Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 marzo 2008 |
Disposizioni inerenti la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007/2008 di cui al regolamento CE n. 1493/99. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti; Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione UE a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime; Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; Visto il regolamento CE n. 968/2007 della Commissione del 17 agosto 2007, relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2007/2008; Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999; Vista la decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007 che fissa, per la campagna 2007/2008, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio; Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000; Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 101,107 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007; Considerata l'opportunita' di procedere al riparto di dette risorse per il 50% sulla base del parametro storico della superficie vitata complessiva, cosi' come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 2005, e per il rimanente 50% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «numero di ettari ristrutturati» ed «numero di ettari assegnati» nel periodo 2004/2007; Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano; Considerata l'opportunita' di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfetari, all'interno del territorio di competenza, per permettere ai produttori di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni appartenenti all'obiettivo competitivita' e nelle regioni appartenenti all'obiettivo convergenza, definite dal richiamato regolamento CE n. 1083/2006; Tenuto conto che il predetto regolamento CE n. 968/2007 della Commissione limita l'applicazione del maggior contributo nei limiti del 75% dei costi ammissibili alle sole regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi; Considerato necessario assicurare la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000; Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle disponibilita' finanziarie e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento; Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2007/2008, e' necessario autorizzare le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi, nell'ordine del 20% delle rispettive assegnazioni, a titolo di «overbooking»; Considerato che l'entita' di detto «overbooking» potra' essere rivista, qualora se ne ravvisi la necessita' ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimita' della data fissata da AGEA coordinamento per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione; Considerato che le risorse finanziarie oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007-2008 devono essere obbligatoriamente utilizzate entro la data del 30 giugno 2008 e che, pertanto, e' necessario procedere al riparto dei fondi assegnati; Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2008, ha espresso la prevista intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2007-2008; Decreta: Art. 1. Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2007/2008, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1. |
| Art. 2. Qualora, per la campagna 2007/2008, le spese sostenute e da sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entita' dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro e non oltre il 31 marzo 2008. |
| Art. 3. 1. Per la sola campagna 2007/2008 e' autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente assegnata, come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da Agea coordinamento. 2. Qualora se ne ravvisi la necessita', il limite del 20% pro-regione puo' essere superato, alle condizioni che saranno stabilite in prossimita' della scadenza fissata da Agea per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione. |
| Art. 4. Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilita' finanziaria, a condizione che siano dichiarati ricevibili da Agea e dagli altri organismi pagatori, saranno soddisfatti a valere sulle risorse messe a disposizione per l'annualita' 2009, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'Agea e gli altri organismi pagatori emanano le opportune modalita' di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2008 Il Ministro: De Castro |
| Allegati
----> Vedere allegati alle pagg. 55-56 <---- |
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