Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2008 (vai al sommario)
LEGGE 18 marzo 2008, n. 70
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Scotti

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2706):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 29 maggio 2007.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 giugno 2007 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 4 luglio e 12
settembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1792):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 settembre 2007 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 novembre e il 13
dicembre 2007.
Esaminato in aula ed approvato il 27 febbraio 2008.
 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti
ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHRAIN
SULLA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrain (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"), animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo e a meno che diversamente stabilito nel presente Accordo:
1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da qualsiasi investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica e dal quadro giuridico prescelti.
Senza limitare 1a portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, come pure ogni altro diritto analogo, come ipoteche, privilegi e pegni;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
c) diritti a somme di denaro o diritti contrattuali, aventi un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; nonche'
e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' con le disposizioni vigenti sulle attivita' economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
Eventuali modifiche nella fonda in cui i beni sono investiti non avranno effetti sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tali modifiche non siano in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio gli investimenti vengono effettuati.
2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per ``persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformita' con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' registrata nel territorio di una delle Parti Contraenti, come ad esempio istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno;
5. per "utili" si intendono le somme prodotte da un investimento, come profitti, dividendi, interessi, royalties o diritti, nonche' qualsiasi altro pagamento in natura;
6. per "territorio" si intende:
i. per il Bahrain, il territorio del Regno del Bahrein, come anche le zone marittime, i fondali ed il sottosuolo su cui il Bahrain esercita, in conformita' al diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;
ii. per l'Italia, il territorio della Repubblica Italiana e le sue zone marittime che includono il mare territoriale e la barriera continentale su cui l'Italia esercita la propria sovranita', nonche' diritti di sovranita' o giurisdizione in conformita' al diritto internazionale.
7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente o le sue agenzie e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel suo territorio gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti in conformita' con la propria legislazione. In ogni caso, essa accordera' un trattamento giusto ed equo a tali investimenti, in conformita' con i principi del diritto internazionale.
2. Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul proprio territorio un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.
3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nelle leggi, nei regolamenti, negli atti o nelle misure di politica economica, che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.

ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e
clausola della nazione piu' favorita

1. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investimenti e ai relativi utili nel proprio territorio, posseduti o controllati da investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole rispetto a quello accordato agli investimenti e ai relativi utili dei propri investitori o agli investimenti e ai relativi utili di investitori di Stati terzi.
2. Nessuna delle Parti Contraenti riservera' agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la loro attivita' relativa ad investimenti nel suo territorio, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi.
3. Tale trattamento non si riferisce ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di Paesi terzi per effetto della propria adesione o associazione ad un'unione doganale o economica esistente o futura, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, o ad ogni altra forma di organizzazione economica regionale, nonche' ad accordi in materia di scambi transfrontalieri.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a questioni fiscali.

ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini nel territorio di quest'ultima verra' accordato dalla stessa un trattamento, riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altre composizioni, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente agli investitori nazionali. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle situazioni cui si fa riferimento in tale articolo, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente conseguenti:
(a) alla requisizione dei loro beni da parte di sue forze o autorita';
(b) alla distruzione dei loro beni da parte di sue forze o autorita', non causata in azioni di combattimento o non indotta dalla necessita' della situazione sara' accordata la restituzione o adeguato risarcimento. Tutti i versamenti ivi correlati saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati o sottoposti ad ogni altra misura avente effetti analoghi all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e contro pieno ed effettivo risarcimento. Quest'ultimo corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente antecedente alla data in cui siano stati annunciati o resi pubblici l'effettivo o minacciato esproprio, nazionalizzazione o misura analoga. Il risarcimento sara' corrisposto senza indebito ritardo e includera' gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR fino alla data del pagamento. Esso dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile. Le disposizioni relative alla determinazione e al pagamento di tale risarcimento saranno predisposte in modo appropriato alla data dell'esproprio, nazionalizzazione o analoga misura o precedentemente ad essa.
3. Il risarcimento sara' considerato effettivo se verra' corrisposto nella stessa valuta con cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia o resti convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
4. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi.
5. Il cittadino o la societa' di una delle Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, per stabilire se il relativo risarcimento di tale esproprio sia confonne alle leggi e ai regolamenti della Parte che procede all'esproprio.
6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non sia stato utilizzato interamente o parzialmente per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato di allora.

ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti ed utili

Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
b) utili;
c) fondi destinati al rimborso di prestiti;
d) i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;
e) il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5 ,6 e 7;
f) remunerazioni ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.
A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.

ARTICOLO 7
Surroga

Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base di una garanzia da essa assunta rispetto ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera', fermi restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'articolo 11, la cessione, in conformita' con una legge o una transazione legale, dei diritti di tale cittadino o societa' alla prima Parte Contraente. Quest'ultima riconoscera' anche la surroga della prima Parte Contraente rispetto a tali diritti che quella Parte Contraente potra' far valere nella stessa misura del precedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dei pagamenti effettuati in virtu' di tali diritti ceduti, si applicheranno gli articoli 4 e 5, come pure l'articolo 6.

ARTICOLO 8
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile.
Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.

ARTICOLO 9.
Nuove norme

Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo.

ARTICOLO 10 Composizione delle controversie fra un investitore di una Parte
Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Le controversie legali che dovessero insorgere direttamente a seguito di un investimento o sull'ammontare del risarcimento fra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente saranno composte, se possibile, in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore e un'entita' di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura di risoluzione delle controversie contenuta in tale accordo di investimento, se esistente.
3. Qualora tale controversia non sia stata composta entro un periodo di sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore, a sua scelta, potra' sottoporre la controversia per la composizione:
a) al competente Tribunale della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento;
b) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora tale Convenzione sia applicabile;.
c) ad un Tribunale Arbitrale che, a meno che diversamente convenuto fra le Parti alla controversia, sara' costituito in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con cio' ad accettare il rinvio a detto regolamento arbitrale UNCITRAL. La scelta dell'investitore sul metodo per comporre la controversia sara' definitivo e vincolante.
4. Il Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 3 (c) verra' costituito nel seguente modo:
(a) ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' designati nomineranno, di comune accordo, un terzo arbitro che dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con ambo le Parti Contraenti e che sara' designato in qualita' di Presidente del Tribunale dalle due Parti. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una Parte abbia notificato all'altra la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.
(b) Qualora i termini di cui al paragrafo 4 (a) non siano rispettati, in assenza di altro accordo, le nomine degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, saranno effettuate dal Presidente della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nella sua qualita' di autorita' preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgera' a L'Aja (Paesi Bassi) in lingua inglese, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano convenuto diversamente.
(c) il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e legalmente vincolanti per le Parti e saranno applicate in conformita' con le loro leggi interne. Esse saranno adottate in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, con le leggi della Parte Contraente alla controversia e i principi del diritto Internazionale.
5. La Parte Contraente che e' parte nella controversia non fara' valere in nessun momento, durante i procedimenti relativi alle controversie sugli investimenti, come difesa, la propria immunita' sovrana o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento sulla base di un contratto d'assicurazione che copra in tutto o in parte il danno o la perdita verificatisi.

ARTICOLO 11
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie relative all'interpretazione, applicazione o denuncia del presente Accordo saranno composte, se possibile, attraverso i canali diplomatici.
2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui la questione sia stata sollevata per iscritto da una delle Parti Contraenti, essa potra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale.
3. Detto Tribunale Arbitrale sara' costituito per ogni caso specifico con le seguenti modalita': ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' designati nomineranno di comune accordo un cittadino di un Paese terzo che sara' designato come Presidente del Tribunale Arbitrale dalle due Parti Contraenti. Tutti gli arbitri saranno nominati entro tre mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia notificato all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottopone la controversia ad arbitrato.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sara' rivolto al membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.
Riguardo alle proprie procedure, il Tribunale arbitrale applichera' le norme UNCITRAL e, in relazione alla questione della controversia, esso applichera' le norme del presente Accordo e le norme di diritto internazionale, quando considerate applicabili. La sede dell'arbitrato sara' L'Aja (Paesi Bassi), in lingua inglese.

ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni

1. Se un argomento e' disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte contraente in conformita' con le proprie leggi e i propri regolamenti, o con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
3. Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, le eventuali modifiche sfavorevoli a leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che, direttamente o indirettamente disciplinino gli investimenti, non si applicheranno retroattivamente.
4. Le disposizioni del presente Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale.

ARTICOLO 13
Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 14
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore decorso un mese dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. Avra' validita' per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente restera' in vigore per ulteriori dieci anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 12 continueranno a restare efficaci per un ulteriore periodo di dieci anni dalla data di denuncia del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Manama il 29 ottobre 2006 in due originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo in lingua inglese.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Regno del Bahrain
On. Emma Borino Ahmed Bin Moharned Al Khalifa
Ministro del Commercio Ministro delle Finanze
Internazionale e delle
Politiche Europee

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Bahrein sulla promozione e la protezione reciproca degli Investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che si considereranno come parte integrale di detto Accordo.

1. Ad Articolo 1

(a) Gli utili prodotti dall'investimento e, in caso di un loro reinvestimento, gli utili ivi correlati godranno della stessa protezione accordata all'investimento.
(b) Fatto salvo ogni altro metodo per stabilire la cittadinanza, in particolare, ogni persona che possieda un passaporto nazionale rilasciato dalle competenti autorita' della Parte Contraente interessata sara' considerata un cittadino di quella Parte.
(c) Ogni parte Contraente o la sua Agenzia designata potra' stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che disciplinera' lo specifico rapporto giuridico relativo all'investimento dell'investitore in oggetto.

2. Ad Articolo 2

a) Nessuna delle Parti Contraenti, fatti salvi le proprie rispettive leggi e regolamenti, porra' condizioni per la creazione, l'ampliamento o il proseguimento degli investimenti, che possano comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati interni ed internazionali, o che specifichino che le merci debbano essere acquisite localmente o analoghe condizioni.
b) Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con la propria legislazione, pennettera' agli investitori dell'altra Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Ad Articolo 3

(a) Il termine "attivita' connesse ad un investimento" includera' fra l'altro l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attivita' commerciale; la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'uso e la cessione di beni di proprieta' di ogni genere, ivi inclusa la proprieta' intellettuale, nonche' la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' economica; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e prodotti lavorati, di energia, combustibili e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.
(b) Piu' precisamente, sebbene non esclusivamente, per "attivita'" nei significati attribuiti all'articolo 3 (2) si intendono: la gestione, il mantenimento, l'uso e il godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nei significati attribuiti all'articolo 3 si intendono, in particolare, le restrizioni all'acquisto di materie prime ed ausiliarie, di energia, combustibili e di mezzi di produzione o funzionamento di ogni genere, gli impedimenti alla commercializzazione di prodotti all'interno o all'esterno del Paese, come pure ogni altra misura avente effetti analoghi. Le misure che devono essere adottate per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, di sanita' pubblica o moralita' non si considereranno "trattamento meno favorevole" nei significati attribuiti all'articolo 3.
c) Ciascuna Parte Contraente, in conformita' con la propria legislazione e i propri obblighi internazionali relativi all'ingresso e al soggiorno di stranieri, consentira' ai cittadini e alle persone impiegate dell'altra Parte Contraente di lavorare in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, come pure ai loro familiari, di fare ingresso, restare e lasciare il proprio territorio.

4. Ad Articolo 5

Ogni misura adottata nei confronti di un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento o crei ostacoli alle attivita' o sostanziale pregiudizio al valore dello stesso, come pure ogni altra misura avente effetto equivalente, sara' considerata come una delle misure cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Ad Articolo 8

Un trasferimento si considerera' effettuato "senza ritardo" nel significato attribuito all'articolo 8, se effettuato entro il periodo normalmente richiesto per il completamento delle formalita' di trasferimento,
FATTO a Manama il 29 ottobre 2006 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo in lingua inglese.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Regno del Bahrain
On. Emma Bonino Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Ministro del Commercio Ministro delle Finanze
Internazionale e delle
Politiche,Europee

----> Vedere da pag. 34 a pag. 47 <----
 
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