IL DIRETTORE GENERALE per l'universita' Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 5 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia dell'accademia costruttivista di terapia sistemica - ACTS» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Via Augusto Valenziani, 16 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quattordici unita' e, per l'intero corso, a cinquantasei unita'; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 gennaio 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico proposto deriva dall'accostamento di due modelli riconosciuti (costruttivista e sistemico relazionale) senza che sia proposta una integrazione, ne' a livello psicoterapeutico ne' a livello didattico. Inoltre le materie del piano di studi non sembrano idonee e funzionali ad una formazione specialistica e solo alcune sono coerenti con gli indirizzi culturali proposti (costruttivista e sistemico-relazionale). Risulta insufficiente l'impegno formativo orario in ambito sistemico-relazionale. Infine molti sono i docenti, sia medici che psicologi, che non sono iscritti agli ordini professionali, tanto meno nell'elenco degli psicoterapeuti. Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; Decreta: Art. 1. L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia dell'accademia costruttivista di terapia sistemica - ACTS» con sede in Roma - Via Augusto Valenziani, 16, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2008 Il direttore generale: Masia |