Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attivita' e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 2.
1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 ===================================================================== Ministero della giustizia |3.616.000 |29.959.000|20.429.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero della pubblica istruzione |10.900.000| 0 | 0 --------------------------------------------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' | | | culturali |1.116.000 |10.190.000|13.287.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dei trasporti | 486.000 |4.768.000 |4.107.000 --------------------------------------------------------------------- Ministero dell'universita' e della | | | ricerca |1.702.000 |6.813.000 |1.687.000

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
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