Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n. 63
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalita' perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
i) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) nonne generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 10, comma 4, legge 6 luglio 2002,
n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile
2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
19 aprile 2003, e dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006,
n. 51, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate
dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale,
l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128 compete
al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su
carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole
o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice, in modo che sia sempre assicurato un
livello di governo unitario ed adeguato alle diverse
finalita' perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.».



 
Art. 2.

Modifiche alla Parte terza

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attivita' di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e sostenibilita'.»;
b) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali). - 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita in conformita' ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.»;
c) l'articolo 133 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). - 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» e' sostituita dalle seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonche' delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarita' geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonche' due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata» e' sostituita dalla seguente: «interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente» e' soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola «paesaggistico» e' soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell'articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
m) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;
n) dopo l'articolo 141 e' inserito il seguente:
«Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
1) al comma 1, lettera m), le parole: «individuate alla data di entrata in vigore del presente codice» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree»;
3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti: «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9».
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero, delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» e' sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;
s) l'articolo 146 e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente puo' indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo 147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 e' soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» e' sostituita dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 e' abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai ben protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
3) il comma 2 e' soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «e' vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «e' vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «e' vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 e' sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi» e' sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 134, 136, 137,
139, 140, 142, 144, 145, 147, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 155, 156 e 157 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni
paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all'art. 136, come
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'art. 142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente
individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156.».
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
«Art. 137 (Commissioni regionali). - 1. Le regioni
istituiscono apposite commissioni, con il compito di
formulare proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a)
e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'art.
136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per
i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due
responsabili preposti agli uffici regionali competenti in
materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
di norma scelti nell'ambito di terne designate,
rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di
promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale. La commissione e' integrata
dal rappresentante del competente comando regionale del
Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta
riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle
commissioni istituite ai sensi della normativa previgente
per l'esercizio di competenze analoghe.».
«Art. 139 (Procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico). - 1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, corredata
di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale
individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, e' pubblicata per novanta giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e'
altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla
provincia interessate.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e'
data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione interessata, nonche' su un quotidiano a
diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito
ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di
cui all'art. 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 136, viene altresi' data comunicazione
dell'avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli
elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e
la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di
cui all'art. 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di
pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta'
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica.
I proprietari, possessori o detentori del bene possono
presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni
successivi alla comunicazione individuale di cui al
comma 3.».
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza). - 1. La regione, sulla
base della proposta della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni
dalla scadenza dei termini di cui all'art. 139, comma 5,
emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, e alle lettere a) e b) e alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136.
2. La dichiarazione • di notevole interesse pubblico
detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari del territorio considerato. Essa costituisce
parte integrante del piano paesaggistico e non e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico,
quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell'art. 136, comma 1, e' notificata al proprietario,
possessore o detentore, depositata presso ogni comune
interessato e trascritta, a cura della regione, nei
registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole
interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico
presso gli uffici dei comuni interessati.
5. (abrogato)».
«Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono comunque
di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti
negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi,
ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b),
c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai
sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B,
limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani
pluriennali di attuazione, a condizioni che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica,
altresi', ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai
fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso
pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di
conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste
dall'art. 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157.».
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei
procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle
associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente
e danno ambientale, e ampie forme di pubblicita'. A tal
fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di
legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche
in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione,
informazione e comunicazione.
2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 143, comma 9,
il piano paesaggistico diviene efficace il giorno
successivo alla sua pubblicazione e nel Bollettino
ufficiale della regione.».
«Art. 145 (Coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). - 1.
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per
quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di
indirizzo della pianificazione, costituisce compito di
rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di principi e criteri direttive per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione
territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani,
programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono
altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per
quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
protette.
4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli
enti gestori delle aree naturali protette conformano o
adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici,
secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro
i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre
due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta'
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di
indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di
conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.».
«Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali). - 1. Qualora la
richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi
compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una
conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti
disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, si applica l'art. 26. I progetti sono corredati
della documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 146.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il
Ministero della difesa e con le altre amministrazioni
statali interessate, sono individuate le modalita' di
valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela paesaggistica.».
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio). - 1.
Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il
funzionamento delle commissioni per il paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze
in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell'art. 146, comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella
tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei
procedimenti autorizzatori previsti dagli art. 146,
comma 7, 147 e 159.
4. (soppresso).».
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4,
lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione
prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio
dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la
riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste
indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.».
«Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1.
Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero
dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139,
comma 3, la regione o il Ministero hanno facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza
autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al
paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai
sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il
termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all'albo pretorio della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui
all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta
dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139,
comma 3.
3. (abrogato).
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono
comunicati anche al comune interessato.».
«Art. 151 (Rimborso spese a seguito della sospensione
dei lavori). - 1. Qualora sia stata ordinata, senza la
intimazione della preventiva diffida prevista dall'art.
150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su
immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza
dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157,
l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le
opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita'
che ha disposto la sospensione.».
«Art. 152 (Interventi soggetti a particolari
prescrizioni). - 1. Nel caso di aperture di strade e di
cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili
e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) dell'art. 136, ovvero in
prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b)
dello stesso articolo, l'amministrazione competente, su
parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146,
comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto
della funzione economica delle opere gia' realizzate o da
realizzare, hanno facolta' di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori
espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del
presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall'art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il
prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai
sensi del comma 9 del medesimo art. 146.
2. (soppresso).
«Art. 153 (Cartelli pubblicitari). - 1. Nell'ambito e
in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'art.
134 e' vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione e amministrazione
competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto
previsto dall'art. 146, comma 5, del soprintendente.
Decorsi inutilmente i termini previsti dall'art. 146,
comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9
del medesimo art. 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita'
dei beni indicati nel comma 1 e' vietata la posa in opera
di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle
strade e sui veicoli, previo parere favorevole del
soprintendente sulla compatibilita' della collocazione o
della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori
paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a
tutela.».
«Art. 155 (Vigilanza). - 1. Le funzioni di vigilanza
sui beni paesaggistici tutelati dal presente titolo sono
esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle
disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da
parte delle amministrazioni da loro individuate per
l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.
L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di
tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero.
2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale si conformano ai principi di uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter Gli atti di pianificazione urbanistica o
territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono
impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'art. 146, comma 12.».
«Art. 156 (Verifica e adeguamento dei piani
paesaggistici). - 1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni
che hanno redatto piani paesaggistici verificano la
conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell'art. 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato
il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art.
5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice il Ministero, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le
metodologie e le procedure di ricognizione, analisi,
censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad
assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 135, possono stipulare intese, ai sensi
dell'art. 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento
congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il
quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento,
nonche' il termine entro il quale la regione approva il
piano adeguato. Il piano adeguato e' oggetto di accordo fra
il Ministero e la regione, ai sensi dell'art. 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua
adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'art.
143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua
la sua approvazione da parte della regione, entro i termini
stabiliti dall'accordo, il piano medesimo e' approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga
stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo per
l'adozione del piano adeguato, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 143.».
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente). - 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base
alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'art.
1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come
convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».



 
Art. 3.

Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 167 e 181 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di
versamento di indennita' pecuniaria). - 1. In caso di
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre
tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato
al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, 1'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il
direttore regionale competente, su richiesta della medesima
autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla
suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi
dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero,
ovvero delle modalita' previste dall'art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a
seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata
d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la
compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui
al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda
all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia
sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo
della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si applica la
sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di
accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata
ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del
comma 5, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 37, lettera
b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in
pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di
salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori
paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre
somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione
o in difformita' da essa). - 1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito
con le pene previste dall'art. 44, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora
l'autorita' amministrativa competente accerti la
compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione
ed al comune nel cui territorio e' stata commessa la
violazione.».



 
Art. 4.

Modifiche alla Parte quinta

1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita', secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
e) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere
b) e c), e 1-bis, lettere a) ed e):
a) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o
comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai
sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via defmitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche
alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi
dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di
cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».



 
Art. 5.

Abrogazioni

1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Scotti



Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977.



 
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