Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2008 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 29 febbraio 2008, n. 56 |
Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;»; b) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;»; c) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;»; d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti: «cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;»; e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» e' soppresso; f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti: «vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo;»; g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata G.U.U.E. del 9 dicembre 2005, n. L 323. La direttiva 73/239/CEE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228. La direttiva 92/49/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUCE dell'11 agosto 1992, n. L 228. La direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 1998, n. L 330 La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo del Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 19 dicembre 2002, n. L 345. Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, S.O., e' il seguente:
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.». La legge 12 agosto 1982, n. 576 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229. Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario; bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE; dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'; pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea(2); 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione(3); 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo (4). ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa riassicurazione; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.».
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| Art. 2.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2. 2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.». |
| Art. 3.
Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.»; b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario». 2. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime. 2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti. 3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni). - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione si applica l'articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 38, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita). - 1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'art. 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprie a e impresa. 2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. 3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. 4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale. 5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. 6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'art. 47.».
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| Art. 4.
Margine di solvibilita'
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' classificate come riserve di perequazione»; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo». 2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali; b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.». 3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali; b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 44 e 46 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto. «Art. 44 (Margine di solvibilita). - 1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, ne' classificate come riserve di perequazione; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. 3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione; b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'art. 45, comma 8. 4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo". 5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilita'.». «Art. 46 (Quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. 3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente all'art. 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali; b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro; c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. 4. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'art. 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo. 5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.».
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| Art. 5.
Disposizioni in materia di accesso alle attivita' di riassicurazione
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4» sono soppresse; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.»; c) al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse; d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. 2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «57-bis (Societa' veicolo). - 1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a: a) la portata dell'autorizzazione; b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati; c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo; d) i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella societa' veicolo; e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali; g) i requisiti di solvibilita' delle societa' veicolo.».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo vigente dell'art. 57, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 57 (Attivita' di riassicurazione). - 1. L'attivita' di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed e' riservata alle imprese di riassicurazione. 2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito settore finanziario ai sensi dell'art. 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE. 3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.». 4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II.».
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| Art. 6.
Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riassicurativa
1. All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.» sono sostituite dalle seguenti: «, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.». 2. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro un milione e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni». 3. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 59-bis (Estensione ad altri rami). - 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2. 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'. 4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima. Art. 59-ter (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato: a) l'indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare. 2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2. 4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. Art. 59-quater (Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare. Art. 59-quinquies (Attivita' in uno Stato terzo). 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.».
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo vigente dell'articoli 58 e 59 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: Art. 58 (Autorizzazione). - 1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'art. 59. 2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni. 3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.». «Art. 59 (Requisiti e procedura). - 1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra' euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi; e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'art. 76; g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e' specificatamente e adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti. 3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 58. 4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.».
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| Art. 7.
Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
1. L'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro). - 1. L'accesso all'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. 2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri. 3. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1. 4. L'autorita' competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.». 2. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 60-bis (Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo). - 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi. 3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76. 4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3. 5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. 6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.». 3. All'articolo 61 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4.».
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 61, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 61 (Attivita' in regime di prestazione di servizi). 1. E' consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. 1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'art. 24, comma 4.».
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| Art. 8.
Regolamenti di attuazione
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse; c) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso. 2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 64 (Riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita'. 2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. 3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE. 4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP.». 3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 65 (Attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa: a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti; b) e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto; c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali; d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate; e) e' tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi. 2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. 3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le societa' veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche. 4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.». 4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 65-bis (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. 2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. 3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.». 5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «e della costituzione del margine di solvibilita». 6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 66-bis (Margine di solvibilita' disponibile). 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. 2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilita' disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. 3. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3. 4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione. 5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilita', nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. Art. 66-ter (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari). - 1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45. 2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile. 3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218. Art. 66-quater (Margine di solvibilita' richiesto). 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilita' richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo. Art. 66-quinquies (Margine di solvibilita' richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). - 1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilita' disponibile per la somma dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative. 2. Nel caso in cui il margine di solvibilita' disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI. Art. 66-sexies (Ammontare della quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non puo' essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5. 4. L'importo di cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento. Art. 66-septies (Riassicurazione finite). - 1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite con riguardo a: a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati; b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi; c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali; d) la costituzione di adeguate riserve tecniche; e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidita', la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti; f) regole concernenti il margine di solvibilita' disponibile, il margine di solvibilita' richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.». 7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo e' adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.
Nota all'art. 8. - Si riporta il testo vigente degli articoli 62 e 66, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 62 (Esercizio dell'attivita' di riassicurazione). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. 2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.». «Art. 66 (Retrocessione dei rischi). - 1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a' riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. 2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.».
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| Art. 9.
Attivita' in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi
1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO». 2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 67 (Attivita' in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.». |
| Art. 10.
Disposizioni in materia di bilanci
1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'art. 88, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo. 2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione. 3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.».
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| Art. 11.
Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione
1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «riassicurazione» e' inserita la seguente: «italiane». 2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 2, dopo la parola: «situazione» e inserita la seguente: «tecnica» e dopo le parole: «copertura delle stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' al possesso del margine di solvibilita»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.». 3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. 5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. Art. 195-ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.». 4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di altri Stati membri o» sono soppresse.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo vigente degli articoli 195 e 197, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi. 2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse, nonche' al possesso del margine di solvibilita'. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4. «Art. 197 (Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita). - 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'. 2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione. 3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.».
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| Art. 12.
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di riassicurazione
1. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3 e 5, lettera d), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse. 2. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse. 3. All'articolo 200, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse. 4. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2 e 4, lettera b), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse. 5. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» e «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
Nota all'art. 12. - Si riporta il testo vigente degli articoli 199, 200, 201 e 202, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 198 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane). - 1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. 2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta' di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio. 3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'attivita' esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento. 4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole. 5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria. Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo. 6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi' l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'art. 2112 del codice civile.». «Art. 199 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri). - 1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorita' di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi. 2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, 1'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano. 3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, 1'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento del margine di solvibilita' richiesto. 4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. 5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite; b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. Non puo' essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo. 6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.». «Art. 200 (Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi). - 1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. 2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'art. 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri. 4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto. Se il controllo di solvibilita', relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP. 5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'art. 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.». Art. 201 (Fusione e scissione di imprese di assicurazione). - 1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP. 2. Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, del margine di solvibilita' richiesto. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. 3. La fusione e' autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati. 4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino. 5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'art. 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste. 6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.». «Art. 202 (Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione). - 1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga del margine di solvibilita' richiesto. 2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui all'art. 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'art. 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
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| Art. 13.
Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri
1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,». 4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; f) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; g) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b), dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo vigente degli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e 208, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 203 (Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa). - 1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro. 2. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. 3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.». «Art. 204 (Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di riassicurazione). - 1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68, consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia: a) un'impresa di assicurazione, di riassicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).». «Art. 205 (Poteri di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati membri). - 1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.». «Art. 206 (Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare). - 1. L'ISVAP puo' chiedere alle autorita' competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia: a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96. 2. L'autorita' di vigilanza competente di un altro Stato membro puo' chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese, controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare. 4. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.». «Art. 207 (Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare). - 1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'. 2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorita', possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di tali imprese.». «Art. 208 (Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi). - 1. L'ISVAP informa la Commissione europea: a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che 1'ISVAP invia alla Commissione europea. 2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficolta' incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo. 3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione o di riassicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.».
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| Art. 14.
Attivita' di vigilanza supplementare
1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217. 2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218. 3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di un altro Stato membro.». 2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Nota all'art. 14. - Si riporta il testo vigente dell'art. 211, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 211 (Area della vigilanza supplementare). - 1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione: a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210; c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96. 2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la societa' che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la societa' che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra societa', i quali realizzano una situazione di legame durevole con la societa' partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli contrattuali. E' altresi' impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'art. 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII. 3. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'art. 219. 4. L'ISVAP puo', con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.».
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| Art. 15.
Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza
1. L'articolo 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 2. L'articolo 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «vigilanza supplementare» sono soppresse le seguenti: «sull'impresa assicurativa». 3. L'articolo 214 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; e) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; f) al comma 3, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo vigente degli articoli 212, 213 e 214 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 212 (Procedure di controllo interno). - 1. Le imprese di cui all'art. 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2. Le imprese di cui all'art. 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo.». «Art. 213 (Vigilanza informativa). - 1. Le imprese di cui all'art. 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione o sul gruppo assicurativo. 2. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto puo' rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorita' prevista dall'art. 10.». «Art. 214 (Vigilanza ispettiva). - 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana; b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana; c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96. 2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'art. 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'art. 206. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210.».
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| Art. 16.
Attivita' di vigilanza sulle operazioni infragruppo
1. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»; b) al comma 2, lettera e), dopo la parola: «riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»; c) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti». 2. L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»; b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo vigente degli articoli 215 e 216, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 215 (Operazioni infragruppo rilevanti). - 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'art. 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare. 2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano: a) i finanziamenti; b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine; c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita'; d) gli investimenti; e) le operazioni di riassicurazione e di retrocessione; f) gli accordi di ripartizione dei costi. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito. 4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazioni cedenti.». «Art. 216 (Comunicazione delle operazioni rilevanti). - 1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita' all'art. 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. 2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'art. 215, comma 4, o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta. 4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».
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| Art. 17.
Disposizioni in materia di solvibilita' corretta
1. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». b) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 2. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»; d) al comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 3. L'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 1, lettera c), le parole: «delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,» sono soppresse; c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 4. L'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.».
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo vigente degli articoli 217, 218, 219 e 220, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 217 (Solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 3), del codice civile. 3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'art. 219, comma 1, lettera b).». «Art. 218 (Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi. 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della controllante secondo il modello di cui all'art. 219, comma 1, lettera d).». «Art. 219 (Calcolo della situazione di solvibilita' corretta). 1. L'ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', i termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; c) il trattamento, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato; d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalita' di verifica della solvibilita' della medesima societa', i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilita' teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante; e) le modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.». «Art. 220 (Accordi per la concessione di esoneri). - 1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, 1'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'art. 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. 2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.».
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| Art. 18.
Misure di salvaguardia
1. L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»; b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti». 2. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»; 3. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»; c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «alla qualita' dei contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole: «nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti: «limitato»; e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.». 4. L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione», sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»; b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 5. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 6. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; d) al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 7. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». 8. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo vigente degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 228, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 221 (Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivita' a copertura). - 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attivita' a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilita' limitata, comunque informando preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. 3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP puo': a) nominare un commissario con i compiti di cui all'art. 229 per l'eliminazione delle violazioni; b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'art. 167; c) disporre, avuto riguardo alla gravita' della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'art. 224. 4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e' comunicato alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e' comunicata alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel bollettino.». «Art. 222 (Violazione delle norme sul margine di solvibilita' o sulla quota di garanzia). - 1. Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria, 1'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.». «Art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione). - 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione, l'ISVAP puo' imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilita' piu' elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi. 2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilita' e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione o di retrocessione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative. 3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilita' disponibile e cio' anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita' dei contratti di riassicurazione o di retrocessione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione o di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato 1'ISVAP puo' diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto. 5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio. 5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.». «Art. 224 (Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali). - 1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, 1'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica. 2. L'ISVAP puo' ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP. 3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione opera o possiede beni.». «Art. 225 (Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione). - 1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di assicurazione e di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia.». «Art. 226 (Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi). - 1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'art. 224. 2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica. 3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria e' sottoposto al controllo esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.». «Art. 227 (Misure in caso di situazione di solvibilita' corretta negativa). - 1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita' corretta di cui all'art. 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura. 2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate. 3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, puo' indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta. 4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa di cui all'art. 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilita' corretta. 5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 222, commi 3 e 4. 6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilita' corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.». «Art. 228 (Misure a seguito della verifica di solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa controllante di cui all'art. 218, ritiene che la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede fede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo': a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'art. 215, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, e le imprese di cui all'art. 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.».
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| Art. 19.
Misure di risanamento
1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 2. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 3. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». 4. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione». 5. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo vigente degli articoli 230, 231, 232 e 233 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 229 (Commissario per il compimento di singoli atti). 1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge. 2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione •delle violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'art. 232, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 233, il comma 1 dell'art. 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 237.». «Art. 230 (Commissario per la gestione provvisoria). - 1. L'ISVAP puo' disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. La gestione provvisoria non puo' avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'art. 232, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 233, i commi 3, 4 e 8 dell'art. 234, i commi 1 e 2 dell'art. 235, il comma 1 dell'art. 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 237. 3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'art. 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'art. 231, comma 4. 4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalita' previste dall'art. 235, comma 1.». «Art. 231 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa; b) siano previste gravi perdite patrimoniali. Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2. La proposta e' preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi. 3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 234, comma 7. 4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'art. 235, comma 1. 5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attivita' produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.». «Art. 232 (Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario). - 1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri. 2. L'ISVAP informa prontamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.». «Art. 233 (Organi della procedura di amministrazione straordinaria). - 1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina.». 2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4. 3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. 4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.».
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| Art. 20.
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
1. All'articolo 244, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» sono soppresse.
Nota all'art. 20: - S riporta il testo vigente dell'art. n. 244, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 244 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione). - 1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'art. 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. 2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'art. 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.».
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| Art. 21.
Liquidazione coatta amministrativa
1. All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione». 2. La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione». 3. L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue: a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.». 4. La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione». 5. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo vigente degli articoli 245, 258 e 264, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'. 2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1. 3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. 4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2. 5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri. 6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate. 7. Le imprese di assicurazione, e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.». «Art. 258 (Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicucazione o dai contratti di riassicurazione). - 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. 2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche' l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e). 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b). 5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII. 6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca. 6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.». «Art. 264 (Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere). - 1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 240, comma 3. 2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'art. 240, comma 3. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».
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| Art. 22.
Sanzioni
1. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.». 2. All'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.».
Nota all'art. 22. - Si riporta il testo vigente degli articoli 309 e 310 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto: «Art. 309 (Attivita' oltre i limiti consentiti). - 1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 2. Le mutue assicuratrici di cui all'art. 52 che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.». «Art. 310 (Condizioni di esercizio). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.».
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| Art. 23.
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 febbraio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico D'Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti |
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