Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 marzo 2008, n. 47 |
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, relativo all'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, in particolare, il relativo comma 5; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante "Norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", ed, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 57; Visto il proprio decreto 1° aprile 2004, n. 125, recante il "Regolamento concernente l'individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria"; Ritenuto di dover operare talune modifiche al citato decreto n. 125 del 2004, in relazione alla disciplina concernente le modalita' di ammissione al corso superiore di polizia tributaria e di valutazione finale del medesimo, al fine di renderla maggiormente aderente alle esigenze istituzionali del Corpo della Guardia di finanza; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-2588 del 21 febbraio 2008; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono: a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti; b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento."; b) il comma 1 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza."; c) il comma 3 dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "3. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'articolo 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'articolo 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al concorrente piu' anziano in ruolo."; d) il comma 3 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguita' tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'articolo 14, comma 4: a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo; b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso; c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi punteggi, applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'articolo 8, comma 1.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 marzo 2008 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, Il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 387
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, recante "Regolamento concernente la individuazione delle finalita', degli obiettivi, dell'organizzazione, nonche' delle modalita' concorsuali per l'accesso al corso superiore di polizia tributaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2004, n. 112. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". - Il testo dell'art. 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1966, n. 274, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.". - Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, e' il seguente: "Art. 57 (Disciplina del corso superiore di polizia tributaria). - 1. L'art. 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'art. l della legge 3 maggio 1971, n. 320, e dall'art. 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente: "1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative. 2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indicazione del concorso, i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale. 3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori: a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente; b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne' sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa; c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche. 4. La partecipazione al concorso non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni ed e' nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 5. Le finalita', gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonche' le modalita' concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.". 2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono piu' previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verra' bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.". - La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' il seguente: "Art. 19 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori). - (Omissis). 2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.". - Per i riferimenti al decreto ministeriale 1° aprile 2004, n. 125, si veda le note al titolo. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 6 e 15 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° aprile 2004, n. 125, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria, per un massimo di 30 punti, sono: a) le qualita' morali, di carattere, fisiche e professionali e le doti intellettuali e di cultura dell'ufficiale emergenti dal libretto personale, per un massimo di 20 punti; b) l'esito di un corso, destinato agli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno di indizione del concorso, per un massimo di 10 punti. Il corso e' istituito con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, che stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' secondo i quali viene disposta l'ammissione al corso in epoca successiva degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado di maggiore nei cui confronti sussistano, per effetto di provvedimenti di legge, impedimenti alla frequenza connessi alla loro posizione di impiego, stato giuridico ed avanzamento. 2. Nel bando di concorso previsto all'art. 3 sono indicati i singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio. Nella determinazione dei punteggi da assegnare alle qualita' e doti di cui al comma 1, lettera a), viene attribuita maggiore rilevanza alla documentazione caratteristica.". "Art. 6 (Commissione giudicatrice e graduatoria). - 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, di cui agli articoli 4 e 5, e' nominata annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal Comandante in Seconda della Guardia di finanza e composta da due ufficiali generali della Guardia di finanza, da un colonnello del Corpo, da un professore universitario in diritto tributario e da un esperto esterno in scienza dell'organizzazione. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Guardia di finanza. 2. Ultimati gli esami, la commissione procede alla formazione della graduatoria generale dei candidati sulla base dei punteggi di merito attribuiti con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5. 3. La graduatoria generale di merito del concorso e' formata in base alla media aritmetica ponderata, calcolata sino al centesimo, tra il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, di cui all'art. 4, ed il punteggio complessivo riportato nelle prove di esame, di cui all'art. 5, attribuendo a quest'ultimo coefficiente doppio. E' data precedenza in graduatoria, a parita' di voto, al concorrente piu' elevato in grado e, a parita' di grado, al concorrente piu' anziano in ruolo. 4. La graduatoria generale e' approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicata sul foglio d'ordini del Corpo.". "Art. 15 (Valutazione finale). - 1. La valutazione finale ha lo scopo di: a) misurare il livello della partecipazione e della prestazione conseguiti da ciascun frequentatore nell'intero percorso formativo; b) fornire orientamenti circa l'impiego dell'ufficiale dopo il corso superiore di polizia tributaria. 2. Al termine del corso e sulla base di un punteggio attribuito a ciascun ufficiale e' redatta la graduatoria finale. 3. Una commissione presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso, dal docente titolare di cattedra coordinatore dei lavori per l'elaborazione del progetto finale e dagli insegnanti titolari di cattedra dei moduli didattici che presentano profili di contiguita' tematica con l'argomento sviluppato nel progetto di cui al comma 4, sulla base delle griglie di cui all'art. 14, comma 4: a) attribuisce a ciascun frequentatore e per ogni voce oggetto di valutazione, un giudizio complessivo; b) calcola, quindi, per ciascun ufficiale e per ognuna delle voci oggetto di valutazione, la media dei voti attribuiti durante la frequenza del corso; c) determina, infine, la media ponderata di tali ultimi puntegg applicando a ciascuna voce oggetto di valutazione il peso percentuale stabilito nella determinazione di cui all'art. 8, comma 1. 4. Al termine del corso, ciascun frequentatore presenta, nell'ambito di un seminario pubblico e di fronte alla commissione di cui al comma 3, un progetto su un tema assegnato dal direttore del corso e tratto da una delle esperienze applicative esterne svolte durante il corso. A tale lavoro la commissione attribuisce collegialmente un punteggio espresso con un numero intero compreso tra 1 e 30. Ai fini dell'assegnazione del punteggio viene attribuito maggior rilievo ai lavori che presentano, nelle soluzioni, carattere sperimentale o innovativo. 5. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media ponderata dei punti: a) derivanti dalla procedura di cui al comma 3, con peso percentuale pari a 90; b) assegnati alla presentazione di cui al comma 4, con peso percentuale pari a 10. 6. Conseguono l'idoneita' al corso superiore di polizia tributaria gli ufficiali che riportano un punteggio complessivo di cui al comma 5 pari ad almeno 18 trentesimi. 7. L'idoneita' o l'inidoneita', nonche' il punteggio complessivo conseguito sono comunicati agli interessati, a cura del direttore del corso, al termine del seminario di cui al comma 4.".
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