Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 marzo 2008 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali. |
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IL VICE MINISTRO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nel settore delle attivita' professionali; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006 e 20 marzo 2007, concernenti l'approvazione di studi di settore relativi alle attivita' professionali; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli adempimenti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 31 gennaio 2008; Decreta: Art. 1. Approvazione degli studi di settore 1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: a) Studio di settore TK26U (che sostituisce lo studio di settore SK26U) - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attivita' 79.90.20; Attivita' delle guide alpine, codice attivita' 93.19.92; b) Studio di settore TK27U (che sostituisce lo studio di settore SK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attivita' 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attivita' 62.03.00; Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice attivita' 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attivita' 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita' 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attivita' 63.11.30; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web, codice attivita' 74.10.21; c) Studio di settore TK28U (che sostituisce lo studio di settore SK28U) - Attivita' nel campo della recitazione, codice attivita' 90.01.01; Attivita' nel campo della regia, codice attivita' 90.02.02; d) Studio di settore UK02U (che sostituisce lo studio di settore TK02U) - Attivita' degli studi di ingegneria, codice attivita' 71.12.10; e) Studio di settore UK06U (che sostituisce lo studio di settore TK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi, codice attivita' 69.20.13; f) Studio di settore UK17U (che sostituisce lo studio di settore TK17U) - Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice attivita' 74.90.91. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1, per lo studio di settore TK26U; 2, per lo studio di settore TK27U; 3, per lo studio di settore TK28U; 4, per lo studio di settore UK02U; 5, per lo studio di settore UK06U; 6, per lo studio di settore UK17U. 3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 5. Gli studi di settore TK26U, TK27U e TK28U approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
| Art. 2. Applicazione monitorata degli studi di settore 1. Gli studi UK02U, UK06U e UK17U approvati con il presente decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. 2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2007 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2009. 3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente art. verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2007 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo effettuata dall'amministrazione finanziaria, sentito il parere della commissione degli esperti di cui al comma 1 del presente articolo. Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti. |
| Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
| Art. 4. Variabili delle attivita' professionali o delle imprese 1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TK26U, TK27U e TK28U, approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK26U, SK27U e SK28U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2006 ed approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente decreto. 2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore UK02U, UK06U e UK17U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK02U, TK06U, TK17U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2006 ed approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, nonche' sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sugli stessi, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente decreto. |
| Art. 5. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85. 2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Art. 6. Applicazione definitiva degli studi monitorati 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli studi di settore TK23U (Servizi di ingegneria integrata), TK24U (Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari), TK25U (Consulenze fornite da agronomi), UK03U (Attivita' tecniche svolte da geometri), UK04U (Attivita' degli studi legali), UK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, Consulenza del lavoro) e UK18U (Studi di architettura) sono approvati in via definitiva. |
| Art. 7. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2008 Il Vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti 7 marzo 2008 Ufficio controllo Ministero economico registro n. 1, Economia e Finanze foglio n. 342 |
| Allegati
----> Vedere allegato 1 da pag. 1082 a pag. 1104 <----
----> Vedere allegato 2 da pag. 1105 a pag. 1124 <----
----> Vedere allegato 3 da pag. 1125 a pag. 1148 <----
----> Vedere allegato 4 da pag. 1149 a pag. 1212 <----
----> Vedere allegato 5 da pag. 1213 a pag. 1256 <----
----> Vedere allegato 5 da pag. 1257 a pag. 1316 <----
----> Vedere allegato 6 da pag. 1317 a pag. 1368 <---- |
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