Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 marzo 2008 |
Disposizioni attuative della disciplina dell'imposta sostitutiva del 6%, prevista dal comma 49 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 6 per cento sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali da riallineare ai sensi degli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi, rispettivamente, ai regimi di trasparenza delle societa' di capitali, consolidato nazionale e mondiale; Visto il terzo periodo del comma 49 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004, recante «Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito della societa' di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi"» ed, in particolare, l'art. 11 recante «Rideterminazione del reddito imponibile oggetto di imputazione"»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante « Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 e 128 del testo unico delle imposte sui redditi"» ed, in particolare, l'art. 16 recante «Determinazione del reddito imponibile per effettto di svalutazioni dedotte»"; Visto il decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie»" ed, in particolare, l'art. 9, comma 7, che rende applicabili al consolidato mondiale, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituizione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Applicazione dell'imposta sostitutiva per le societa' controllate che partecipano al consolidato nazionale 1. Le societa' controllate aderenti al regime del consolidato nazionale possono ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 128 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), esercitando l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' con aliquota del 6 per cento, di cui al comma 49 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF97, RF98 ed RF99 del «Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir»" del modello di dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF98 e' assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 128 del citato testo unico. 3. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento in unica soluzione del relativo importo entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e produce effetti a partire dall'inizio dello stesso periodo d'imposta. 4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata anche in relazione a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, facendo riferimento, in tal caso, all'ammontare complessivo delle differenze residue risultanti dai righi delle successive dichiarazioni dei redditi corrispondenti a quelli indicati nel comma 2 e procedendo al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al periodo d'imposta di riferimento. |
| Art. 2. Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soci della societa' che ha optato per la trasparenza fiscale delle societa' di capitali. 1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata dai soci della societa' soggetta al regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 dello stesso articolo. 2. L'opzione e' effettuata autonomamente da ciascun socio, assoggettando a imposta sostitutiva l'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF91, RF92 ed RF93 del «Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione» del modello di dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 e' assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 115 del citatato testo unico. 3. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1. |
| Art. 3. Applicazione dell'imposta sostitutiva per l'ente o societa' controllante che ha optato per il consolidato mondiale 1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata, nella propria dichiarazione dei redditi, dalla societa' o ente controllante aderente al regime del consolidato mondiale per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L'imposta sostitutiva deve essere applicata sull'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili, risultanti dal bilancio delle controllate non residenti, degli elementi dell'attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento indicati all'art. 1, comma 2, che, in assenza di opzione per la stessa imposta sostitutiva, sarebbero oggetto di riallineamento ai sensi del citato art. 141 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 1. |
| Art. 4. Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soggetti che intendono optare per il consolidato nazionale, mondiale o per la trasparenza fiscale. 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 3 si applicano anche alle societa' controllate, all'ente o societa' controllante e ai soci di societa' che optano, rispettivamente, per il consolidato nazionale, per il consolidato mondiale ovvero per la trasparenza fiscale, con effetto dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. |
| Art. 5. Cessazione dei regimi di consolidamento o di trasparenza 1. L'interruzione o il mancato rinnovo della tassazione consolidata ovvero per trasparenza, i cui effetti decorrono dai periodi d'imposta successivi a quello in cui ha effetto l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, non danno diritto alla restituzione dell'imposta versata. 2. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2008 Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 393 |
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