Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 66 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culurale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1681): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 2 luglio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª 7ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 31 luglio, 18 settembre e 27 novembre 2007. Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007. Camera dei deputati (atto n. 3303): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, qui di seguite denominati le "Parti Contraenti",
RICONOSCENDO nella cooperazione culturale uno strumento idoneo al rafforzamento dei .legami di amicizia tra i due Paesi,
DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali,
HANNO convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attivita' che favoriscano una migliore reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale tra i due Paesi con mutuo sostegno nel perseguire tali obiettivi.
Articolo 2
Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea che si riferiscono ai campi della cultura.
Articolo 3
Le Parti Contraenti chiederanno alle organizzazioni internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e in altri accordi complementari che scaturiranno in seguito.
Articolo 4
Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformita' con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno io studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Universita' e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.
Articolo 5
Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei lori rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilita' di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.
Articolo 6
Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', sosterra'. le attivita' di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte. Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.
Articolo 7
Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocita', promuoveranno e sosterranno le attivita' afferenti a tale scopo.
Articolo 8
Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra universita' e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.
Articolo 9
Le Parti Contraenti faciliteranno la collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati nei rispettivi Paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno altresi' gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.
Articolo 10
Parti Contraenti favoriranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori, registi e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonche' mostre d'arte e design o di altro genere, inclusa una mostra annuale di grande importanza.
Articolo 11
Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di testi letterari dell'altro Paese.
Articolo 12
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.
Articolo 13 Le Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito delle normative vigenti, la cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e di esperienze, attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, scambio di informazioni e competenze, di ricerche in comune, progetti di scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.
Articolo 14
Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilita' e su base di reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso universita' o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
Articolo 15
Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.
Articolo 16
Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.
Articolo 17
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive.
Articolo 18
Al fine di rendere operativo questo Accordo e di verificarne lo stato di applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale che dovra' approvare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione Mista si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
Articolo 19
Qualsiasi possibile divergenza derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione dei presente Accordo verra' risolta tra le Parti Contraenti per via negoziale.
Articolo 20
Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Articolo 21
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando non sara' sostituito da un nuovo Accordo. Il presente Accordo potra' essere denunciato in ,qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo in vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente. Il presente Accordo e' firmato in due originali, in Italiano, Inglese e Hindi, essendo tutti i testi ugualmente autentici. IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a New Delhi il 12 luglio 2004
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA INDIANA Antonio Armellini Neena Ranjan Ambasciatore Segretario Generale Ministero della Cultura |
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