Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
Esaminata la domanda inoltrata dalla Regione Veneto per conto del Consorzio tutela dei vini Montello e Colli Asolani, con nota del 28 marzo 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Montebelluna il giorno 5 del mese di dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato
Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata
«Montello e Colli Asolani»
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Prosecco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Manzoni Bianco, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenere e Bianchetta, e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti compresi nella zona delimitata dall'art. 3 e composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, «idonei alla coltivazione» per la provincia di Treviso.
2. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» Rosso, anche in versione superiore, e' riservata al vino ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%,
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenere dal 30% al 60%.
3. La denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» Bianco, e' riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Chardonnay dal 40% al 70%,
Prosecco e/o Manzoni Bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta dal 30% al 60%.
4. La denominazione di origini controllata «Montello e Colli Asolani» Venegazzu', anche in versione superiore, e' riservata al vino ottenuto delle uve, dai mosti e da vini dalle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:
Cabernet Sauvignon dal 50% all'70%,
Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Merlot dal 30% al 50%.
Art. 3.
Zone di produzione delle uve
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Montello e Colli Asolani» di cui all'art. 2, comma 1, 2 e 3 comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che da sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita' Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in localita' Fornace piega a Nord-Ovest per la localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della «Pedemontana del Grappa» a una quota di circa 300 m s.l.m e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue zerso Sud ed all'altezza della localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 6, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno del Grappa; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.
C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino «Montello e Colli Asolani» Venegazzu', interessa parte del territorio del comune di Volpago del Montello e precisamente la porzione della frazione di Venegazzu' corrispondente al foglio catastale n. 16.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo esattamente dal km 65,000, della Statale 248 Schiavonesca Marosticana, (qui denominata via Jacopo Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana «Spineda-Loredan», si prosegue in direzione Est fino ai limiti catastali della frazione di Venegazzu' (rappresentato dal confine tra i fogli catastali del comune di Volpago del Montello n. 16 e 21). Qui si svolta a sinistra, in direzione Nord, seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzu' fino a raggiungere in corrispondenza delle «Case Semenzin» la via Fra' Giocondo. Successivamente si svolta a sinistra, in direzione Ovest, sempre seguendo i limiti catastali della frazione di Venegazzu' (confine tra il foglio catastale n. 16 e i fogli catastali n. 13 e 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura continua (.....), nelle carte tecniche regionali). Superate le case Brunetta (quota 115 m. s.l.m.), sempre seguendo i limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si raggiunge la S.S. 248 Schiavonesca-Marosticana (al km 63,730), da qui si percorre la S.S. fino al km 65,000 ritornando cosi' al punto di partenza.
La descrizione della zona di produzione della tipologia Venegazzu' fa riferimento al seguente elemento della Carta Tecnica Regionale: elemento n. 105024 Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinata alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 15 della L. n. 164/1992, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La densita' minima di piante per ettaro per gli impianti che si realizzeranno dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno essere di 2800 ceppi ad ha per il Prosecco, 3300 per le altre varieta' e 4000 per le varieta' atte alla produzione del Venegazzu'.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alc. vol. nat.
Vitigno |Prod. max uva/ha Tonn.| minimo =====================================================================
Prosecco | 12 | 9.50 ---------------------------------------------------------------------
Merlot | 12 | 10.00 ---------------------------------------------------------------------
Chardonnay | 12 | 10.00 ---------------------------------------------------------------------
Cabernet Franc | 11 | 10.50 ---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon| 11 | 10.50 ---------------------------------------------------------------------
Pinot bianco | 12 | 10.00 ---------------------------------------------------------------------
Pinotgrigio | 11 | 10.50 ---------------------------------------------------------------------
Manzoni bianco | 11 | 10.50 ---------------------------------------------------------------------
Carmenere | 11 | 10.50 ---------------------------------------------------------------------
Bianchetta | 12 | 9.50 ---------------------------------------------------------------------
Venegazzu' | 10 | 11.00

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compongono.
Le uve destinate alla produzione dei vini della tipologia Rosso e Venegazzu', nella versione «Superiore» devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo superiore dell'1% vol. rispetto a quelli precedentemente indicati.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montelllo e Colli Asolani», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, puo', allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di viificazione e quelle relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini spumanti, di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3 A. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed in quelli di: Altivole, Arcade, Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Trevignano, Valdobbiadene e Vidor.
2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3.
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.
4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
6. Nella preparazione del vino Prosecco e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera B), purche' il prodotto finito contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.
7. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» con nome di vitigno elaborati nella tipologia spumante e frizzante, devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie.
8. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» «rosso» e «Venegazzu», devono essere immessi in commercio a partire dal 10 settembre dell'anno successivo alla vendemmia e devono essere stati sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in botti di rovere.
9. I vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» «rosso» e «Venegazzu», che riportano la qualificazione aggiuntiva «Superiore», devono essere sottoposti ad un affinamento che dovra' essere:
di almeno 18 mesi per il Rosso, di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;
di almeno 24 mesi per il Venegazzu', di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglie;
l'affinamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se invecchiato; sapore: sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol; 12,5% vol per il Superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 25 g/l per il Superiore.
Prosecco:
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: rotondo, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, piu' delicato, etereo e gradevole se invecchiato; sapore: sapido, robusto di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: li' % voi; acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico, e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, di buona struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, lievemente erbaceo, etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, leggermente tannico, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Venegazzu':
colore: rosso rubino intenso o granato; odore: vinoso, intenso ed etereo; sapore: pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 vol %; 13% vol per il Superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l; 25 g/l per il Superiore.
Carmenere:
colore: rosso rubino tendente al granato a seconda dello stato evolutivo del vino;
odore: sfumature da leggermente erbaceo fino alla frutta rossa a piena maturazione;
sapore: morbido, pieno equilibrato e di buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: lievemente fruttato;
sapore: armonico, fresco, fine con la maturazione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Chardonnay:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fruttato, fine, da delicato a intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: fresco, sapido, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, con riflessi dorati odore: fruttato esotico, a volte leggermente speziato; sapore: caldo, ricco, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Bianchetta:
colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi verdognoli;
odore: da mela a frutta esotica e nocciola con la maturazione;
sapore: fresco sapido con lieve nota di tannicita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Manzoni Bianco:
colore: giallo di media intensita' a volte con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: fresco ricco sapido, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Chardonnay Spumante:
colore: giallo paglierino brillante, con spuma persistente;
odore: fruttato delicato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Prosecco Spumante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco a demi-sec, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Pinot Bianco Spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
odore: fine caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Prosecco frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» il nome di vitigno puo' essere seguito dalla specificazione «Montello e Colli Asolani».
3. Nella designazione e presentazione dei vini «Montello e Colli Asolani» e' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, localita' e vigna, dalle quali effettivamente provengono le uve, in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
4. Per i vini «Montello e Colli Asolani» «Rosso» e «Venegazzu» nella tipologia «Superiore e obbligatorio portare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacita' ammesse dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque non superiore a 9 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
2. Per la chiusura delle bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca, ad esclusione delle tipologie prodotte nella versione spumante e frizzante, per le quali sono ammesse le chiusure previste dalla vigente normativa (L. 10 febbraio 1992, n. 164, art. 23, comma 2; decreto ministeriale 7 luglio 1993 e successive modifiche; decreto ministeriale 26 febbraio 1994 e successive modifiche).
 
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