IL VICE MINISTRO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto l'art. 3, comma 121, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale prevede che i soggetti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non superiore a euro 5.164.569 sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto i decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nei settori economici delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali; Considerata la necessita' di individuare le peculiarita' determinate dal luogo di svolgimento di talune attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, 16 febbraio 2001, concernenti l'individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 31 gennaio 2008; Decreta: Art. 1. Individuazione delle aree territoriali 1. Sono individuate aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita' di applicazione degli studi di settore, per tenere conto del luogo in cui l'impresa svolge l'attivita' economica. La metodologia seguita per individuare le predette aree e' indicata nei seguenti allegati: allegato 1, per l'aggiornamento della territorialita' generale; allegato 2, per l'aggiornamento della territorialita' del commercio; allegato 3, per la territorialita' relativa al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale. 2. Nei decreti di approvazione degli studi di settore sono indicate le modalita' con cui effettuare le predette differenziazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2008 Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008 Ufficio controllo atti, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 359 |