Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 gennaio 2008 |
Prodotti fitosanitari: modifica del decreto 27 agosto 2004 concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nel tabacco. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007); Visto il regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di prodotti di origine vegetale e animale che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 marzo 2005, L 70/1); Visto il regolamento CE 178/2006 della Commissione del 1° febbraio 2006, che modifica il regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurvi l'allegato 1, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di antiparassitari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 febbraio 2006, L 29/3); Considerato che il citato regolamento CE n. 178/2006 non prevede il tabacco tra i prodotti per i quali e' necessario fissare limiti massimi di residui; Vista la nota SANCO/D3/BD/bp(2005)D/430835 pervenuta il 29 novembre 2005, con cui la Commissione europea ha fatto presente, tra l'altro, che il tabacco ed i prodotti a base di tabacco sono esclusi dai prodotti alimentari, come riportato nell'art. 2 del regolamento n. 178/2002, concernente principi e requisiti generali della legislazione alimentare; Considerato che nella predetta nota la Commissione europea lascia agli Stati membri la facolta' di fissare limiti massimi di residui sul tabacco; Considerato che il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 ha incluso il tabacco fra i prodotti a cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti; Ritenuto opportuno modificare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 abrogando i valori dei limiti massimi di residui nazionali delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, al fine di uniformarsi agli orientamenti comunitari; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 16 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1. 1. La voce «tabacco», riportata al punto 5 dell'Allegato 1 - Parte C del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, e' soppressa. |
| Art. 2. 1. 1 limiti massimi di residui delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, sono abrogati. |
| Art. 3. 1. Rimangono invariati gli intervalli di sicurezza relativi alla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti. Permangono altresi' le condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano nell'etichetta la coltura del tabacco, sia per le dosi che per le modalita' di impiego, ed in aggiunta va riportato il tempo di rientro, qualora fissato. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 22 gennaio 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 305 |
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