Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 gennaio 2008 |
Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunita'. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 184 del 14 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunita'; A d o t t a il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunita'. Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce obblighi per l'installazione di sistemi per la visione indiretta nei veicoli delle categorie N2 ed N3 di cui all'allegato II, sezione A, punto 2, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, gia' immatricolati. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto si applica ai veicoli di categoria N2 ed N3 che non sono stati omologati, per tipo o per singolo esemplare, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni. 2. Il presente decreto non si applica: a) ai veicoli di categoria N2 ed N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000; b) ai veicoli di categoria N2 che abbiano una massa autorizzata totale massima che non supera le 7,5 tonnellate, nei quali e' impossibile installare uno specchio della categoria V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni: 1) nessuna parte dello specchio e' situata a meno di 2 m, con la possibilita' di applicare una tolleranza di + 10 cm, dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui e' regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile; e 2) lo specchio e' completamente visibile dal posto di guida; c) ai veicoli di categoria N2 ed N3 che sono soggetti a misure nazionali in vigore negli Stati membri della Comunita' europea che sono entrate in vigore prima delle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni, e impongono il montaggio, dal lato del passeggero, di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilita' totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva. |
| Art. 3. 1. A decorrere dal 1° aprile 2009 tutti i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, debbono essere muniti, dal lato passeggeri, di specchi grandangolari e di accostamento conformi a quanto prescritto rispettivamente per gli specchi di categoria IV e V dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni. 2. In deroga al comma 1, le prescrizioni del presente decreto sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati, dal lato del passeggero, di specchi grandangolari e di accostamento la cui combinazione di campi di visibilita' copre almeno il 95% del campo di visibilita' totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV ed almeno l'85% del campo di visibilita' totale a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni. 3. I veicoli di cui all'art. 2 che, a causa della mancanza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili, non possono essere dotati di specchi conformi ai criteri di cui ai commi 1 e 2 possono essere dotati di specchi supplementari e/o di altri dispositivi di visione indiretta, purche' la combinazione di tali dispositivi copra non meno del 95% del campo di visibilita' a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e non meno dell'85% del campo di visibilita' a livello del suolo di uno specchio di categoria V ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, e successive modificazioni. 4. Entro il 1° ottobre 2008 il Ministero dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, le disposizioni affinche' sia garantita la conformita' ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 e stabilisce lo strumento con il quale possa essere dimostrato che i veicoli sono stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni del presente decreto. 5. Il Ministero dei trasporti trasmette alla Commissione europea l'elenco delle soluzioni tecniche conformi alle disposizioni del presente articolo. La Commissione europea mette a disposizione del pubblico di tutti gli Stati membri tali informazioni notificate mediante sito internet o qualsiasi altro mezzo appropriato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2008 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 145 |
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