Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2008
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture.

IL VICE MINISTRO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2006, concernente l'approvazione di studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernenti la semplificazione degli adempimenti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 31 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) studio di settore TD39U (che sostituisce lo studio di settore SD39U) - Fabbricazione di coloranti e pigmenti, codice attivita' 20.12.00; fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici, codice attivita' 20.30.00;
b) studio di settore TD40U (che sostituisce lo studio di settore SD40U) - Fabbricazione di magneti metallici permanenti, codice attivita' 25.99.91; fabbricazione di altri componenti elettronici, codice attivita' 26.11.09; fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio, codice attivita' 26.30.21; fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector, codice attivita' 26.51.21; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici, codice attivita' 27.11.00; fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricita', codice attivita' 27.12.00; fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici, codice attivita' 27.20.00; fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini, codice attivita' 27.31.01; fabbricazione di altri fili e di cavi elettrici ed elettronici, codice attivita' 27.32.00; fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva, codice attivita' 27.33.01; fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto, codice attivita' 27.40.01; fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., codice attivita' 27.90.09; fabbricazione di macchine per la galvanostegia, codice attivita' 28.49.01; fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori, codice attivita' 29.31.00; riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche, codice attivita' 33.13.02; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici), codice attivita' 33.14.09; installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita' (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attivita' 33.20.01;
c) studio di settore TD41U (che sostituisce lo studio di settore SD41U) - Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici, codice attivita' 26.11.01; fabbricazione di schede elettroniche assemblate, codice attivita' 26.12.00; fabbricazione di computer e unita' periferiche, codice attivita' 26.20.00; fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) codice attivita' 26.30.10; fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, codice attivita' 26.30.29; fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini, codice attivita' 26.40.01; fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, codice attivita' 26.51.10; fabbricazione di altri di apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricita', gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori), codice attivita' 26.51.29; fabbricazione di orologi, codice attivita' 26.52.00; fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate ed accessori), codice attivita' 26.60.02; fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo, codice attivita' 26.70.12; fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori, codice attivita' 27.90.03; fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (escluse computer e periferiche), codice attivita' 28.23.09; fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici), codice attivita' 28.29.93; fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento, codice attivita' 28.99.93; fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) codice attivita' 32.13.01; fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori), codice attivita' 32.50.12; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer), codice attivita' 33.13.09; installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici), codice attivita' 33.20.02; installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili, (incluse le apparecchiature di controllo dei processi), codice attivita' 33.20.03; installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili, codice attivita' 33.20.06; installazione di apparecchi elettromedicali, codice attivita' 33.20.08; configurazione di personal computer, codice attivita' 62.09.01; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazione, codice attivita' 95.12.09;
d) studio di settore TD42U (che sostituisce lo studio di settore SD42U) - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione, codice attivita' 26.70.11; fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche, codice attivita' 26.70.20; fabbricazione di fibre ottiche, codice attivita' 27.31.02; fabbricazione di lenti oftalmiche, codice attivita' 32.50.40; riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse macchine fotografiche e videocamere), codice attivita' 33.13.01;
e) studio di settore TD43U (che sostituisce lo studio di settore SD43U) - Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche, codice attivita' 26.60.09; fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere, codice attivita' 28.99.30; fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario, codice attivita' 32.50.13; fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione), codice attivita' 32.50.30; fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas), codice attivita' 32.99.14; riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attivita' 33.13.03; installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria, codice attivita' 33.20.07;
f) studio di settore TD44U (che sostituisce lo studio di settore SD44U) - Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna, codice attivita' 28.11.12; fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a., codice attivita' 29.32.09; fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori, codice attivita' 30.91.20; fabbricazione di parti ed accessori per biciclette, codice attivita' 30.92.20;
g) studio di settore TD45U (che sostituisce lo studio di settore SD45U) - Lavorazione del caffe', codice attivita' 10.83.01; lavorazione del te' e di altri preparati per infusi, codice attivita' 10.83.02; commercio all'ingrosso di caffe', codice attivita' 46.37.01;
h) studio di settore TD46U (che sostituisce lo studio di settore SD46U) - Fabbricazione di pece e coke di pece, codice attivita' 19.10.01; fabbricazione di gas industriali, codice attivita' 20.11.00; fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici, codice attivita' 20.13.09; fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a., codice attivita' 20.14.09; fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost), codice attivita' 20.15.00; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, codice attivita' 20.16.00; fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie, codice attivita' 20.17.00; fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi), codice attivita' 20.20.00; fabbricazione di articoli esplosivi, codice attivita' 20.51.02; fabbricazione di colle, codice attivita' 20.52.00; fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, codice attivita' 20.59.10; fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali, codice attivita' 20.59.20; trattamento chimico degli acidi grassi, codice attivita' 20.59.30; fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo), codice attivita' 20.59.40; fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale, codice attivita' 20.59.50; fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio, codice attivita' 20.59.60; fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici, codice attivita' 20.59.70; fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a., codice attivita' 20.59.90; fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, codice attivita' 20.60.00; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, codice attivita' 21.10.00; fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici, codice attivita' 21.20.09; fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario, codice attivita' 32.50.11; produzione di compost, codice attivita' 38.21.01;
i) studio di settore TD49U (che sostituisce lo studio di settore SD49U) - Fabbricazione di materassi, codice attivita' 31.03.00;
j) studio di settore UD01U (che sostituisce lo studio di settore TD01U) - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico, codice attivita' 10.52.00; produzione di pasticceria fresca, codice attivita' 10.71.20; produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati, codice attivita' 10.72.00; produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, codice attivita' 10.82.00; produzione di pizza confezionata, codice attivita' 10.85.04; commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria, codice attivita' 47.24.20;
k) studio di settore UD02U (che sostituisce lo studio di settore TD02U) - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, codice attivita' 10.73.00; produzione di piatti pronti a base di pasta, codice attivita' 10.85.05;
l) studio di settore UD06U (che sostituisce lo studio di settore TD06U) - Fabbricazione di ricami, codice attivita' 13.99.10;
m) studio di settore UD07A (che sostituisce lo studio di settore TD07A) - Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate, codice attivita' 14.19.21; fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia, codice attivita' 14.31.00;
n) studio di settore UD07B (che sostituisce lo studio di settore TD07B) - Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro, codice attivita' 14.12.00; confezione in serie di abbigliamento esterno, codice attivita' 14.13.10; confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, codice attivita' 14.14.00; confezioni varie e accessori per l'abbigliamento, codice attivita' 14.19.10; confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari, codice attivita' 14.19.29; fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia, codice attivita' 14.39.00; fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza, codice attivita' 32.99.11;
o) studio di settore UD08U (che sostituisce lo studio di settore TD08U) - Fabbricazione di calzature, codice attivita' 15.20.10; fabbricazione di parti in cuoio per calzature, codice attivita' 15.20.20; fabbricazione di parti in legno per calzature, codice attivita' 16.29.11; fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature, codice attivita' 22.19.01; fabbricazione di parti in plastica per calzature, codice attivita' 22.29.01;
p) studio di settore UD10B (che sostituisce lo studio di settore TD10B) - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento, codice attivita' 13.92.10;
q) studio di settore UD12U (che sostituisce lo studio di settore TD12U) - Produzione di prodotti di panetteria freschi, codice attivita' 10.71.10; commercio al dettaglio di pane, codice attivita' 47.24.10;
r) studio di settore UD13U (che sostituisce lo studio di settore TD13U) - Finissaggio dei tessili, codice attivita' 13.30.00;
s) studio di settore UD14U (che sostituisce lo studio di settore TD14U) - Preparazione e filatura di fibre tessili, codice di attivita' 13.10.00; tessitura, codice attivita' 13.20.00; fabbricazione di tessuti a maglia, codice attivita' 13.91.00;
t) studio di settore UD18U (che sostituisce lo studio di settore TD18U) - Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, codice attivita' 23.31.00; fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, codice attivita' 23.32.00; fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, codice attivita' 23.41.00;
u) studio di settore UD34U (che sostituisce lo studio di settore TD34U) - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione), codice attivita' 32.50.20.
Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore TD39U;
2, per lo studio di settore TD40U;
3, per lo studio di settore TD41U;
4, per lo studio di settore TD42U;
5, per lo studio di settore TD43U;
6, per lo studio di settore TD44U;
7, per lo studio di settore TD45U;
8, per lo studio di settore TD46U;
9, per lo studio di settore TD49U;
10, per lo studio di settore UD01U;
11, per lo studio di settore UD02U;
12, per lo studio di settore UD06U;
13, per lo studio di settore UD07A;
14, per lo studio di settore UD07B;
15, per lo studio di settore UD08U;
16, per lo studio di settore UD10B;
17, per lo studio di settore UD12U;
18, per lo studio di settore UD13U;
19, per lo studio di settore UD14U;
20, per lo studio di settore UD18U;
21, per lo studio di settore UD34U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Lo studio di settore UD12U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari:
a) supermercati, codice attivita' 47.11.20;
b) discount di alimentari, codice attivita' 47.11.30;
c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attivita' 47.11.40;
d) commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attivita' 47.21.02;
e) commercio al dettaglio di bevande, codice attivita' 47.25.00;
f) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attivita' 47.29.10;
g) commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice attivita' 47.29.20;
h) commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici, codice attivita' 47.29.30;
i) commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attivita' 47.29.90.
Lo studio UD12U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
6. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, per gli studi di settore TD20U (Meccanica leggera) e TD32U (Meccanica pesante), approvati in evoluzione con decreto del 17 marzo 2005, nonche' per lo studio di settore TD35U (Editoria), approvato con decreto del 5 aprile 2006, e' stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento le cui modalita' applicative sono specificate nelle note tecniche e metodologiche (allegato n. 22 per gli studi di settore TD20U e TD32U, allegato n. 23 per lo studio di settore TD35U).
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci ed alle variabili di cui all'art. 3 del decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 6.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1, Lo studio di settore TD33U (Produzione di oreficeria e gioielleria), approvato con decreto ministeriale del 5 aprile 2006, e' in applicazione monitorata anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2008
Il vice ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 363
 
Allegati

----> Vedere allegato 1 da pag. 544 a pag. 561 <----

----> Vedere allegato 2 da pag. 562 a pag. 593 <----

----> Vedere allegato 3 da pag. 594 a pag. 626 <----

----> Vedere allegato 4 da pag. 627 a pag. 643 <----

----> Vedere allegato 5 da pag. 644 a pag. 661 <----

----> Vedere allegato 6 da pag. 662 a pag. 683 <----

----> Vedere allegato 7 da pag. 684 a pag. 701 <----

----> Vedere allegato 8 da pag. 702 a pag. 725 <----

----> Vedere allegato 9 da pag. 726 a pag. 740 <----

----> Vedere allegato 10 da pag. 741 a pag. 765 <----

----> Vedere allegato 11 da pag. 766 a pag. 784 <----

----> Vedere allegato 12 da pag. 785 a pag. 805 <----

----> Vedere allegato 13 da pag. 806 a pag. 825 <----

----> Vedere allegato 14 da pag. 826 a pag. 889 <----

----> Vedere allegato 15 da pag. 890 a pag. 935 <----

----> Vedere allegato 16 da pag. 936 a pag. 956 <----

----> Vedere allegato 17 da pag. 957 a pag. 976 <----

----> Vedere allegato 18 da pag. 977 a pag. 994 <----

----> Vedere allegato 19 da pag. 995 a pag. 1024 <----

----> Vedere allegato 20 da pag. 1025 a pag. 1052 <----

----> Vedere allegato 21 da pag. 1053 a pag. 1075 <----

----> Vedere allegato 22 alle pagg. 1076-1077 <----

----> Vedere allegato 23 alle pagg. 1078-1079 <----
 
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