Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2008, n. 64
Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e ricerca (ANVUR), nonche' la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;
c) per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. Le attivita' dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1989, n. 108, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo
1997, n. 59) prevede:
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),
composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della
ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni,
progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di
enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o
finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita'
svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia
previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove
ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne
e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. (Omissis).
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
5. (Omissis).
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del
comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il
comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'art.
2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere,
limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a
societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.».
L'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle
disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e'
il seguente:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle
politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto
previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le
funzioni della segreteria del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'art. 23, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole:
«programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione».
2-ter. All'art. 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n.
48, il decimo comma e' sostituito dal seguente: «Partecipa
alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri».
2-quinquies. L'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla
lettera a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «;
integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono
soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonche' i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga e' assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.
7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'art. 1 della legge 6 marzo
1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.
I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'art. 6.
E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico,
ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con il compito di
chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007,
depositando gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica
anche ai consorzi agrari in stato di concordato,
limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In
mancanza della presentazione e della autorizzazione della
proposta di concordato l'autorita' amministrativa che
vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio
dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari
in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla
ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari
data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre
2007.
9-ter. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole
da: «, ivi compresi la registrazione a livello
internazionale» fino a: «specialita' tradizionali
garantite» sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei
commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono
essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista
per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti
indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa,
le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a
quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino
alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di
cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
da parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
11. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
delle politiche agricole e forestali».
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione «Ministero del commercio
internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero delle attivita'
produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture»
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della pubblica
istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'universita' e
della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarieta'
sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui all'art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarieta' sociale della relativa
attivita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarieta' sociale,
fornisce il supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresi' le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;
il Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
19-ter. All'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti
parole: "di cui all'art. 53";
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
"d-bis) turismo"».
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento
previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e'
assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri
decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delle risorse finanziarie della soppressa
Direzione generale del turismo iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche'
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali
contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'art. 38,
commi 2, 3 e 4, e l'art. 39 della citata legge n. 184 del
1983.
20. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;».
21. All'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia
di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del
Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture
organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione
del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero
nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale
dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del
Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro,
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'art. 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione, con
relativa segreteria tecnica che costituisce struttura di
missione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. L'unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'art. 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Non si applicano l'art. 1, comma 9,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli
affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra
professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari
parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata
professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa
o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi
ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unita' si utilizza
lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto
del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle
funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma 2, della legge
6 luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare la
funzionalita' del CIPE, l'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi',
all'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'art. 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente
tra quelli di cui all'art. 29, comma 7, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'art. 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 19-quater.
24. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri»
sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».
24-bis. All'art. 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e' inserito
il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro».
24-ter. Il termine di cui all'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto
al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al
17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale pari a quello previsto per le segreterie dei
Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli
uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive
a tal fine previste. 24-quinquies. Il Ministro, in ragione
della particolare complessita' della delega attribuita,
puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di
cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro
il limite complessivo della spesa per il personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, come
rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un
consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un
altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo
della segreteria, il quale coordina l'attivita' del
personale di supporto, un segretario particolare, un
responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro
esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
responsabile per gli affari internazionali. Il vice
Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate,
si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio
legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le
nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i
commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano
utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi
ultimi.
24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137.
24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero».
24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche' di consigliere regionale» sono
soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione
tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve
essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione
del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e
Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla
corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge
9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli
atti.
Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- I commi 138, 139 e 140 dell'art. 2, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria) prevedono:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione».
«139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca».
«140. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita'.».

Note all'art. 1:
- Per il comma 138 dell'art. 2, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si veda la nota alle
premesse.
- Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 29, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro».
«9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei
soggetti di cui al presente comma, le modalita' della
vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al
comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa
almeno un rappresentante del Ministero, il titolo
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto
esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica
o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione».



 
Art. 2.

Natura dell'Agenzia e principi generali

1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. E' sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualita' del sistema italiano delle universita' e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita', in tutti i suoi significati tecnici, delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, nonche' dell'efficienza, efficacia, ed economicita' dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attivita' di cui agli articoli 3 e 4.
3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, ed e' indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonche' nella formulazione dei rapporti di valutazione.
4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.
5. Le attivita' dell'Agenzia sono svolte, ferma la vigilanza del Ministero, con piena autonomia operativa, sulla base di programmi annuali approvati dal Ministro.
6. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.
7. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca e' valutata periodicamente mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Per le esigenze dei predetti comitati si provvede nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
 
Art. 3.

Attivita' dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge attivita' di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca, nonche', correlate a queste, attivita' di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.
2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualita' dei risultati delle attivita' svolte, rispettivamente:
a) del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.
4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualita' raggiunta o per un rapido accrescimento di qualita' nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle universita' o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro, nonche' eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilita' ad adempiere alle finalita' istituzionali.
5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure regolamentate, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.



Note all'art. 3:
- L'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica) recita:
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52,comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10.
11.
12.
13.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle
tasse di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le
quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole
universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le
universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo
variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14,
finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno
il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e
delle tasse non puo' superare il quadruplo della tassa
minima.
16.
17.
18.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
dal servizio del personale delle universita' non sono
soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse. [Tale valutazione e' effettuata
dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del
Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della
legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. [La relazione e' altresi'
trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203].
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di
vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio
vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al
31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal
1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e);
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.».



 
Art. 4.

Attivita' di valutazione

1. L'Agenzia svolge le attivita' concernenti la valutazione esterna della qualita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' delle attivita' istituzionali delle universita' e degli enti di ricerca, e valuta altresi' l'integrazione ed il mutuo sostegno tra attivita' didattiche e di ricerca delle universita'. Relativamente alle attivita' didattiche l'Agenzia promuove il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi rappresentativi nella valutazione della qualita'.
2. Per la valutazione dei corsi di studio, ivi compresi i master universitari e i dottorati di ricerca e delle strutture di ricerca, anche aggregati tra loro per affinita' disciplinare, l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni ambito disciplinare, tenendo conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale dalle relative comunita' disciplinari. Utilizza in particolare l'analisi e il confronto di indicatori qualitativi e quantitativi, dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonche' dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori confrontandosi con i rapporti di auto-valutazione (metodo della valutazione tra pari) e tenendo anche conto dei risultati di verifiche in loco.
3. Nelle attivita' di valutazione di cui al comma 2, l'Agenzia considera anche i fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali rese disponibili nel tempo, le risorse umane presenti, anche non strutturate, il contesto socio-economico, nonche' il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio.
4. L'Agenzia determina i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, che sono vincolanti per l'istituzione di nuove universita' o di nuove sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca e i master universitari.
5. Per garantire la qualita' continuativa delle attivita', l'Agenzia definisce altresi' i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e delle strutture di ricerca delle universita' e degli enti di ricerca, prevedendo comunque il contributo dell'auto-valutazione e la verifica, anche con visite ispettive, della sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti di cui al comma 4, anche al fine di poter accreditare periodicamente ciascuna struttura nei confronti dei relativi portatori di interesse.
6. E' altresi' compito dell'Agenzia la valutazione complessiva di ciascuna universita' e delle sedi decentrate delle medesime e di ciascun ente di ricerca, relativamente alla capacita' di governare i processi e di darsi obiettivi strategici, al grado di raggiungimento di tali obiettivi, al livello raggiunto negli scambi internazionali, alla capacita' di sostegno alla crescita del Paese e del proprio territorio di riferimento, ivi comprese le attivita' di formazione permanente al rapporto tra risorse e risultati, al grado di realizzazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. E' inoltre valutata la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche, nonche' di servizi e strutture per gli studenti.
7. Le attivita' di cui ai commi da 2 a 6 sono svolte anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria.
8. L'Agenzia svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Essa fornisce, in particolare, ai nuclei:
a) con cadenza quinquennale, criteri, metodi e parametri inerenti alla valutazione periodica della qualita' delle attivita' di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore, anche non strutturato, degli atenei e degli enti di ricerca in relazione agli standard europei ed internazionali, con particolare riguardo alla qualita', all'intensita' e alla continuita' della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale. L'Agenzia puo' altresi' essere chiamata a svolgere funzioni di valutazione ex post della qualita' del reclutamento del personale docente e di ricerca delle universita' e degli enti di ricerca;
b) criteri e metodi inerenti la valutazione periodica della qualita' dei corsi di studio e dei servizi universitari da parte degli studenti, anche mediante l'acquisizione periodica da parte dei nuclei, garantendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche.
9. L'Agenzia valuta l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero, di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, ricorrendo ad analisi, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell'uso dei relativi finanziamenti.
10. L'Agenzia promuove e diffonde la cultura della qualita' e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, nonche' la ricerca sulla valutazione e la formazione di specifiche competenze professionali, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi, con particolare riferimento alle metodologie di auto-valutazione, di valutazione esterna con il metodo della valutazione tra pari e di miglioramento continuo.



Nota all'art. 4:
- La Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE)
dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei
ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei
ricercatori e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L75 del 22 marzo 2005, p. 67.



 
Art. 5.

Rapporto biennale sullo stato del sistema delle universita' e della
ricerca

1. L'Agenzia valuta lo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca sia nel suo complesso che in riferimento alle grandi aree disciplinari che lo compongono, tenendo conto dei principali parametri qualitativi e quantitativi che lo caratterizzano anche in comparazione con gli altri sistemi europei ed extra-europei, del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento, del rapporto tra risorse e risultati.
2. Ogni due anni l'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni generali mediante la redazione di un Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle universita' e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed al Parlamento.
 
Art. 6.

Attivita' di raccolta e analisi di dati

1. Il Ministero, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, consente l'accesso dell'Agenzia alle proprie banche dati e altre fonti informative disponibili presso il Ministero, o da questo affidate in convenzione ad altri enti.
2. Le universita' e gli enti di ricerca trasmettono all'Agenzia i dati da questa richiesti per le sue attivita' di valutazione, concordando preventivamente le modalita' di raccolta e organizzazione e consentono l'accesso, sulla base di specifiche convenzioni, alle proprie banche dati. Sono altresi' tenuti a mettere a disposizione degli esperti valutatori esterni inviati dall'Agenzia ogni dato o documento da essi ritenuto utile per la stesura del rapporto di valutazione.
3. L'Agenzia cura la realizzazione e l'aggiornamento continuo di una banca dati di esperti ed esperte italiani e stranieri che possono svolgere la funzione di revisori nelle attivita' di valutazione, considerando anche i cittadini italiani che lavorano stabilmente in universita' e centri di ricerca di altri Paesi.
 
Art. 7.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo e' nominato in data successiva agli altri componenti egli cessa dalla carica unitamente a questi ultimi.
3. L'Agenzia e' dotata di un Comitato consultivo ed alla sua attivita' gestionale e' preposto il Direttore.
 
Art. 8.

Il Presidente

1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unitarieta' degli indirizzi e l'operativita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente e' pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del cinquanta per cento.
3. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
 
Art. 9.

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo e' formato da sette componenti, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attivita', il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne.
4. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:
a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composte ciascuna di tre persone esterne alle universita' e agli enti di ricerca italiani;
b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non piu' di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalita' di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo e' pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento.
6. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo e' svolto a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con universita' italiane e straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorita' amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresi' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. Essi possono svolgere attivita' di ricerca a titolo gratuito ed i risultati di tale attivita' non possono formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.
7. I dipendenti di universita' italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 23-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«1. In deroga all'art. 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla
carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli
incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono,
a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.».



 
Art. 10.

Il Direttore

1. Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione interna e dell'attivita' gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore, il cui rapporto e' regolato in conformita' all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed e' scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca, nonche' nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio direttivo, di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.
4. L'incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, ha durata pari a quella del Consiglio direttivo, cessa con la scadenza di quest'ultimo e puo' essere rinnovato.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo' altresi' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca.



Nota all'art. 10:
- Il testo del comma 3, dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recita:
«3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.».



 
Art. 11.

Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo e' formato da:
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali;
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;
m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle universita'.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di universita', o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed almeno una donna.
4. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
 
Art. 12.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed e' composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio e' designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
 
Art. 13.

Organizzazione e risorse

1. La dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonche' l'entita' e la ripartizione del personale delle aree funzionali, sono determinate con successivo regolamento emanato, su proposta del Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d'opera in numero non superiore a 50, sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in universita' e centri di ricerca di altri Paesi.
3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o piu' regolamenti concernenti:
a) i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) le modalita' e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di
reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165; c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attivita' di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.
4. I regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.
5. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie iscritte a tale scopo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.



Note all'art. 13:
- Per il comma 140, dell'art. 2, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 si veda la nota alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si veda la nota all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 142, dell'art. 2, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti
il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».



 
Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruita' con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonche' le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.
2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonche' le disposizioni relative alle incompatibilita' di cui all'articolo 9, comma 6.
3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 334



Note all'art. 14:
- L'art. 10, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche -
C.N.R.) recita:
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione
agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei
criteri di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto
membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche
stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di
cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana
delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane. Il presidente e i componenti
del comitato durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti
in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
al consiglio di amministrazione una relazione di
valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca
dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (Riordino dell'Agenzia
spaziale italiana - A.S.I.):
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di
valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi
e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione
agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale,
in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga
a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque
membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente,
nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra
i quali il presidente, designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno
designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno
designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il
presidente e i componenti del comitato durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti
in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed
al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione
di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di
ricerca.».



 
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