Gazzetta n. 83 del 8 aprile 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 29 febbraio 2008, n. 56
Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;»;
b) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
«aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;»;
c) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:
«bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;»;
d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;»;
e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» e' soppresso;
f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:
«vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo;»;
g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2005/68/CE e' pubblicata G.U.U.E. del
9 dicembre 2005, n. L 323.
La direttiva 73/239/CEE del Consiglio e' pubblicata
nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228.
La direttiva 92/49/CEE del Consiglio e' pubblicata
nella GUCE dell'11 agosto 1992, n. L 228.
La direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 5 dicembre 1998, n.
L 330
La direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo del
Consiglio e' pubblicata nella GUCE del 19 dicembre 2002, n.
L 345.
Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 2007, n.
13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2007, n. 40, S.O., e' il seguente:

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante
modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del
Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.».
La legge 12 agosto 1982, n. 576 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229.
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n.
239, S.O.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'art. 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia
un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un
bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si
riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione - centrale in uno
Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in
uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'art. 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese
controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE
oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di
fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i
rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del
gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione
captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o
un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art.
1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario
ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della
direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva
2002/87/CE;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'art. 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea(2);
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione(3);
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo (4).
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa riassicurazione;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il
25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».



 
Art. 2.

Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.».
 
Art. 3.

Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario».
2. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni). - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione si applica l'articolo 65.
2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Copertura delle riserve tecniche e
localizzazione delle attivita). - 1. Le riserve tecniche
del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche'
le riserve di perequazione di cui all'art. 37, comma 7,
sono coperte con attivi di proprie a e impresa.
2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche
esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli
strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel
regolamento adottato dall'ISVAP. L'istituto stabilisce, nel
medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti
di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu'
attivi non sono state osservate le regole di cui al
comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere
destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve
tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in
circostanze eccezionali e su motivata richiesta
dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea,
l'investimento in categorie di attivi a copertura delle
riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un
investimento in una societa' controllata, che per conto
dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in
parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta
applicazione delle norme e dei principi di cui al presente
articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa'
controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano,
l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura
delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su
richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la
localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In
deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a
copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto
disposto dall'art. 47.».



 
Art. 4.

Margine di solvibilita'

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' classificate come riserve di perequazione»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 44-bis (Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 e 46 del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto.
«Art. 44 (Margine di solvibilita). - 1. L'impresa
dispone costantemente di un margine di solvibilita'
sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel
territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP
disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione e il calcolo del margine di solvibilita'
richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle
disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla
normativa in materia di vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilita' disponibile e'
rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto
degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno
prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di
societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia
versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e
facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni
o a rettifica di voci dell'attivo, ne' classificate come
riserve di perequazione;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da
pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi
precedenti portate a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di
solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti
subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del
margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del
margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque
per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a
scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata
determinata. Per essere computati tra gli elementi
costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i
prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni
stabilite all'art. 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
cumulative possono essere computate soltanto qualora
esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di
liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un
grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali
cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a),
sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilita' richiesto, limite da assumere per il totale di
detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente
comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi
del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata
indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le
azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le
condizioni stabilite all'art. 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da
idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a
comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per
periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli
ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle
disposizioni di attuazione, nonche' a dedurre dal margine
di solvibilita' richiesto, quali importi di
riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa'
veicolo".
5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli
attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della
determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti
del margine di solvibilita'.».
«Art. 46 (Quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine
di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i
rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura
del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in
nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i
rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura
del capitale sociale o del fondo di garanzia, non puo' in
nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora
l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11,
12, 13, 14 e 15 di cui all'art. 2, comma 3, la quota di
garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre
milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda piu'
rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il
cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato.
3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata
all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente
l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le
attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente
all'art. 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle
seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10
per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano
cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in
riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve
tecniche totali.
4. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente
mediante gli elementi patrimoniali di cui all'art. 44,
comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al
provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati
annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base
all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo,
pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano
inferiori al cinque per cento.».



 
Art. 5.

Disposizioni in materia di accesso alle attivita' di riassicurazione

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4» sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse;
d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«57-bis (Societa' veicolo). - 1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo;
d) i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella societa' veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilita' delle societa' veicolo.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 57, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Attivita' di riassicurazione). - 1.
L'attivita' di riassicurazione consiste nell'accettazione
di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da
un'altra impresa di riassicurazione ed e' riservata alle
imprese di riassicurazione.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto
sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle
operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali
operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le
attivita' svolte nell'ambito settore finanziario ai sensi
dell'art. 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.
3. E' vietata la costituzione nel territorio della
Repubblica di societa' che hanno per oggetto esclusivo
l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.».
4. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo II.».



 
Art. 6.

Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' riassicurativa

1. All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.» sono sostituite dalle seguenti: «, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.».
2. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro un milione e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni».
3. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis (Estensione ad altri rami). - 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'.
4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima.
Art. 59-ter (Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare;
d) un programma che illustri il tipo di attivita' che intende esercitare.
2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorita' di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Art. 59-quater (Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare.
Art. 59-quinquies (Attivita' in uno Stato terzo). 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo vigente dell'articoli 58 e 59 del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
Art. 58 (Autorizzazione). - 1. L'impresa che ha la
sede legale nel territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e'
autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino, alle condizioni previste dall'art. 59.
2. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei
rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure,
congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione e' valida per il territorio della
Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel
rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di
accesso in regime di stabilimento di prestazione di
servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati.».
«Art. 59 (Requisiti e procedura). - 1. L'ISVAP rilascia
l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni
costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di
societa' europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della Societa' europea;
b) la direzione generale e amministrativa
dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare
non inferiore al minimo determinato in via generale, con
regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra'
euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami
esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti
in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo
e allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale e la struttura organizzativa e gestionale,
accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un
attuario iscritto all'albo professionale, contenente
l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e' stato redatto e sono state effettuate le
previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in
possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art.
77 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano in possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed
indipendenza indicati dall'art. 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita
la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati
interessati. Il provvedimento e' specificatamente e
adeguatamente motivato ed e' comunicato all'impresa
interessata entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione di cui all'art. 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle
imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese
di riassicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano
negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.».



 
Art. 7.

Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

1. L'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro). - 1. L'accesso all'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorita' competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo). - 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.».
3. All'articolo 61 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4.».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 61 (Attivita' in regime di prestazione di
servizi). 1. E' consentito, senza necessita' di
autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di
riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica da parte delle imprese
aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'
riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica si applica l'art.
24, comma 4.».



 
Art. 8.

Regolamenti di attuazione

1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituto dal seguente:
«1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse;
c) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.
2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 64 (Riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita'.
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP.».
3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti;
b) e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
e) e' tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le societa' veicolo quali attivi a copertura delle riserve tecniche.
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.».
4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.».
5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «e della costituzione del margine di solvibilita».
6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 66-bis (Margine di solvibilita' disponibile). 1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilita' disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilita', nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
Art. 66-ter (Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari). - 1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.
2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 66-quater (Margine di solvibilita' richiesto). 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilita' richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo.
Art. 66-quinquies (Margine di solvibilita' richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). - 1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilita' disponibile per la somma dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilita' disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.
Art. 66-sexies (Ammontare della quota di garanzia). - 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non puo' essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.
4. L'importo di cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento.
Art. 66-septies (Riassicurazione finite). - 1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite con riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;
e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidita', la sicurezza, il rendimento e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di solvibilita' disponibile, il margine di solvibilita' richiesto e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.».
7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo e' adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.



Nota all'art. 8.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 62 e 66,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 62 (Esercizio dell'attivita' di riassicurazione).
- 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni
relative alla formazione e alla copertura delle riserve
tecniche e al margine di solvibilita' per l'esercizio
dell'attivita' riassicurazione nel rispetto dei principi
generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis,
66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies,
avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione
dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane
soggetta alla disciplina di cui al titolo III.».
«Art. 66 (Retrocessione dei rischi). - 1. L'ISVAP puo'
non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve
tecniche e della costituzione del margine di solvibilita'
per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della
retrocessione dei rischi a' riassicuratori aventi la sede
legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno
istituito un legale rappresentante nel territorio della
Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente
da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese
retrocessionarie.».



 
Art. 9.

Attivita' in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati
terzi

1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO».
2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Attivita' in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».
 
Art. 10.

Disposizioni in materia di bilanci

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 88, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 88 (Disposizioni applicabili). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica redigono il bilancio
secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del
presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle
sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato
terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni
ovvero la riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano
anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo
l'attivita' nel ramo malattia esclusivamente o
principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami
vita.».



 
Art. 11.

Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di
riassicurazione

1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «riassicurazione» e' inserita la seguente: «italiane».
2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la parola: «situazione» e inserita la seguente: «tecnica» e dopo le parole: «copertura delle stesse» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' al possesso del margine di solvibilita»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.».
3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.
Art. 195-ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.».
4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di altri Stati membri o» sono soppresse.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 195 e 197,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 195 (Imprese di riassicurazione italiane). - 1.
Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel
territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza
dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia
per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel
territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati
terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale,
avendo riguardo alla costante verifica della situazione
tecnica patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con
particolare riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed
alla disponibilita' di attivi congrui ai fini
dell'integrale copertura delle stesse, nonche' al possesso
del margine di solvibilita'.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4.
«Art. 197 (Vigilanza sull'attuazione del programma di
attivita). - 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione
semestrale relativa all'esecuzione del programma di
attivita'.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio
nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo'
adottare le misure necessarie per il rispetto del programma
e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione
apportata al programma di attivita', nonche' ogni
variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni
di amministrazione, di direzione e di controllo e nei
soggetti che detengono una partecipazione rilevante
nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del
programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione
dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie,
stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di
assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle
imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di Stati terzi.».



 
Art. 12.

Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di
riassicurazione

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3 e 5, lettera d), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
3. All'articolo 200, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
4. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2 e 4, lettera b), le parole: «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
5. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» e «delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.



Nota all'art. 12.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 199, 200,
201 e 202, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 198 (Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione italiane). - 1. Il trasferimento, parziale o
totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica e' sottoposto,
a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva
dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento,
con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha sede legale nel territorio della
Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria
disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle
attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del
trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto.
Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi
assunti al di fuori del territorio della Repubblica,
l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le
condizioni previste per l'accesso all'attivita' in regime
di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato
membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende
il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati
membri, e' necessario il parere favorevole delle autorita'
di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende
contratti stipulati in altri Stati membri in liberta' di
prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere
favorevole delle autorita' di vigilanza degli Stati membri
dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato
membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa
stabilita in Italia, spetta all'autorita' di vigilanza
dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare
all'ISVAP che la medesima e' autorizzata all'esercizio
delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del
trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto.
L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia
trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato
membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni
per l'accesso in regime di liberta' di prestazione di
servizi per l'attivita' esercitata nel territorio della
Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorita' di vigilanza di cui ai commi 2 e 3
non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse
abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio puo' essere trasferito anche ad
imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno
Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di
stabilimento, le attivita' ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti
stipulati dall'impresa cedente nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria
dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della
Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del
trasferimento, del margine di solvibilita' richiesto.
Puo' essere trasferito ad imprese di assicurazione che
hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del
portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, nello Stato terzo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa cessionaria.
Non puo' essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di
assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale
in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata
nel territorio della Repubblica, esso comporta altresi'
l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data
del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni
dell'art. 2112 del codice civile.».
«Art. 199 (Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di altri Stati membri). - 1. L'impresa di
assicurazione di un altro Stato membro operante nel
territorio della Repubblica comunica senza indugio
all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorita' di
vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio
dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento
o in liberta' di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, 1'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di
vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo
aver verificato che l'impresa cessionaria e' autorizzata
all'esercizio delle attivita' trasferite e che dispone,
tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilita'
richiesto. La medesima procedura si applica se il
portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di
altro Stato membro all'impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte
al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha
sede legale in altro Stato membro, 1'ISVAP da' il suo
assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine
dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per
lo svolgimento dell'attivita' in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa
cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento del
margine di solvibilita' richiesto.
4. Se il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di
assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o
ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro,
l'ISVAP da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello
Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per
lo svolgimento dell'attivita' in libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente ha accertato che la
cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del
margine di solvibilita' richiesto.
5. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede
secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa
che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP da' il suo
assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di
origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria e' autorizzata all'esercizio
delle attivita' trasferite;
b) l'autorita' dello Stato membro di origine
dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria
dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di
solvibilita' richiesto.
Non puo' essere effettuato un trasferimento di
portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria
che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri
resi e sui provvedimenti emessi dalle autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri relativi ai
trasferimenti di portafoglio autorizzati.».
«Art. 200 (Trasferimento del portafoglio di imprese di
assicurazione di Stati terzi). - 1. Il trasferimento,
parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria
nel territorio della Repubblica di un'impresa di
assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura
della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio
della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione
che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede
secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato
terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia
trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che
sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa
cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste
all'art. 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento
sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica o in quello di altri Stati
membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP
verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria
sia autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e
disponga, tenuto conto del trasferimento, del margine di
solvibilita' richiesto. Se il controllo di solvibilita',
relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul
territorio della Repubblica, e' demandato all'autorita' di
vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa e'
altresi' stabilita, la verifica compete alla medesima
autorita', che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal
presente articolo si applica l'art. 198, comma 6,
sussistendone le condizioni ivi previste.».
Art. 201 (Fusione e scissione di imprese di
assicurazione). - 1. L'ISVAP autorizza, secondo la
procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le
scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana
e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione
nel registro delle imprese del progetto di fusione o di
scissione e della deliberazione assembleare che abbia
apportato modifiche al relativo progetto se non consti
l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione e' attuata per incorporazione,
l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale
nel territorio della Repubblica deve dimostrare di
disporre, tenuto conto della fusione, del margine di
solvibilita' richiesto. Se la fusione da' luogo alla
costituzione di una nuova impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della
fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita' richiesto.
3. La fusione e' autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti
che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono
specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati
alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino
imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri
Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non
dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle
autorita' di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di
un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro
Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con
sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime
parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di
assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso
all'attivita' in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di
assicurazione dispongono del margine di solvibilita'
richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel
Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una
fusione o ad una scissione, si applica l'art. 198, comma 6,
sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2,
3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.».
«Art. 202 (Trasferimento del portafoglio fusione e
scissione di imprese di riassicurazione). - 1. Il
trasferimento del portafoglio dell'impresa di
riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede
secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo
sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione
preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria,
qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi
le condizioni di accesso e comunque disponga del margine di
solvibilita' richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di
riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa
di riassicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui
all'art. 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la
corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
Si applica l'art. 198, comma 6, sussistendone le condizioni
ivi previste.



 
Art. 13.

Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri

1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,».
4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
f) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
g) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b), dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 203, 204,
205, 206, 207 e 208, del citato decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 203 (Autorizzazione relativa all'esercizio
dell'attivita' assicurativa). - 1. L'ISVAP consulta in via
preliminare le autorita' competenti degli altri Stati
membri in merito al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa
di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una
delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla
un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le
autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla
vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di
investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si
trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di
investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una
banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione
europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla una banca o un'impresa di
investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre
autorita' competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita'
degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei
soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione
di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini
delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
dell'attivita'.».
«Art. 204 (Autorizzazione relativa all'assunzione del
controllo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione). - 1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68,
consulta in via preliminare le autorita' competenti degli
altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la
sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente
che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre,
come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare
delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario,
dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo
e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, di riassicurazione,
una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un
altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla
lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una
delle imprese di cui alla lettera a).».
«Art. 205 (Poteri di indagine in collaborazione con le
autorita' di altri Stati membri). - 1. L'ISVAP puo'
svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente
incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie
delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione
operanti in regime di stabilimento in un altro Stato
membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di
procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di
vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la
quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine di un'impresa di assicurazioni o di
riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o
attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei
locali della sede secondaria da questa costituita, dirette
a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio
della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere
all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il
quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare
all'ispezione stessa.».
«Art. 206 (Assistenza per l'esercizio della vigilanza
supplementare). - 1. L'ISVAP puo' chiedere alle autorita'
competenti di un altro Stato membro di effettuare
accertamenti ovvero concordare altre modalita' per le
verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza
supplementare, se intende acquisire informazioni
riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato
membro che sia un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di
assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza
supplementare, ovvero informazioni che riguardano
un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di
assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza
supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione
o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare
avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a
vigilanza supplementare avente sede nel territorio della
Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta
a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96.
2. L'autorita' di vigilanza competente di un altro
Stato membro puo' chiedere all'ISVAP di procedere a
verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel
territorio della Repubblica comprese nell'area della
vigilanza supplementare di competenza dell'autorita'
richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero puo'
consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita'
che hanno fatto la richiesta ovvero da una societa' di
revisione iscritta all'albo di cui al testo unico
dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore
contabile iscritto nel registro previsto dalla legge.
Qualora l'autorita' richiedente non proceda direttamente
alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo'
riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione o di riassicurazione
controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese, controllate o imprese controllanti di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente
sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede
legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese
diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono
limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle
informazioni utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare.
4. L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti
degli Stati terzi modalita' per l'ispezione di succursali
di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate
nei rispettivi territori.».
«Art. 207 (Scambi di informazioni per l'esercizio della
vigilanza supplementare). - 1. Se un'impresa controllata o
partecipata da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, ha sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere
all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le
informazioni necessarie relativamente al trasferimento
degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'.
2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie
per verificare che gli elementi costitutivi del margine di
solvibilita' di imprese di assicurazione o di
riassicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP,
controllate o partecipate da imprese di assicurazione
soggette a vigilanza supplementare da parte di tali
autorita', possano effettivamente essere resi disponibili
per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di
tali imprese.».
«Art. 208 (Rapporti con la Commissione europea
relativamente ad imprese di Stati terzi). - 1. L'ISVAP
informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova
costituzione che sia controllata, direttamente o
indirettamente, da imprese di assicurazione o di
riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte
di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la
sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di
controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella
situazione di cui alla lettera a), la struttura dei
rapporti di controllo e' specificamente indicata nella
comunicazione che 1'ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle
difficolta' incontrate dalle imprese aventi la sede legale
nel territorio della Repubblica nell'accesso e
nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in
uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP
sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad
imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1,
per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo,
le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della
commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione
europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel
caso in cui imprese di assicurazione o di riassicurazione
di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed
autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano
una impresa di assicurazione o di riassicurazione e nel
caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di
assicurazione o di riassicurazione autorizzate secondo la
legge di uno Stato membro.».



 
Art. 14.

Attivita' di vigilanza supplementare

1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata dall'autorita' di un altro Stato membro.».
2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».



Nota all'art. 14.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 211, del citato
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 211 (Area della vigilanza supplementare). - 1.
Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa
di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti
nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui
all'art. 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa
controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione di cui all'art. 210 o le imprese che
sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai
sensi dell'art. 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa
controllante la societa' che esercita il controllo ai sensi
dell'art. 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa
partecipante si intende la societa' che detiene,
direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di
un'altra societa', i quali realizzano una situazione di
legame durevole con la societa' partecipata o che
consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtu'
di particolari vincoli contrattuali. E' altresi' impresa
partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando
sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli
organi di amministrazione, direzione e controllo sono
composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni
caso considerata partecipazione il possesso di almeno il
venti per cento del capitale o dei diritti di voto di
un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'art.
210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di
controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato
patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto
previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere
dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui
al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo,
qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento
delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal
provvedimento di cui all'art. 219.
4. L'ISVAP puo', con prudente apprezzamento, escludere
dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui
al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare oppure quando e' inopportuno o fuorviante
considerare la situazione finanziaria di tale impresa
rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.».



 
Art. 15.

Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza

1. L'articolo 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. L'articolo 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «vigilanza supplementare» sono soppresse le seguenti: «sull'impresa assicurativa».
3. L'articolo 214 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
f) al comma 3, dopo le parole: «sull'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 212, 213 e
214 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 212 (Procedure di controllo interno). - 1. Le
imprese di cui all'art. 210 instaurano adeguate procedure
di controllo interno, individuando una funzione per la
produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa
di assicurazione o di riassicurazione.
2. Le imprese di cui all'art. 211, comma 1, sono tenute
a fornire alla capogruppo le informazioni da questa
richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o sul gruppo assicurativo.».
«Art. 213 (Vigilanza informativa). - 1. Le imprese di
cui all'art. 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalita' ed
i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210 non forniscono
all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto
puo' rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area
della vigilanza supplementare per acquisire con le
modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali
dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le
autorita' prevista dall'art. 10.».
«Art. 214 (Vigilanza ispettiva). - 1. Ai fini della
verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, l'ISVAP puo'
effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti
incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel
territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di
assicurazione o di riassicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione
o di riassicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o
le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione
unitaria ai sensi dell'art. 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni
sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione
o di riassicurazione di cui all'art. 210 nei confronti
delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1,
ovvero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di
cui all'art. 210, che hanno la sede legale in un altro
Stato membro, si applica l'art. 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese
diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono
limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle
informazioni utili per l'esercizio della vigilanza
supplementare sull'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210.».



 
Art. 16.

Attivita' di vigilanza sulle operazioni infragruppo

1. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entita' e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»;
b) al comma 2, lettera e), dopo la parola: «riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole: «o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».
2. L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»;
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.».



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 215 e 216,
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 215 (Operazioni infragruppo rilevanti). - 1. Le
imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi
secondarie istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede
legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza
dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate
tra le medesime entita' e le imprese di cui all'art. 211,
comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che
controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in un'impresa inclusa
nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in
particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni
iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di
solvibilita';
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione e di
retrocessione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione
instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di
controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili
e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la
quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle
operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica
l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone
prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di
cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni
non producano effetti negativi per la solvibilita' di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o possano
arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o
agli interessi delle imprese di assicurazioni cedenti.».
«Art. 216 (Comunicazione delle operazioni rilevanti). -
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza
economica delle operazioni, individua con regolamento, in
conformita' all'art. 215, comma 4, le operazioni da
assoggettare a comunicazione periodica successiva, con
cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un
regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le
modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a
comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di
cui all'art. 215, comma 4, o puo' arrecare pregiudizio per
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative o per gli interessi delle
imprese di assicurazione cedenti, l'ISVAP vieta
all'impresa, con provvedimento motivato il compimento
dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla
ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla
comunicazione preventiva risulta incompleta o
insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi
integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e
decorre nuovamente dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso se
l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in
relazione all'operazione e continua a decorrere dalla
ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette
a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali
e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o
rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita'
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre
in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze
negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un
termine congruo.».



 
Art. 17.

Disposizioni in materia di solvibilita' corretta

1. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
b) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. L'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro,» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
4. L'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 217, 218,
219 e 220, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Solvibilita' corretta delle imprese di
assicurazione). - 1. Le imprese di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, comma 1, calcolano la
situazione di solvibilita' corretta secondo le disposizioni
stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita'
corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di
capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si
tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di
cui all'art. 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP,
unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto
dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla
data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si
riferisce secondo il modello di cui all'art. 219, comma 1,
lettera b).».
«Art. 218 (Verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante). - 1. Le imprese di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, effettuano
una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante
secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con
regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa,
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede
legale in uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una
o piu' imprese di partecipazione assicurativa, di
assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in
uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della
controllante puo' essere effettuata solo a livello
dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di
partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la
verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli
o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse
tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione
o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di
cui all'art. 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP,
unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto
dimostrativo della situazione di solvibilita' della
controllante secondo il modello di cui all'art. 219,
comma 1, lettera d).».
«Art. 219 (Calcolo della situazione di solvibilita'
corretta). 1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i
criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita',
i termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare
periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo
della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione
o di riassicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilita' corretta, i criteri applicativi
del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del
doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento
ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione
di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento, delle imprese di partecipazione
assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato
terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini
dell'inclusione nel calcolo della situazione di
solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli
effetti derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni
relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi
sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilita' della societa' che controlla
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri
e le modalita' di verifica della solvibilita' della
medesima societa', i principi generali, i metodi di
calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini
del margine di solvibilita' teorico ed i casi di esonero
dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante;
e) le modalita' tecniche per il calcolo della
situazione di solvibilita' corretta, garantendo la
permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di
calcolo.».
«Art. 220 (Accordi per la concessione di esoneri). -
1. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di
cui all'art. 210, comma 1, e' controllata da un'altra
impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione
o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede
legale in un altro Stato membro, 1'ISVAP puo' esonerare
l'impresa di cui all'art. 210, comma 1, dall'obbligo di
calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se
l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di attribuire
l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di
vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
di cui all'art. 210, comma 2, e un'altra impresa di
assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un
altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di
assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210,
comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha
concordato con le autorita' degli altri Stati membri
interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato
membro.».



 
Art. 18.

Misure di salvaguardia

1. L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».
2. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;
3. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «alla qualita' dei contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole: «nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti: «limitato»;
e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.».
4. L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione», sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»;
b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
5. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
6. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
7. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
8. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227 e 228, del citato decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 221 (Violazione delle norme sulle riserve
tecniche o sulle attivita' a copertura). - 1. Fatto salvo
quanto previsto all'art. 184, qualora l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel
territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni
sulle riserve tecniche e sulle attivita' a copertura delle
medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme violate, assegnando un termine
congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma
non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare
all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni
esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente
puo' consentirne, con specifiche autorizzazioni, una
disponibilita' limitata, comunque informando
preventivamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre
chiedere alle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare
analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a
tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato
all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP puo':
a) nominare un commissario con i compiti di cui
all'art. 229 per l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un
periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di
assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'art. 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravita' della
violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel
registro a copertura delle riserve tecniche con le
modalita' previste dall'art. 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e'
comunicato alle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nel
bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del
termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio
alla violazione contestata. La revoca e' comunicata alle
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri ed il
relativo provvedimento e' pubblicato nel bollettino.».
«Art. 222 (Violazione delle norme sul margine di
solvibilita' o sulla quota di garanzia). - 1. Qualora
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha
sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga
del margine di solvibilita' nella misura necessaria,
1'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la
presentazione, entro un termine congruo, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, di un piano di risanamento.».
«Art. 223 (Misure di intervento a tutela della
solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione). -
1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 222, qualora i
diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del
deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di
assicurazione o qualora i diritti delle imprese di
assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del
deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di
riassicurazione, l'ISVAP puo' imporre, al fine di garantire
che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di
solvibilita' nel breve periodo, la costituzione di un
margine di solvibilita' piu' elevato, rispetto a quello
risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del
piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e
riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di
attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le
informazioni da indicare nel piano di risanamento
finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato
patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli
esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta
premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed
alle spese di gestione, la prevedibile situazione di
tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari
destinati alla copertura del margine di solvibilita' e
delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di
riassicurazione o di retrocessione nel suo complesso e
delle forme di copertura riassicurativa maggiormente
significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, puo' ridurre il valore
di tutti gli elementi che rientrano nel margine di
solvibilita' disponibile e cio' anche nel caso in cui
abbiano subito una significativa diminuzione del valore di
mercato nel periodo successivo alla fine del precedente
esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla
qualita' dei contratti di riassicurazione o di
retrocessione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel
caso in cui i contratti di riassicurazione o di
retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio
o prevedano un trasferimento limitato 1'ISVAP puo'
diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini
del calcolo del margine di solvibilita' richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita'
dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il
piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che
i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative siano a rischio.
5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di
solvibilita' dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha
richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a
quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai
contratti di riassicurazione siano a rischio.».
«Art. 224 (Procedura di apposizione del vincolo sulle
attivita' patrimoniali). - 1. Quando il vincolo riguardi
beni immobili, 1'ISVAP ordina alla conservatoria dei
registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei
crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni
immobili e sui diritti immobiliari di godimento
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono
localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP puo' ordinare l'apposizione del vincolo su
ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1,
nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o
di diritti. Le autorita' ed i soggetti cui compete
l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento
degli atti e delle operazioni necessarie per rendere
effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato
dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione
alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri nei
quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione opera
o possiede beni.».
«Art. 225 (Misure di salvaguardia in caso di revoca
parziale dell'autorizzazione). - 1. In caso di revoca
parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione
cedenti e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare
all'impresa di assicurazione e di riassicurazione che ha
sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di
disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento
non sia gia' stato adottato per il caso di violazione delle
norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura,
sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di
garanzia.».
«Art. 226 (Imprese con sede legale in altri Stati
membri e in Stati terzi). - 1. L'ISVAP vieta alle imprese
di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale
in altri Stati membri e che operano nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di
servizi, di compiere atti di disposizione sui beni
esistenti nel territorio della Repubblica, quando cio' sia
richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati
membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono
costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle
medesime autorita', l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti
di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura
delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'art.
224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente
capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi in
caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria
stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul
margine di solvibilita' ed e' posta in essere da un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria che
sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica,
anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP
anche per le attivita' effettuate dalle sedi secondarie
stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 222 spetta all'ISVAP. Dei
provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita'
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa
opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere
richiesto di adottare misure analoghe, cooperando
nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare
gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto
a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di
solvibilita' per il complesso delle attivita' esercitate
dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitaria e' sottoposto al controllo
esclusivo dell'autorita' di vigilanza di un altro Stato
membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.
224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della
Repubblica la medesima autorita' puo' avvalersi della
cooperazione dell'ISVAP.».
«Art. 227 (Misure in caso di situazione di solvibilita'
corretta negativa). - 1. Quando il calcolo della situazione
di solvibilita' corretta di cui all'art. 217 evidenzia un
risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210,
comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non
pregiudizievole per la protezione degli interessi degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, un piano di intervento che identifichi le
cause della deficienza ed illustri le iniziative che
l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di
esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di
solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita'
futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di
risanamento o di finanziamento a breve termine presentati
da imprese di assicurazione o di riassicurazione
controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, puo' indicare le
misure integrative o correttive del piano atte a
ripristinare la situazione di solvibilita' corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la
situazione di solvibilita' corretta, richiede all'impresa
di cui all'art. 210, comma 1, immediati interventi atti a
eliminare o ridurre la deficienza della situazione di
solvibilita' corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni
legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare
o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP,
permane una situazione di solvibilita' corretta gravemente
deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1,
possono essere disposte le misure di risanamento di cui al
capo II.».
«Art. 228 (Misure a seguito della verifica di
solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. L'ISVAP, se
in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa
controllante di cui all'art. 218, ritiene che la
solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, e'
compromessa o rischia di esserlo, richiede fede all'impresa
di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di
partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un
programma di intervento atto a garantire la solvibilita',
anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo
all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in
caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del
programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII,
capo III, puo':
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi
operazione di cui all'art. 215, nonche' le operazioni tra
le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'art. 210, comma 2, e le imprese
di cui all'art. 211, comma 1, lettere b) e c), legate con
l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero
distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di
patrimonio netto.».



 
Art. 19.

Misure di risanamento

1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
2. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
3. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
4. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
5. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 230, 231,
232 e 233 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 229 (Commissario per il compimento di singoli
atti). 1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle
disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di
attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario per
il compimento di singoli atti che siano necessari per
rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla
contestazione •delle violazioni accertate e puo' essere
disposto decorso inutilmente il termine contestualmente
assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne
gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1
dell'art. 232, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 233, il comma 1
dell'art. 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 237.».
«Art. 230 (Commissario per la gestione provvisoria). -
1. L'ISVAP puo' disporre, quando ricorrono i presupposti
per l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 231 e
concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu'
commissari assumano i poteri di amministrazione
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo
sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo' avere durata
superiore a due mesi. L'ISVAP puo' stabilire speciali
cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si
applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'art. 232,
i commi 2, 3 e 4 dell'art. 233, i commi 3, 4 e 8 dell'art.
234, i commi 1 e 2 dell'art. 235, il comma 1 dell'art. 236
ed i commi 1, 2 e 3 dell'art. 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga
lo scioglimento degli organi di amministrazione e di
controllo ai sensi dell'art. 231, comma 1, i commissari
assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino
all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si
applica l'art. 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari
con le modalita' previste dall'art. 235, comma 1.».
«Art. 231 (Amministrazione straordinaria). - 1. Il
Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli
organi con funzioni di amministrazione e di controllo
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando:
a) risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento puo' essere richiesto all'ISVAP dagli
organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria
dell'impresa con istanza motivata sulla base dei
presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta e' preceduta dalla contestazione degli
addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa
di un termine congruo per presentare le controdeduzioni
ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi
da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo
quanto previsto dall'art. 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e
la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento di cui all'art. 235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un
anno dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve
o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La
procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP,
dal Ministro delle attivita' produttive per un periodo non
superiore a dodici mesi.».
«Art. 232 (Efficacia delle misure di risanamento sul
territorio comunitario). - 1. I provvedimenti e le
procedure di gestione provvisoria e di amministrazione
straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle
succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio
degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione
di un provvedimento di gestione provvisoria o di
amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale
provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di
imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro,
producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza
necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle
succursali delle imprese operanti nel territorio della
Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge
italiana non preveda tali misure di risanamento o ne
subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per
le quali sono state adottate dall'autorita' di vigilanza
dell'altro Stato membro.».
«Art. 233 (Organi della procedura di amministrazione
straordinaria). - 1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari
straordinari per l'amministrazione dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di
sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui
presidente e' designato nell'atto di nomina.».
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i
componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del
miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di
perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente
ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono
determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa
sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti
di professionalita' e di onorabilita' stabiliti per i
soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di
amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.».



 
Art. 20.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. All'articolo 244, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» sono soppresse.



Nota all'art. 20:
- S riporta il testo vigente dell'art. n. 244, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 244 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa di riassicurazione). - 1. La
decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di
riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'art.
240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e
4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente
disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
di riassicurazione e' disposta nei casi previsti dall'art.
242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti
alla corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in
uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare in
stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo
restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e'
limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorita'
di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la
decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
delle attivita' riassicurative, analogo provvedimento e'
adottato nei confronti della sede secondaria.».



 
Art. 21.

Liquidazione coatta amministrativa

1. All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
2. La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione».
3. L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.».
4. La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione».
5. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 245, 258 e
264, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, come modificato dal presente decreto:
«Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il
Ministro delle attivita' produttive, su proposta
dell'ISVAP, puo' disporre, con decreto, la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i
rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando
ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le
irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie
ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere proposta
dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel
comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i
presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e
la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi e di controllo,
nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in
carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei
soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262,
comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi
attraverso succursali stabilite in altri Stati membri,
anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I
provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta
amministrativa di imprese italiane si applicano e producono
i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini
della liquidazione, puo' autorizzare i commissari
liquidatori a proseguire operazioni specificamente
individuate.
7. Le imprese di assicurazione, e di riassicurazione
non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
Per quanto non espressamente previsto si applicano, se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.».
«Art. 258 (Trattamento dei crediti derivanti da
contratti di assicucazione o dai contratti di
riassicurazione). - 1. Gli attivi a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del
provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti
nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria
al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai
contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione
o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli
attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non
possono essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza
l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel
registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche'
l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra
l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di
assicurazione e di riassicurazione, nel caso di
trasferimento del portafoglio, fino alla data del
trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione
degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel
registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione
all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per
polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro
lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle
riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla
frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se
gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati
in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d)
sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a
copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in
precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche
relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4,
si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo
XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111,
primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le
medesime spese gravano proporzionalmente sulle attivita' di
ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca.
6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai
contratti conclusi da una succursale o in regime di libera
prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli
impegni derivanti dagli altri contratti di
riassicurazione.».
«Art. 264 (Imprese di assicurazione di Stati terzi e
imprese di riassicurazione estere). - 1. Se un'impresa di
assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha
insediato una succursale nel territorio della Repubblica,
la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede
italiana. Si applica l'art. 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale
in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel
territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e'
disposta nei confronti della sede italiana. Si applica
l'art. 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del presente capo.».



 
Art. 22.

Sanzioni

1. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».
2. All'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.».



Nota all'art. 22.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 309 e 310
del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 309 (Attivita' oltre i limiti consentiti). - 1.
Le imprese che hanno sede legale nel territorio della
Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attivita'
assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in
violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22,
28 e 29, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. Le imprese
che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in
Stati terzi e che esercitano l'attivita' riassicurativa
oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli
articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater,
59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'art. 52 che
esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli
intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a
beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 310 (Condizioni di esercizio). - 1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30,
31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37,
37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56,
57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-septies, 67, 87, 119,
comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191,
196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349,
comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101
o delle relative norme di attuazione e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro
ventimila.».



 
Art. 23.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 febbraio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
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