Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2008 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 marzo 2008, n. 65 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 247.145 per l'anno 2007, di euro 219.845 per l'anno 2008 e di euro 281.105 a decorre dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 2008 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1601): Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) il 29 maggio 2007. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 26 giugno 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4-11 e 17 luglio 2007; 1° agosto 2007. Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 2007. Camera dei deputati (atto n. 3080): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 2007 con pareri delle commissioni I, V e VII. Esaminato dalla III commissione il 24 ottobre 2007 e il 19 febbraio 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008. |
| ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "le Parti", riferendosi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione, firmato il 10 febbraio 1998 a Roma, tenendo conto delle antiche tradizioni storiche della collaborazione culturale esistenti tra l'Italia e la Russia, con la volonta' di rafforzare e sviluppare ulteriormente i legami culturali e scientifici bilaterali, la reciproca comprensione ed i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi ed i due popoli, esprimendo il desiderio dell'ulteriore allargamento della cooperazione nel campo dell'istruzione e della cultura, considerando che l'approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle culture italiana e russa nelle scuole dei due Paesi, contribuira' all'allargamento della collaborazione e della comprensione reciproca tra i popoli della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, esprimendo l'intenzione di estendere, anche a livello universitario, il presente quadro di collaborazione per lo sviluppo delle conoscenze delle lingue italiana e russa, esprimendo, altresi', l'auspicio di estendere analogo quadro di collaborazione a tutte le Istituzioni ed Enti interessati, condividendo insieme agli altri partner europei la convinzione del fatto che la conoscenza di almeno due lingue straniere in Europa e' uno dei fattori chiave per l'istruzione, per il collocamento al lavoro e per lo sviluppo della personalita', hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le Parti favoriranno gli studi e l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiane presso le istituzioni di istruzione secondaria in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russe presso gli istituti di istruzione secondaria in Italia.
Articolo 2
Nell'ambito delle loro disponibilita' le Parti favoriranno l'incremento della qualita' dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia e l'aumento del numero degli studenti di queste lingue, considerando anche le scelte dei genitori e degli studenti. Per il raggiungimento di questi scopi le Parti effettueranno sulla base di reciprocita': - gli scambi annuali di specialisti qualificati per tenere conferenze e lezioni pratiche sulla lingua e letteratura italiana negli istituti di istruzione secondaria russi e sulla lingua e letteratura russa negli istituti di istruzione secondaria italiani; - la cooperazione nel campo delle metodologie dell'insegnamento della lingua italiana in Russia e della lingua russa in Italia; - gli scambi di documentazione pedagogica, di libri scolastici, di' informazioni bibliografiche e di altri materiali; - gli scambi di esperienze e di informazioni nel campo delle moderne tecnologie di insegnamento delle lingue straniere; - gli scambi di studenti che studiano rispettivamente la lingua italiana o la lingua russa, per il perfezionamento della loro preparazione; - gli scambi di insegnanti di lingue e di letterature italiana e russa per l'aggiornamento professionale e per lo sviluppo delle ricerche scientifiche; - la collaborazione per l'organizzazione di corsi linguistici estivi per i docenti delle lingue del Paese partner nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.
Articolo 3
Le parti favoriranno l'attivazione e lo sviluppo dei legami di partnership diretti, inclusi gli scambi tra gli istituti scolastici secondari della Repubblica Italiana e della Federazione Russa dove si studiano le lingue, le letterature e le culture dei Paesi delle Parti.
Articolo 4
Le Parti nell'ambito delle loro possibilita' favoriranno l'organizzazione e lo svolgimento di olimpiadi e di concorsi per la migliore conoscenza delle lingue, delle letterature e delle culture italiana e russa, nonche' gli incontri tra studenti delle lingue, letterature e culture italiana e russa.
Articolo 5
Le Parti definiranno le modalita' di collaborazione per la redazione di adeguato materiale didattico per l'insegnamento delle lingue e letterature italiana e russa per i diversi livelli e indirizzi di insegnamento.
Articolo 6
Le Parti costituiranno un Gruppo di Lavoro congiunto il quale definira', nell'ambito di protocolli concordati, le condizioni per la realizzazione di quanto indicato nei precedenti articoli del presente Accordo.
Articolo 7
Il presente Accordo non esclude altre forme di collaborazione ai fini dello sviluppo degli studi e dell'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura italiana in Russia e della lingua, della letteratura e della cultura russa in Italia, da concordare tra le Parti.
Articolo 8
Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il presente Accordo restera' in vigore per cinque anni e potra' essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, cosi' notificata, produrra' i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA FEDERAZIONE RUSSA |
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