Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 marzo 2008, n. 47
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, relativo all'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, in particolare, il relativo comma 5;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57;
Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, recante il "Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria";
Ritenuto di dover operare talune modifiche al citato decreto n. 125 del 2004, in relazione alla disciplina concernente le modalita' di ammissione al corso superiore di polizia tributaria e di valutazione finale del medesimo, al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-2588 del 21 febbraio 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono:
a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti;
b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento.";
b) il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto,
sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di
finanza."; c) il comma 3 dell'articolo 6 e' sostituito dal
seguente:
"3. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al concorrente piu' anziano in ruolo.";
d) il comma 3 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguita' tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4:
a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;
b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso;
c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'articolo 8, comma 1.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 marzo 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, Il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 387



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125,
recante "Regolamento concernente la individuazione delle
finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche'
delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso
superiore di polizia tributaria", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n.
887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di
finanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre
1966, n. 274, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia tributaria
provvede all'alta qualificazione professionale degli
ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di
finanza, mediante il perfezionamento e il completamento
della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini
dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato
maggiore o di elevato impegno, anche in ambito
internazionale, che richiedono la soluzione di problemi
complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse
umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i
tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti
colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo
dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al
concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici
dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
calcolato a ritroso dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o
equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della
presentazione delle domande, imputati in procedimenti
penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in
discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per
piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato
idoneo e classificato nella graduatoria di merito in
soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla
valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede
apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda
della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere
suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per
l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i
relativi programmi sono approvati con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
- Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 59/L alla Gazzetta Ufficiale 26
marzo 2001, n. 71, e' il seguente:
"Art. 57 (Disciplina del corso superiore di polizia
tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n.
887, come modificato dall'art. l della legge 3 maggio 1971,
n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:
"1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede
all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del
ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante
il perfezionamento e il completamento della loro
preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento
di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato
impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la
soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella
gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia
tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i
tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori
di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente
con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti
colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo
dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al
concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici
dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli
ufficiali superiori:
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio,
calcolato a ritroso dal termine di scadenza della
presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o
equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della
presentazione delle domande, imputati in procedimenti
penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in
discipline giuridiche o economiche.
4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per
piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo
di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi
al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato
idoneo e classificato nella graduatoria di merito in
soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla
valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede
apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda
della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere
suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza.
5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del
corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per
l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo
programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i
relativi programmi sono approvati con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.".
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione
del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono piu'
previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso
Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata
in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla
legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge
3 maggio 1971, n. 320.".
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente:
"Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed
obbligatori). - (Omissis).
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia
Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e
successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo
per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad
altri corsi o titoli acquisiti.".
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 1° aprile
2004, n. 125, si veda le note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6 e 15
del citato decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 1° aprile 2004, n. 125, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 4 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli da
valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso
superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30
punti, sono:
a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e
professionali e le doti intellettuali e di cultura
dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un
massimo di 20 punti;
b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da
valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno
di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il
corso e' istituito con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza, che stabilisce,
altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene
disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli
ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di
maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di
provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi
alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed
avanzamento.
2. Nel bando di concorso previsto all'art. 3 sono
indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo
punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare
alle qualita' e doti di cui al comma 1, lettera a), viene
attribuita maggiore rilevanza alla documentazione
caratteristica.".
"Art. 6 (Commissione giudicatrice e graduatoria). - 1.
La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e
delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, e'
nominata annualmente con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta
dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e
composta da due ufficiali generali della Guardia di
finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore
universitario in diritto tributario e da un esperto esterno
in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario,
senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della
Guardia di finanza.
2. Ultimati gli esami, la commissione procede alla
formazione della graduatoria generale dei candidati sulla
base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di
cui agli articoli 4 e 5.
3. La graduatoria generale di merito del concorso e'
formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata
sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli, di cui all'art. 4, ed il punteggio
complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'art.
5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data
precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al
concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al
concorrente piu' anziano in ruolo.
4. La graduatoria generale e' approvata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.".
"Art. 15 (Valutazione finale). - 1. La valutazione
finale ha lo scopo di:
a) misurare il livello della partecipazione e della
prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero
percorso formativo;
b) fornire orientamenti circa l'impiego
dell'ufficiale dopo il corso superiore di polizia
tributaria.
2. Al termine del corso e sulla base di un punteggio
attribuito a ciascun ufficiale e' redatta la graduatoria
finale.
3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e
composta dal comandante del corso, dal docente titolare di
cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del
progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei
moduli didattici che presentano profili di contiguita'
tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al
comma 4, sulla base delle griglie di cui all'art. 14, comma
4:
a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni
voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo;
b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per
ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti
attribuiti durante la frequenza del corso;
c) determina, infine, la media ponderata di tali
ultimi puntegg applicando a ciascuna voce oggetto di
valutazione il peso percentuale stabilito nella
determinazione di cui all'art. 8, comma 1.
4. Al termine del corso, ciascun frequentatore
presenta, nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte
alla commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema
assegnato dal direttore del corso e tratto da una delle
esperienze applicative esterne svolte durante il corso. A
tale lavoro la commissione attribuisce collegialmente un
punteggio espresso con un numero intero compreso tra 1 e
30. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene
attribuito maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle
soluzioni, carattere sperimentale o innovativo.
5. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media
ponderata dei punti:
a) derivanti dalla procedura di cui al comma 3, con
peso percentuale pari a 90;
b) assegnati alla presentazione di cui al comma 4,
con peso percentuale pari a 10.
6. Conseguono l'idoneita' al corso superiore di polizia
tributaria gli ufficiali che riportano un punteggio
complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi.
7. L'idoneita' o l'inidoneita', nonche' il punteggio
complessivo conseguito sono comunicati agli interessati, a
cura del direttore del corso, al termine del seminario di
cui al comma 4.".



 
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