.................................2
Da 2 a meno di 3% ................................3
Da 3 a meno di 4/2% ..............................4
Da 4 a meno di 6 % ...............................5
Da 6 a meno di 7% ................................6
Da 7% a meno di 9 % ..............................7
Da 9 a meno di 11 % ..............................8
Da 11 a meno di 13 %..............................9
Da 13 a meno di 15 %.............................10
Da 15 a meno di 18 %.............................11
Da 18 a meno di 21 % ............................12
Da 21 a meno di 24 % ............................13
Da 24 a meno di 27 % ........................... 14
Da 27 a meno di 30 % ............................15
30%..............................................16

2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, in base alla tabella di cui sopra e in conformita' con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'Articolo 10 che precede.
3. In caso di adesione di uno stato, si procede nello stesso modo ad urta nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Ogni anno si procede ad una nuova determinazione del numero dei voti secondo le modalita' di cui sopra.

Articolo 12

L'Assemblea generale e il Consiglio elaborano il proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme che regolano l'elezione di' un Presidente e di un Vicepresidente, nonche' le norme di attuazione della procedura di voto e dei quorum.

Articolo 13

1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto. 2. L'Assemblea Generale e' l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l'esecuzione dei suoi compiti di cui all'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e deil'Articoio 15.
3. L'Assemblea Generale puo', su proposta dei Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.

Articolo 14

Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonche' le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).

Articolo 15

Nell'ambito delle direttive fornite dai Consiglio, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati,delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili ai coordinamento dei traffico aereo e ai funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia puo' concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.

Articolo 16

1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relativamente all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari per l'insediamento delle strutture dell'Organizzazione, subordinatamente all'accordo dei governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello stato in questione, in conformita' alla sua legislazione nazionale, allo scopo di acquisire tali immobili in difetto di accordo amichevole.
2. Nel territorio delle Parti contraenti dove non esista la procedura di cui al paragrafo precedente, l'Organizzazione puo' avvalersi delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni.
3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e i servizi istituiti per suo conto nei loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle normative nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto, e in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'.
4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare dovuto conformemente alla legislazione dello stato nei cui territorio sono situati gli immobili.

Articolo 17

Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia applica regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtu' di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.

Articolo 18

Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.

Articolo 19

1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione determina, in conformita' alle condizioni generali di cui d'Articolo 7.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di navigazione aerea interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza.
2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di navigazione aerea di una Parte contraente e' di sua esclusiva responsabilita'.
3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui ai paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti dei trasgressore puo' essere promossa:
(a) dalla Parte contraente, se l'infrazione e' stata constatata nel suo territorio;
(b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall'Articolo 35, con l'accordo della Parte contraente dove e' da promuovere l'azione giudiziaria.
4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d).

Articolo 20

Nell'esecuzione dei compiti di cui d'Articolo 2.1(e) e, se del caso, di cui all'Articolo 2.2(b), le infrazioni alla normativa della navigazione aerea commesse nello spazio aereo in cui l'Agenzia espleta tali compiti sono constatate con processo verbale da funzionari all'uopo debitamente autorizzati dall'Agenzia, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali ai funzionari delle Parti contraenti di constatare infrazioni della stessa natura. I processi verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dai funzionari nazionali abilitati a constatare infrazioni della stessa natura.

Articolo 21

1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell'Organizzazione o a questa destinati e relativi alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente a organizzazioni internazionali analoghe.

Articolo 22

1. L'Organizzazione e' esonerata, nei territorio delle Parti contraenti, da tutti i diritti, imposte e oneri relativi alla sua costituzione, scioglimento o liquidazione.
2. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti, imposte e oneri dovuti per l'acquisizione di beni immobili necessari per l'adempimento del suo mandato.
3. Essa e' esonerata da tutte le imposte dirette che possano applicarsi ad essa stessa, nonche' ai suoi beni, al suo patrimonio e al suo reddito.
4. L'Organizzazione e' esonerata dai prelievi fiscali indiretti conseguenti all'emissione di prestiti, e di cui essa sia direttamente debitrice.
Essa e' esonerata da ogni imposta di carattere eccezionale o discriminatorio.
6. Gli esoneri previsti dal presente articolo non si' applicano alle imposte e tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi di utilita' generale.

Articolo 23

1. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse o canoni di effetto equivalente, che non siano canoni a fronte di servizi resi, ed e' esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all`importazione o all'esportazione di materiali, attrezzature, forniture e altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili e alle strutture dell'Organizzazione o ai suo funzionamento.
2. Le merci cosi' importate non possono essere vendute, prestate o cedute ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso nel territorio della Parte contraente in cui sono state introdotte, salvo alle condizioni fissate dal governo della Parte contraente interessata.
3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture e altri oggetti indicati al paragrafo 1, importati e destinati all'Organizzazione, siano stati effettivamente consegnati alla stessa ed effettivamente utilizzati per gli immobili e le strutture ufficiali o per il suo funzionamento.
4. L'Organizzazione e' inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all'importazione o esportazione delle pubblicazioni previste dall'Articolo 13 dello Statuto allegato.

Articolo 24

1. L'Organizzazione puo' detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto.
2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare ali"Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste dai regolamenti naziona dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove remissione di questi ultimi sia stata autorizzata dai governo della Parte contraente interessata.

Articolo 25

1. L'Agenzia puo' ricorrere alla collaborazione di persone qualificate, cittadine delle Parti contraenti.
2. I membri del personale dell'Organizzazione e i famigliari che vivono con loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri, generalmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali analoghe.
3. (a) Nei periodi di crisi internazionale, le Parti contraenti accordano ai membri del personale dell'Organizzazione e ai famigliari che vivono con loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio riconosciute ai personale delle altre organizzazioni internazionali.
(b) Le disposizioni del capoverso (a) che precede non incidono sugli obblighi del personale nei confronti dell'Organizzazione.
4. Alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non puo' esser eccezione salvo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanita' pubblica.
5. I membri del personale dell'Organizzazione:
(a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, che non siano canoni o tasse a fronte di servizi resi, per l'importazione di effetti personali, mobilio e altre suppellettili domestiche usate, che essi portano dall'estero al momento del loro primo insediamento nel territorio in questione, e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobilio e suppellettili all'atto della cessazione delle loro funzioni:
(b) possono, all'atto dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre la fine del loro periodo di servizio, riesportare il veicolo in franchigia, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali condizioni che il governo della Parte contraente interessata ritiene di dover applicare ai caso singolo;
(c) godono dell'inviolabilita' per tutte le o carte e documenti ufficiali.
Non e' fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai propri cittadini le agevolazioni previste dai commi (a) e (b) del paragrafo 5 che precede.
7. Il Direttore generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni e alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunita' dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese le parole dette o scritte, compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; tale immunita' non si applica in caso d'infrazioni alle norme della circolazione stradale o in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da lui guidato.
8. I governi interessati adottano ogni provvedimento necessario per garantire la liberta' di' trasferimento degli stipendi netti.

Articolo 26

I rappresentanti delle Parti contraenti nell`esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi verso e dai luogo di riunione godono dell'inviolabilita' per tutte le loro carte e documenti ufficiali.

Articolo 27

In virtu' del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell`Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.

Articolo 28

1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' disciplinata dalla legge applicabile ai contratto in questione.
2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale, l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione che precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti a norma dei diritto nazionale delle Parti contraenti.

Articolo 29

1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili, e il patrimonio dell'Organizzazione sono immuni da qualsiasi requisizione, esproprio o confisca.
(b) Gli archivi detrOrganizzazione e tutti gli atti e documenti ufficiali di sua proprieta' sono inviolabili in qualsiasi luogo si trovino.
2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non puo' essere presa senza che l' Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa. Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata.
3. Tuttavia, per consentire l'effettuazione dette indagini giudiziarie e assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel rispettivo territorio, le autorita' competenti dello Stato in cui l'Organizzazione ha sede, nonche' degli altri stati in cui sono situati strutture e archivi dell'Organizzazione, hanno accesso a tali strutture e archivi dopo averne informato il Direttore generale delrAgenzia .be;

Articolo 30

1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorita' competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso ai quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni indicate nella presente Convenzione.
2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da realizzare nel territorio delle Parti contraenti all'interno o in prossimita' degli immobili che le sono stati destinati.

Articolo 31

Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia dovra' rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.

Articolo 32

Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia e' tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui e' a conoscenza nelresercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.

Articolo 33

Le Parti contraenti riconoscono la necessita' per l'Agenzia di raggiungere un proprio equilibrio finanziario e s'impegnano a metterle a disposizione adeguati mezzi finanziari nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Agenzia di cui all'Allegato i.

Articolo 34

1. Eventuali controversie che insorgano fra due o piu' Parti contraenti, ovvero tra una o piu' Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validita' o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all'arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformita' con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte.
2. Il numero degli arbitri e' fissato a tre.
3. Sede dell'arbitrato e' L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato.
4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.

Articolo 35

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, le corti delle Parti contraenti hanno competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione, rappresentata dal Direttore generale, e una qualsiasi persona fisica o giuridica, in relazione all'applicazione degli atti dell'Organizzazione.
2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, razione viene promossa nella Parte contraente:
(a) dove il convenuto ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il convenuto ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il convenuto possiede dei beni;
(d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi da (a) a (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.

Articolo 36

1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione, allo Statuto dell'Agenzia costituente l'Allegato i e agli Articoli 16 e ss. delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta costituente l'Allegato IV, sono validi e hanno effetto nei territorio delle Parti contraenti.
2. Le disposizioni fiscali costituenti l'Allegato 111 e gli Articoli 1-15 delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta che figurano nell'Allegato IV non possono essere modificati dall'Assemblea generale.
3. Ogni Parte contraente e' vincolata dall`Allegato 1V per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Tale termine quinquennale e' tacitamente prorogato per ulteriori termini di cinque anni. La Parte contraente che abbia notificato all'Assemblea generale in forma scritta, almeno due anni prima della scadenza del periodo quinquennale, di non acconsentire alla proroga, cessa di essere vincolata dall'Allegato iV alla scadenza del periodo quinquennale in corso.
4. I diritti e gli obblighi della Parte contraente che recede possono essere definiti, se del caso, in un accordo speciale stipulato fra la stessa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all'unanimita' dall'Assemblea generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede.
5. La Parte contraente non piu' vincolata dall'Allegato IV puo' in qualsiasi momento fare richiesta scritta all'Assemblea generale per essere nuovamente soggetta agli obblighi dell'Allegato IV. La Parte contraente in questione e' nuovamente vincolata dall'Allegato IV sei mesi dopo la data in cui l'Assemblea generale ha accolto la sua richiesta, all'unanimita' dei voti espressi dalle Parti contraenti che partecipano al sistema comune. La Parte contraente in questione e' vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui e' tornata ad essere soggetta al vincolo. Tale termine e' tacitamente prorogato alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3 che precede.

Articolo 37

Le Parti contraenti s'impegnano a far si che all'Agenzia siano applicate le vigenti disposizioni di legge intese a salvaguardare la continuita' dei servizi di interesse pubblico necessari per il buon funzionamento dei servizi operativi.

Articolo 38

1. La presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e successivamente dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, e' prorogata a tempo indeterminato.
2. Dopo che la Convenzione, cosi' prorogata, sara' stata in vigore per vent'anni, ciascuna Parte contraente puo' far cessare l'applicazione della Convenzione per quel che la concerne, dando notifica scritta in tal senso ai governo del Regno del Belgio, che provvede ad informame i governi degli altri Stati contraenti.
La decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stata data la notifica di recesso, sempreche' entro tale data sia stato concluso raccordo speciale di cui ai paragrafo 3 che segue. In difetto, la decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla data indicata nel citato accordo speciale.
3. I diritti e gli obblighi, in particolare quelli di natura finanziaria, della Parte contraente che recede sono definiti in un accordo speciale concluso tra questa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all'unanimita' dei voti espressi dall'Assemblea Generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede.
4. L'Organizzazione puo' essere disciolta se il numero delle Parti contraenti scende a meno del 50% delle Parti firmatarie del citato Protocollo del 1997, con decisione presa dall'Assemblea Generale all'unanimita' dei voti espressi.
5. Se in applicazione di quanto sopra l'Organizzazione e' disciolta, la sua personalita' e capacita' giuridica, ai sensi del'Articolo 4, continuano a sussistere ai fini della liquidazione.

Articolo 39

1 L'adesione alla presente Convenzione, cosi' come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest'ultimo Protocollo, e' subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimita' dei voti espressi.
2. La decisione di accettare l'adesione e' notificata allo stato non firmatario dai Presidente dell'Assemblea Generale.
3. Lo strumento di adesione e' depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti
4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

Articolo 40

1. L'adesione alla presente Convenzione, casi come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dai Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, e' aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica ai termini e alle condizioni da convenirsi tra le Parti contraenti e quelle organizzazioni delle quali uno o piu' Stati firmatari sono membri, termini e condizioni che faranno oggetto di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.
2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa le altre Parti.
3. L'adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione, sempreche' il Protocollo aggiuntivo di cui al comma 1 sia entrato in vigore.
Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtu' della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea `EUROCONTROL"del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanze fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese.
ALLEGATO I

STATUTO DELL'AGENZ1A
Statuto dell'Agenzia

Articolo 1

1. L'Agenzia e' l'organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio e dai loro organi sussidiari. Essa prende l'iniziativa di formulare, e sottoporre agli organi competenti, proposte in materia di esercizio delle diverse funzioni e di esecuzione dei vari compiti demandati a tali organi, nonche' in materia di altri compiti delegati all'Organizzazione. Essa presta inoltre assistenza all'Assemblea Generale e al Consiglio, e ai loro organi sussidiari, per l'espletamento delle loro funzioni di supervisione.
2. Nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia puo' farsi assistere ove necessario da esperti civili e militari designati dagli Stati o dalle organizzazioni dei fornitori di servizi interessate.
3. L'Agenzia funge da fulcro della cooperazione e del coordinamento intergovernativi nel campo della navigazione aerea. Essa presenta proposte e fornisce il sostegno necessario per la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo.
4. In particolare, essa fornisce servizi normativi, informativi, di sostegno e di consulenza alle Parti contraenti, nonche', sulla base di accordi conclusi a norma dell'Articolo 2 della Convenzione, a organizzazioni internazionali riconosciute e agli stati non contraenti.
5. In particolare, t'Agenzia:
(a) coordina i piani di attuazione delle Parti contraenti, per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) esamina, nel campo della navigazione aerea, questioni che sono allo studio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (ICAO) e di altre organizzazioni internazionali competenti per l'aviazione civile, e coordina e presenta emendamenti ai documenti ICAO;
(c) elabora proposte di pianificazione dettagliata per l'armonizzazione e l'integrazione del servizi e dei sistemi di traffico aereo, in particolare per le componenti di terra e di aria dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, al fine di istituire un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(d) elabora proposte relative al meccanismo di pianificazione e di organizzazione strategica delle rotte e delle strutture di supporto dello spazio aereo, in coordinamento con gli esperti civili e militari designati dagli stati;
(e) elabora proposte per l'armonizzazione dei regolamenti dei servizi europei di traffico aereo, formula politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni e contribuisce a incrementare l'efficienza e la flessibilita' nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(f) presenta proposte e svolge un ruolo consultivo per tutti gli aspetti di politica e di pianificazione. Il suo ambito d'intervento non si limita alla gestione del traffico aereo in rotta, ma si estende fino ai conseguimento di un approccio integrato "gaie to gate" alla gestione del traffico aereo. Nell'elaborazione delle sue proposte l'Agenzia si fa assistere da esperti nazionali;
(g) studia e promuove misure atte a migliorare l'economicita' e l'efficienza nel campo della navigazione aerea;
(h) elabora criteri, procedure e metodi comuni che garantiscano la massima efficienza e qualita' dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei relativi servizi;
(i) coordina i programmi di ricerca, sviluppo, prova e valutazione (RDTE) delle organizzazioni nazionali di gestione del traffico aereo, con compiti anche di raccolta e diffusione dei risultati;
(j) realizza studi,prove e lavori di ricerca applicata comuni, oltre ad altri sviluppi tecnici;
(k) definisce, progetta, elabora, convalida e organizza l'attuazione di un sistema uniforme per la gestione del traffico aereo europeo, sotto l'egida del Consiglio.
Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come mandato:
(a) di evitare le collisioni tra aeromobili;
(b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido dei traffico aereo;
(c) di fornire i consigli e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli;
(d) di allertare gli organi competenti in caso di aeromobili necessitanti di servizi di ricerca e soccorso, prestando a tali organi l'assistenza necessaria.
7. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con le organizzazzioni degli utenti al fine di soddisfare nei modo piu' efficiente ed economico possibile i bisogni dell'aviazione civile. Essa opera in stretta collaborazione con le autorita' militari per soddisfare nelle stesse condizioni le esigenze specifiche dell'aviazione militare.
Per espletare il suo mandato l'Agenzia puo', tra l'altro, costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita. Tuttavia, ai fine di evitare duplicazioni, essa si avvale dei servizi tecnici nazionali ed utilizza le strutture nazionali esistenti ogni qualvolta cio' sia giustificato sul piano tecnico ed economico.

Articolo 2

1. Restando salvi i poteri conferiti all'Assemblea Generale e al Consiglio, l'Agenzia e' amministrata da un Direttore generale che gode di ampia autonomia gestionale per l'attuazione, l'utilizzazione e la conduzione efficiente delle risorse tecniche, finanziarie e umane a sua disposizione. Egli ha facolta' di prendere tutte le iniziative che ritiene necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi.
2. Tuttavia, il Direttore generale deve, per sottoporli all'approvazione del Consiglio in conformita' con le disposizioni della Convenzione:
(a) elaborare programmi di lavoro annuali e quinquennali, indicando l'impatto sulle tendenze dei costi e dei tassi unitari;
(b) redigere il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, nonche', come previsto dall'Allegato IV, i tassi unitari e le tariffe;
(c) presentare al Consiglio una relazione annuale sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Organizzazione;
(d) presentare i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia, i particolari di tale struttura essendo ambito di competenza esclusiva del Direttore generale.
3. Inoltre, il Direttore generale:
(a) presenta rapporti a intervalli regolari e richiede le istruzioni dei Consiglio ogni qualvolta gli obiettivi rischino di non essere raggiunti, le scadenze o i tetti finanziari rischino di essere superati, o in caso di modifiche sostanziali dai programmi;
(b) negozia gli accordi di cui all'Articolo 2 della Convenzione, nel quadro delle direttive emanate dai Consiglio.

Articolo 3

Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento degli appalti riguardante:
(a) l'assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi all'Organizzazione;
(b) la fornitura di beni e servizi da parte dell'Organizzazione;
(c) la vendita o la cessione di beni superflui.

Articolo 4

Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione dei Consiglio il regolamento finanziario che fissa, in particolare, le condizioni per il versamento dei contributi nazionali nonche' le condizioni del ricorso al prestito da parte dell'Agenzia, ed inoltre assicura la corretta gestione finanziaria, comprendente la revisione dei conti interna.

Articolo 5

1 Fermo il diritto delle Parti contraenti di presentare proposte, ii Direttore generale elabora e sottopone afl'approvazione del Consiglio lo statuto del personale dell'Agenzia:
(a) esso deve contenere, in particolare, disposizioni relative alla nazionalita' dei personale, a procedure e principi di selezione e reclutamento, alla scala retributiva, alle pensioni, alle imposte interne, alle incompatibilita', al segreto professionale e alla continuita' del servizio;
(b)Il personale dell'Agenzia deve essere reclutato fra i cittadini delle Parti contraenti. Cittadini di stati non contraenti possono essere assunti nei quadro degli `accordi previsti dall'Articolo 2.3 della Convenzione, ovvero in casi eccezionali, su decisione debitamente motivata dei Direttore generale,
2. Il tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione e il personale dell'Agenzia, con esclusione di ogni altra giurisdizione, nazionale o internazionale.

Articolo 6

1. Il Direttore generale e' nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Generale a maggioranza ponderata, purche' tale maggioranza raggiunga i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista all'Articolo 11 della Convenzione, e purche' votino almeno i tre quarti delle Parti contraenti. il suo mandato e' rinnovabile per una sola volta, con le stesse modalita'. Lo statuto del Direttore generate deve essere approvato dal Consiglio.
2. Il Direttore generale rappresenta l'Organizzazione in giudizio e a tutti gli effetti civilistici.
3. Inoltre, in conformita' con le politiche adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio,il Direttore generale:
(a) puo' assumere e licenziare il personale in conformita' con lo statuto dei personale; la nomina a funzioni di livello A1 e A2, per un normale mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, e' soggetta all'approvazione del Consiglio;
(b) puo' contrarre prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(c) puo' stipulare contratti alle condizioni stabilite dai regolamento per la stipula dei contratti di cui all'Articolo 3 e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(d) redige e presenta ai Consiglio per approvazione regolamento sulla protezione dei dati di cui all'Articolo 7.2(l) della Convenzione;
(e) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le regole e le procedure applicabili alle norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo.
4. il Direttore generale puo' espletare queste funzioni senza interpellare preventivamente il Consiglio, ma lo tiene comunque informato di tutti i provvedimenti presi in virtu' dei suddetti poteri.
Il Consiglio stabilisce le condizioni alle quali il Direttore generale puo' essere sostituito in caso di impedimento.

Articolo 7

1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto un preventivo delle entrate e delle uscite dell'Agenzia.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
3. Il Direttore generale sottopone la bozza dei bilancio preventivo e la bozza del piano finanziario quinquennale all'approvazione del Consiglio non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Articolo 8

1. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziati internazionali le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
2. L'Organizzazione puo' emettere prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, ovvero, in mancanza di tale legislazione, con raccordo della Parte contraente.
3. Il regolamento finanziario fissa le procedure secondo le quali l'Organizzazione contrae e rimborsa i prestiti.
4. In ciascun bilancio preventivo e in ciascun piano finanziario quinquennale e' indicato l'importo massimo dei prestiti che l'Organizzazione puo' assumere nel corso degli anni oggetto di tale bilancio e di tale piano finanziario quinquennale.
5. Per le questioni previste dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con le loro banche di emissione.

Articolo 9

Il bilancio preventivo e il piano finanziario quinquennale possono essere riveduti nel corso dell'esercizio finanziario, qualora le circostanze lo esigano, secondo le modalita' previste per la loro predisposizione e approvazione.

Articolo 10

1. Le scritture contabili relative a tutte le entrate e le spese di bilancio deirAgenz nonche' la gestione finanziaria dell'Agenzia sono verificate ogni anno da un Audit Board.
2. L'Audit Board e' assistito nei sue compito da revisori esterni. La societa' esterna di revisione e' nominata dal Consiglio per un mandato di tre anni, conformemente all'Articolo 7.2(f) della Convenzione.
3. La verifica svolta dall'Audit Board, con l'assistenza dei revisori esterni, ha lo scopo di accertare la regolarita' delle entrate e delle uscite e di assicurare una sana gestione finanziaria. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Audit Board presenta al Consiglio una relazione con allegate le osservazioni dell'Agenzia. il Consiglio ha facolta' di ordinare all'Agenzia di prendere gli opportuni provvedimenti raccomandati nella relazione di audit, in conformita' all'Articolo 7.2(a) della Convenzione.
4. E' compito dell'Audit Board assicurarsi che sia adottato nell'Agenzia un adeguato meccanismo di controllo interno, conforme alla prassi ed a corretti principi gestionaii.
5. L'Audit Board ha facolta' di verificare altri aspetti finanziari riguardanti l'Agenzia, in conformita' con il proprio mandato.

Articolo 11

1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta dei Consiglio, che puo' agire di sua iniziativa o su richiesta dei Direttore generale.
2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione e' composta da almeno due persone di nazionalita' diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente

Articolo 12

Il Consiglio determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 13

L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie per il suo funzionamento.

Articolo 14

Tutte le bozze di emendamento dello Statuto sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale secondo le disposizioni dell'Articolo 6.1(d) della Convenzione.
ALLEGATO II

Regioni d'Informazione di Volo
Repubblica Federale di Germania

Regione superiore d'informazione di volo Berlin
Regione superiore d'informazione di volo Hannover
Regione superiore d'informazione di volo Rhein
Regione d'informazione di volo Bremen
Regione d'informazione di volo Dusseldorf
Regione d'informazione di volo Frankfurt
Regione d'informazione di volo Munchen
Regione d'informazione di volo Berlin.

Repubblica d'Austria
Regione d'informazione di volo Wien

Regno del Belgio Granducato di Lussemburgo
Regione superiore d'informazione di volo Bruxelles
Regione d'informazione di volo Bruxelles

Repubblica di Bulgaria
Regione d'informazione di volo Sofia
Regione d'informazione di volo Varna

Repubblica di Cipro
Regione d'informazione di volo Nicosia

Repubblica di Croazia
Regione d'informazione di volo di Zagreb Regno di Danimarca
Regione d'informazione di volo Kebenhavn

Regno di Spagna
Regione superiore d'informazione di volo Madrid
Regione d'informazione di volo Madrid
Regione superiore d'informazione di volo Barcelona
Regione d'informazione di volo Barcelona
Regione superiore d'informazione di volo lslas Canarias
Regione d'informazione di voto Isias Canarias

Repubblica francese - Principato di Monaco
Regione superiore d'informazione di volo France
Regione d'informazione di volo Paris
Regione d'informazione di volo Brest
Regione d'informazione di volo Bordeaux
Regione d'informazione di volo Marseille (')
Regione d'informazione di volo Reims

Regno Unito di Gran Bretaqna e Irlanda del Nord
Regione superiore d'informazione di volo Scottish
Regione d'informazione di volo Scottish
Regione superiore d'informazione di volo London
Regione d'informazione di volo London

Repubblica ellenica
Regione superiore d'informazione di volo Athinai
Regione d'informazione di volo Athinai

Repubblica d'Ungheria
Regione d'informazione di volo Budapest

Irlanda
Regione superiore d'informazione di volo Shannon
Regione d'informazione di volo Shannon
Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51' Nord 15' Ovest, 51' Nord 8' Ovest, 48° 30' Nord 8' Ovest, 49' Nord 15` Ovest, 51° Nord 15' Ovest a livello di volo 55 e oltre

Repubblica Italiana
Regione superiore d'informazione di volo Milano
Regione superiore d'informazione di volo Roma
Regione superiore d'informazione di volo Brindisi
Regione d'informazione di volo Milano
Regione d'informazione di volo Roma
Regione d'informazione di volo Brindisi

Repubblica di Malta
Regione d'informazione di volo Malta

Regno di Norvegia
Regione superiore d'informazione di volo Oslo
Regione superiore d'informazione di volo Stavanger
Regione superiore d'informazione di volo Trondheim
Regione superiore d'informazione di volo Bodo
Regione d'informazione di volo Oslo
Regione d'informazione di volo Stavanger
Regione d'informazione di volo Trondheim
Regione d`informazione di volo Bodo
Regione oceanica d'informazione di volo Bodo

Regno dei Paesi Bassi
Regione d'informazione di volo Amsterdam

Repubblica portoghese
Regione superiore d'informazione di volo Lisboa
Regione d'informazione di volo Lisboa
Regione d'informazione di volo Santa Maria

Romania
Regione d'informazione di volo di Bucurest
Repubblica slovacca

Regione d'informazione di volo Bratislava

Repubblica slovena
Regione d'informazione di volo Ljubljana

Regno di Svezia
Regione superiore d'informazione di volo Malmo'
Regione superiore d'informazione di volo Stockholm
Regione superiore d'informazione di' volo Sundsvall
Regione d'informazione di volo Malmo'
Regione d'informazione di volo Stockholm
Regione d'informazione di volo Sundsvail

Confederazione elvetica
Regione superiore d'informazione di volo Svizzera
Regione d'informazione di volo Svizzera

Repubblica ceca
Regione d'informazione di volo di Praha

Repubblica di Turchia
Regione d'informazione di volo Ankara
Regione d'informazione di volo Istanbul
ALLEGATO III

DISPOSIZIONI FISCALI
Disposizioni fiscali

Articolo 1

1. Restando salvi gli esoneri previsti dagli Articoli 22 e 23 della Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'espletamento delle sue attivita' ufficiali, effettui acquisti di beni o utilizzi servizi di valore consistente, sui quali gravino o siano stati pagati diritti, imposte o tasse indiretti (ivi compresi diritti, imposte o tasse applicati all'atto dell'importazione e diversi da quelli previsti dall'Articolo 23.1 della Convenzione), i governi degli Stati membri sono tenuti a prendere, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti che annullino per l'Organizzazione l'onere di tali diritti, imposte e tasse, procedendo ad un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'organizzazione ovvero all'esonero dell'Organizzazione dai pagamento di tali diritti, imposte e tasse o al rimborso degli stessi.
2. Riguardo a pagamenti che l'Organizzazione debba effettuare a favore di Stati membri per investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui il relativo costo debba essere rimborsato dall'Organizzazione, gli Stati in questione faranno in modo che l'estratto conto presentato all'Organizzazione sia al netto di diritti, imposte e tasse dalle quali l'Organizzazione sarebbe stata esente, o che le sarebbero stati rimborsati o che sarebbero stati oggetto di un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione qualora essa avesse effettuato direttamente tali investimenti.
3. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai diritti, imposte o tasse percepiti a fronte di servizi di utilita' generale.

Articolo 2

I beni acquisiti dall'Organizzazione secondo le modalita' di cui all'Articolo 1.1 non possono essere venduti o comunque ceduti se non in conformita' con le condizioni stabilite dai governi degli Stati interessati.

Articolo 3

1. Il Direttore generale dell'Agenzia e i membri dei personale dell'Organizzazione sono soggetti ad una tassa a favore dell'Organizzazione, applicata su stipendi ed emolumenti corrisposti da quest'ultima secondo le norme e le condizioni fissate dall'Assemblea Generale. Gli stipendi e gli emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
Gli Stati membri possono, tuttavia, tener conto degli stipendi ed emolumenti cosi' esentati nel determinare il carico fiscale da applicare agli altri redditi dei beneficiari di tali esenzioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
3. Nomi, qualifiche, indirizzi, retribuzioni e, se del caso, pensioni di dipendenti e di ex-dipendenti. ai quali si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo saranno comunicati periodicamente agli Stati membri.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, l'Organizzazione agisce di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 5

1. Il presente Allegato sostituisce il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 6 luglio 1970, come emendato dal Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 21 novembre 1978, entrambi a loro volta emendati dall'Articolo XXXVIII del Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che ha modificato la Convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 che precede, gli obblighi di cui all'Articolo 3 del Protocollo aggiuntivo dei 6 luglio 1970 continuano a produrre i loro effetti fino a completa definizione dei relativi crediti e impegni.

ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA COMUNE
DEI CANONI DI ROTTA

Articolo 1

Le Parti contraenti convengono di continuare a gestire un sistema .comune per la fissazione, la fatturazione e la riscossione dei canoni di rotta, in ragione di un unico canone per volo, utilizzando a tal fine i servizi di EUROCONTROL.

Articolo 2

L'Organizzazione provvede a fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea in rotta, su proposta delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta.

Articolo 3

In materia di canoni di rotta, il Consiglio e' l'organo incaricato di fissare le modalita' di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale relativamente ai canoni di rotta e alla supervisione dei compiti dell'Agenzia in questo campo.
In particolare, il Consiglio:
(a) prepara le decisioni dell'Assemblea Generale in materia di politica dei canoni di rotta;
(b) determina l'unita' di conto nella quale sono espressi i canoni di rotta;
(c) determina, in conformita' alle decisioni assunte sulla base dell'Articolo 6.2 della Convenzione, le condizioni di applicazione dei sistema, comprese le condizioni di pagamento,i tassi unitari, le tariffe e il loro periodo di applicazione;
(d) approva i rapporti relativi alle attivita' di EUROCONTROL, in materia di canoni di rotta;
(e) adotta il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta;
(f) approva gli allegati di bilancio relativi alle attivita' di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta.

Articolo 4

I canoni di rotta indicati nella fattura emessa dall'Organizzazione costituiscono un unico canone dovuto per ciascun volo, e un unico credito di EUROCONTROL, da pagarsi presso la sua sede.

Articolo 5

1. Il canone e' dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'effettuazione del volo. Il canone pone in essere un credito privilegiato sull'aeromobile cui si applica il canone, a prescindere da chi ne ha il possesso, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.
2. Ove per identificare il volo sia utilizzato un indicativo ICAO o altro indicativo riconosciuto, EUROCONTROL puo' ritenere che l'esercente del volo sia l'esercente dell'aeromobile al quale l'indicativo ICAO e' stato attribuito o era in corso di attribuzione al momento del volo o e' identificato nel piana di volo depositato, o e' identificato in virtu' dell'uso di tale indicativo ICAO o di altro indicativo riconosciuto nelle comunicazioni con controllo del traffico aereo o in qualsiasi altro modo.
Se l'identita' dell'esercente non e' nota, e' considerato come tale il proprietario dell'aeromobile fintanto che questi non abbia dimostrato chi era la persona esercente.
L'esercente e il proprietario dell'aeromobile sono responsabili in solido del pagamento del canone, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.

Articolo 6

1. Qualora non sia stata pagata la somma dovuta, questa puo' essere oggetto di recupero forzato, anche per mezzo di ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio e' atterrato l'aeromobile.
2. Tra le misure possibili rientra, su richiesta di EUROCONTROL, il riesame ad opera di una Parte contraente o di altro organo competente, dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'attivita' di trasporto aereo o per la gestione del traffico aereo alla persona cui spetta il pagamento del canone, se tale misura e' prevista dalla legislazione vigente.

Articolo 7

1. La procedura di recupero della somma dovuta e' istituita da EUROCONTROL oppure, su richiesta di EUROCONTROL, da una Parte contraente, o da un qualunque organismo all'uopo autorizzato da una Parte contraente.
2. 11 recupero avviene per via giudiziaria o amministrativa.
3. Ogni Parte contraente informa EUROCONTROL circa le procedure applicate nel proprio Stato e circa le competenti autorita' giudiziarie o amministrative.

Articolo 8

La procedura di recupero e' da istituirsi nel territorio della Parte contraente: (a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi(a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni;
(d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.

Articolo 9

1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformita' alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata.
2. La facolta' di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita.
3. La validita' e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale e' stata effettuata la ritenzione.

Articolo 10

EUROCONTROL ha la capacita' giuridica d'istituire azioni avanti le competenti autorita' giudiziarie e amministrative di Stati non aderenti alla presente Convenzione.

Articolo 11

Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisioni pronunciate in una Parte contraente:
(a) le decisioni definitive delle autorita' giudiziarie;
(b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi avanti l'autorita' giudiziaria, ma che non lo sono piu', avendo l'autorita' giudiziaria competente respinto il ricorso con decisione passata in giudicato, oppure perche' il ricorrente ha desistito, o per decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.

Articolo 12

Le decisioni di cui all'Articolo 11 non sono riconosciute ne' eseguite nei seguenti casi:
(a) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine non era competente ai sensi dell'Articolo 8;
(b) se la decisione e' contraria all'ordinamento pubblico della Parte contraente in causa;
(c) se il debitore non e' stato informato della decisione dell'autorita' amministrativa o della istituzione del procedimento in tempo utile per difendersi o per presentare ricorso all'autorita' giudiziaria;
(d) se un procedimento relativo agli stessi canoni di rotta, istituito precedentemente, e' ancora pendente avanti l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente in causa;
(e) se la decisione e' incompatibile con una decisione relativa agli stessi canoni di rotta pronunciata nella Parte contraente in causa;
(f) se l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine, per giungere alla sua decisione, si e' pronunciata in via preliminare su una questione relativa allo stato o alla capacita' giuridica di persone fisiche, ai diritti di proprieta' derivanti da un rapporto matrimoniale, da testamenti o successioni, in modo contrastante con una norma di diritto internazionale privato della Parte contraente in causa, a meno che il risultato non sia lo stesso che si sarebbe ottenuto applicando le norme del diritto internazionale privato di questa Parte contraente.

Articolo 13

Le decisioni di cui all'Articolo 11 che sono esecutive nella Parte contraente di origine sono eseguite in conformita' con la legislazione in vigore nella Parte contraente in causa. Se necessario, l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente destinataria puo', su richiesta, emettere un provvedimento ingiuntivo.

Articolo 14

1. La richiesta deve essere accompagnata:
(a) da una copia conforme della decisione;
(b) in caso di decisione dell'autorita' giudiziaria pronunciata in contumacia, ,dall'originale o dalla copia conforme di un documento attestante che al debitore e' stato debitamente notificato l'atto introduttivo del procedimento;
(c) in caso di decisione dell'autorita' amministrativa, da un documento attestante che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 11;
(d) da un documento attestante che la decisione e' esecutiva nella Parte contraente di origine e che la decisione e' stata debitamente notificata ai debitore.
2. Ove l'autorita' giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di destinazione lo richiedano, deve essere fornita una traduzione certificata dei documenti. Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga.

Articolo 15

1. La richiesta puo' essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'Articolo 12. In nessun caso la decisione puo' essere oggetto di una revisione di merito nella Parte contraente di destinazione.
2. La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione e' soggetta alla legge della Parte contraente di destinazione, salvo disposizione diversa della presente Convenzione.

Articolo 16

L'importo percepito da EUROCONTROL viene versato alle Parti contraenti in conformita' con le decisioni del Consiglio.

Articolo 17

Quando una Parte contraente recupera il credito, l'importo riscosso e' versato senza indugio a EUROCONTROL, che procede come previsto dall'Articolo 16. Le spese di recupero sostenute da tale Parte contraente sono addebitate a EUROCONTROL.

Articolo 18

Le autorita' competenti delle Parti contraenti collaborano con EUROCONTROL nel fissare e riscuotere i canoni di rotta.

Articolo 19

Se il Consiglio decide all'unanimita' di rinunciare al recupero di un canone, le Parti contraenti interessate possono agire nel modo che ritengono opportuno. In tal caso, non sono piu' applicabili le disposizioni della presente Convenzione relative al recupero, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA
CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE
AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE
EMENDATA E
COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997
LA REPUBBLICA D'ALBANIA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA
REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, IL REGNO DI
SPAGNA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO
DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI
SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA, E
LA COMUNITA' EUROPEA,

vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione", ed in particolare l'articolo 40 della predetta Convenzione;
viste le responsabilita' affidate dal Trattato europeo del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea, riveduto dal Trattato di Amsterdam dei 2 ottobre 1997, alla Comunita' europea in talune aree coperte dalla Convenzione;
considerando che gli Stati membri della Comunita' europea che sono membri di EUROCONTROL, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunita' in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunita' ad EUROCONTROL ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;
considerando che lo scopo dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione e' di aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata 'EUROCONTROL", a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;
considerando che l'adesione della Comunita' europea ad EUROCONTROL richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunita' europea ed ai suoi Stati membri;
considerando che le condizioni dell'adesione della Comunita' europea alla Convenzione devono permettere alla Comunita' di esercitare, in seno ad EUROCONTROL, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;
considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una piu' stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non e' stata ancora attuata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformita' alle norme dell'articolo 40 della Convenzione.

Articolo 2

Per la Comunita' europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'Allegato Il della Convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilita' territoriale dei Trattato che istituisce la Comunita' europea.
L'applicazione dei presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranita' sul territorio in cui e' situato tale aeroporto.
L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sara' attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. 1 governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre Parti contraenti del presente Protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 3

Fatto salvo guanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizioni della Convenzione comprendono anche la Comunita' europea nell'ambito di sua competenza ed i vari termini utilizzati per designare le Parti contraenti della Convenzione ed i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Articolo 4

La Comunita' europea non contribuisce al bilancio di EUROCONTROL.

Articolo 5

Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunita' europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di EUROCONTROL in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile.
In tutti gli organi di EUROCONTROL a cui puo' partecipare, la Comunita' europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformita' alle sue norme istituzionali.
La Comunita' europea non puo' presentare suoi candidati in qualita' di membri di organi eletti di EUROCONTROL, ne' puo' presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunita' europea ha competenza esclusiva ed ai ffini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunita' europea esercitai diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunita' europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste ai suddetto articolo 8. Quando la Comunita' vota, i suoi Stati membri non votano.
Ai fini della determinazione dei numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunita' rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL.
Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunita' europea e' chiamata a votare e' differita se una Parte contraente della Convenzione che non e' membro della Comunita' europea lo richiede. Il rinvio e' utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione puo', essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi.
2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunita' europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunita' europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunita' europea non vota.
3. La Comunita' europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa esercitera' i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze trasferite alla Comunita' e' descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunita' europea al momento della firma del presente Protocollo.
Tale dichiarazione puo' essere modificata, se dei caso, mediante notifica da parte della Comunita' europea ad EUROCONTROL. Essa non sostituisce ne' limita alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza comunitaria preliminari all'adozione di decisioni, in seno ad EUROCONTROL, tramite formale votazione o altra procedura.

Articolo 8

L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o piu' Parti contraenti dei presente Protocollo o tra una o piu' Parti contraenti del presente Protocollo ed EUROCONTROL in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validita' o rescissione.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute. aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato il Protocollo che coordina la "Convenzione", e da parte della Comunita' europea.
Esso e' inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, in conformita' all'articolo II di tale Protocollo.
2. Il presente Protocollo e' sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un Iato, dall'insieme degli Stati firmatari che sono anche firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione e dai quali quest'ultimo Protocollo dovra' essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore e, d'altro fato, dalla Comunita' europea, il primo giorno dei secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di raffica.
Accettazione od approvazione, purche' a tale data il Protocollo che coordina la Convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrera' in vigore alla stessa data del Protocollo che coordina la Convenzione.
4. Il presente Protocollo entrera' in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno dei secondo mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione.
5. li governo del Regno del Belgio notifichera' ai governi degli altri Stati firmatari dei presente Protocollo ed alla Comunita' europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Articolo 10

Ciascuna adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della Convenzione si applicano anche al presente Protocollo.

Articolo 11

1. li presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato.
2. Qualora tutti gli Stati membri di EUROCONTROL che sono membri della Comunita' europea recedano da EUROCONTROL, la notifica di recesso dalla Convenzione nonche' dai presente Protocollo si riterra' essere stata data dalla Comunita' europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38.2 della Convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunita' europea che recede da EUROCONTROL.

Articolo 12

Il governo dei Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente all'articolo 83 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
ATTO FINALE

DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE
DELLA COMUNITA' EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
"EUROCONTROL"DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIU' VOLTE EMENDATA E
COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997
(Bruxelles, 8 ottobre 2002)
I PLENIPOTENZIARI:
DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA. DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
DEL GRANDUCATO Di LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
DEL PRINCIPATO DI MONACO,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA SLOVENA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
DELLA COMUNITA' EUROPEA,
Riuniti a Bruxelles, l'8 ottobre 2002;
1. Hanno adottata all'unanimita' il testo di un Protocollo riportato in allegato al presente Atto
finale e in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" dei 13 dicembre 1960, come piu' volte
emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta". Il suddetto Protocollo di adesione e' stato aperto alla firma a Bruxelles in data 8 ottobre 2002.
2. Hanno adottato le seguenti risoluzioni concernenti rispettivamente la ratifica, accettazione o approvazione nel piu' breve tempo possibile del Protocollo di adesione da parte delle Parti contraenti, e l'attuazione anticipata del Protocollo di Adesione:
La Conferenza:
Riunita a Bruxelles, l'8 ottobre 2002;
Avendo adottato all'unanimita' il Protocollo, in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza delta navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata la "Convenzione riveduta";
I. Risoluzione con cui si sollecitano le Parti contraenti a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile 11 Protocollo di adesione
Considerando che l'adesione della Comunita' europea contribuira' significativamente al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei compiti di EUROCONTROL alle condizioni indicate nel Protocollo di adesione:
Ricordando la risoluzione relativa al Protocollo che coordina la Convenzione EUROCONTROL, con la quale la Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997 ha sollecitato le Parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL a ratificare quanto prima il suddetto Protocollo del 27 giugno 1997;
Concordando che occorre che la Convenzione riveduta e il Protocollo di adesione entrino in vigore il piu' presto possibile;
Sollecita i' firmatari del Protocollo di adesione a ratificare, accettare od approvare nel piu' breve tempo possibile tale Protocollo;
Invita il Direttore generale di EUROCONTROL a adottare, in collaborazione con gli Stati firmatari e la Comunita' europea, tutte le misure pratiche necessarie per fornire assistenza, ove richiesto, nel quadro del processo di ratifica, accettazione od approvazione dei Protocollo di adesione.
II. Risoluzione relativa all'attuazione anticipata del Protocollo di adesione
Avendo preso atto della Risoluzione sull'attuazione anticipata del Protocollo che coordina la Convenzione, adottata dalla Conferenza diplomatica all'adozione di tale Protocollo il 27 giugno 1997;
Considerando l'importanza di un'attuazione armonizzata ed efficace del Protocollo di adesione;
Sollecita tutti gli Stati e la Comunita' europea a prendere tutte le misure possibili per l'attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di adesione.
3. Hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni relative, da un lato, alla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali e, d'altro lato, ai coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV):
Dichiarazione comune sulla non competenza della Comunita' in materia di sicurezza e difesa nazionali.
I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione
riveduta",
Avendo preso nota del fatto che attualmente la Comunita' europea non ha alcuna competenza per quanto concerne le politiche di difesa e di sicurezza;
Prendendo atto del ruolo di EUROCONTROL definito nelle disposizioni della Convenzione riveduta concernenti le questioni militari;
Convengono che:
Ove la competenza della Comunita' europea sia estesa a interessare tali materie, sara' necessario valutare se cio' trasforma radicalmente la portata degli obblighi dei firmatari ai sensi della Convenzione riveduta e quindi se il Protocollo nella sua forma attuale possa applicarsi a tali materie.
11. Dichiarazione comune sul coordinamento RSTV
I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come piu' volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta",
Avendo esaminato le disposizioni della Convenzione riveduta relative al coordinamento delle attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV) nei settori coperti da detta Convenzione;
Avendo preso nota del fatto che l'articolo 2.1 (h) della Convenzione riveduta si applica ai coordinamento delle attivita' di RSTV tra EUROCONTROL e le sue Parti contraenti;
Avendo preso nota del fatto che il coordinamento organizzato dall'Agenzia EUROCONTROL ai sensi dell'articolo 1.5 (i) del suo Statuto riguarda le sue attivita' di RSTV e quelle delle organizzazioni ATM;
Convengono che:
- il 'coordinamento delle attivita' di RSTV" e' lo scambio di opinioni, informazioni ed esperienza circa i programmi e le attivita' di RSTV nel campo della gestione del traffico aereo allo scopo essenzialmente di promuovere la complementarita' e di evitare la duplicazione delle attivita';
- nel quadro del coordinamento delle loro attivita' di RSTV, tutte le parti interessate rispettano gli obiettivi generali, le competenze, le responsabilita' amministrative, di bilancio e di gestione e le procedure delle rispettive istituzioni od organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi di RSTV, nonche' le loro regole in materia di partecipazione, di divulgazione e di diritti di proprieta' intellettuale;
le Parti contraenti restano libere di decidere le rispettive strategie, programmi e progetti di RSTV secondo le proprie procedure interne.

4. Hanno preso atto della seguente dichiarazione comune degli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e dei presente Atto finale:
III. Dichiarazione comune concernente l'entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e dei Protocollo di adesione e concernente ulteriori firme del Protocollo di adesione
Gli Stati firmatari dei Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato "il Protocollo che coordina la Convenzione", e firmatari dell'Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunita' europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", aperto alla firma in data 8 ottobre 2002, in appresso denominato Il Protocollo di adesione",
Desiderosi di precisare le condizioni di entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione;
Confermano la loro interpretazione dell'articolo II, paragrafo 3, del Protocollo che coordina la Convenzione secondo cui detto Protocollo entrera' in vigore quando tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL in data 8 ottobre 2002 avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tale Protocollo;
Convengono che EUROCONTROL adottera' tutte le misure utili affinche' tutte le domande di adesione alla Convenzione EUROCONTROL e di autorizzazione a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, siano accompagnate da un adeguato impegno per quanto concerne la firma e la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del Protocollo di adesione.
 
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