IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varieta' di frumento tenero denominata PSV611/13; Vista la richiesta del costitutore del 4 aprile 2007 con la quale si chiede la modifica della denominazione da PSV611/13 a Vallese; Considerato che la denominazione Vallese e' stata oggetto di pubblicazione sul Bollettino delle varieta' vegetali" n. 3 del 2007 e che non sono state presentate obiezioni all'utilizzazione di tale denominazione; Considerato pertanto concluso l'esame della denominazione proposta; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta, nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
FRUMENTO TENERO
----> Vedere tabella a pag. 38 <---- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2008 Il capo Dipartimento: Ambrosio
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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