Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 gennaio 2008
Lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus). Recepimento della direttiva della Commissione 2006/56/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus)ยป;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni;
Vista la direttiva della Commissione 2006/56/CE del 12 giugno 2006, che modifica gli allegati della direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione 2006/56/CE del 12 giugno 2006 sopracitata e di predisporre un testo coordinato con la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 novembre 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a
1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2006/56/CE della Commissione del 12 giugno 2006, che modifica la direttiva 93/85/CEE del Consiglio concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.
2. Il presente decreto stabilisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta obbligatoria contro l'organismo nocivo Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, agente del marciume anulare della patata.
3. La lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (d'ora in avanti indicato come organismo nocivo"), consiste nell'attuazione di interventi atti a:
a) localizzare l'organismo nocivo;
b) prevenire la comparsa e la disseminazione dell'organismo nocivo;
c) impedire la diffusione ed adottare idonee misure di eradicazione dell'organismo nocivo.
 
Art. 2.
Monitoraggio ufficiale
1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza dell'organismo nocivo su tuberi e, se del caso, su piante di patata (Solanum tuberosum L.). nel corso degli accertamenti si prelevano campioni di tuberi-seme e di tuberi di patata destinati ad altri usi, preferibilmente da partite immagazzinate, sottoponendoli a prove di laboratorio utilizzando il metodo di cui all'allegato I, per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo. Se del caso, possono inoltre effettuare su altri campioni un'ispezione visiva.
2. Nel caso di piante, gli accertamenti di cui al comma precedente devono essere effettuati con metodi idonei e i campioni devono essere sottoposti alle opportune prove ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale.
3. Il servizio fitosanitario centrale definisce le modalita' di campionamento in base a fondati principi scientifici e statistici e ai dati biologici relativi all'organismo nocivo, tenendo conto altresi' dei sistemi regionali di produzione delle patate.
4. Il numero dei campionamenti effettuati e i risultati di detti accertamenti devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro la fine di ogni anno solare.
 
Art. 3.
Denuncia obbligatoria
1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza dell'organismo nocivo, ne da' comunicazione immediata al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che informa prontamente il servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 4.
Casi sospetti
In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede a effettuare prove di laboratorio ufficiali utilizzando il metodo di cui all'allegato I e secondo quanto disposto nell'allegato II, punto 1, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato II, punto 2.
2. Per i casi sospetti di cui al primo comma, nei quali siano stati individuati sintomi visivi della malattia, oppure sia risultata positiva una prova di immunofluorescenza quale specificata nell'allegato I, o un'altra prova idonea, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in attesa dei risultati delle analisi:
a) vietano il movimento di tutte le partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che non avvenga sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali stessi e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione dell'organismo nocivo;
b) svolgono indagini per risalire all'origine della sospetta presenza;
c) adottano altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, onde scongiurare la disseminazione dell'organismo nocivo. Tali provvedimenti possono comprendere in particolare il controllo ufficiale del trasporto di tutti gli altri tuberi o piante che coinvolgono qualsiasi impianto associato alla manifestazione sospetta.
 
Art. 5.
Casi accertati
1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione di tuberi, piante o parti di piante, i servizi fitosanitari regionali sulla base di fondati principi scientifici, dei dati biologici relativi all'organismo nocivo e dei sistemi particolari di produzione, lavorazione e commercializzazione regionali:
a) dichiarano contaminati i tuberi o le piante, una spedizione o una partita, i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, da cui e' stato prelevato il campione e, se del caso, il luogo o i luoghi di produzione e l'appezzamento o gli appezzamenti dove sono stati raccolti i tuberi o le piante;
b) determinano, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 1, l'entita' della contaminazione probabile avvenuta tramite contatto prima o dopo la raccolta o attraverso un nesso tra il ciclo produttivo e la contaminazione dichiarata;
c) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui alla lettera a), alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile di cui alla lettera b) e alla potenziale disseminazione dell'organismo nocivo, tenuto conto delle disposizioni dell'allegato III, punto 2.
 
Art. 6.
Prove di laboratorio
1. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, se dei tuberi o delle piante sono stati dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), le prove di cui all'art. 4, primo comma, vanno effettuate anche su scorte di patate che hanno una relazione clonale con quelle contaminate.
2. Le prove sono eseguite sul numero di tuberi o piante necessario per stabilire l'origine probabile dell'infezione e l'entita' della contaminazione, preferibilmente secondo il grado di rischio.
3. Una volta effettuate le prove si procede, se del caso, a una nuova dichiarazione di contaminazione, alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile e alla delimitazione di una zona, ai sensi dell'art. 5.
 
Art. 7.
Interventi fitosanitari
1. I servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora di tuberi o piante:
a) dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), e dispongono che essi, sotto il loro controllo, siano distrutti o siano altrimenti eliminati nel quadro di interventi sotto controllo ufficiale, secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 1, sempre che sia stata accertata l'inesistenza di rischi identificabili di disseminazione dell'organismo nocivo;
b) ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, lettere a) e b), e, fermo restando i risultati delle prove di cui all'art. 6, per le scorte di piante in relazione clonale, provvedono affinche', sotto il loro controllo, detti tuberi o piante siano destinati a un'utilizzazione idonea o vengano eliminati secondo quanto disposto nell'allegato IV, punto 2, in condizioni tali da escludere qualsiasi rischio identificabile di disseminazione dell'organismo nocivo.
2. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i mezzi di trasporto, il magazzino o relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali d'imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, primo e secondo alinea, siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati secondo metodi adeguati di cui all'allegato IV, punto 3. Dopo la disinfezione, gli oggetti suindicati non sono piu' considerati contaminati.
3. Fatte salve le misure messe in atto a norma del primo e secondo comma del presente articolo, i servizi fitosanitari regionali prescrivono una serie di interventi, cosi' come specificati nell'allegato IV, punto 4, da attuare nella zona delimitata ai sensi dell'art. 5.
 
Art. 8.
Interventi su tuberi seme di patata
1. I tuberi seme di patata devono essere conformi ai requisiti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e derivare direttamente da materiali ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato nel quale sono risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o eseguite sotto il controllo ufficiale, utilizzando il metodo di cui all'allegato I.
2. Dette prove sono eseguite:
a) sulle piante del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca una produzione di tuberi seme di patata;
b) sulle piante del materiale clonale di partenza o su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, negli altri casi.
 
Art. 9.
D i v i e t i
1. E' vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo.
 
Art. 10.
D e r o g h e
1. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.
 
Art. 11.
Interventi supplementari
1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. Le misure addizionali previste dal primo comma possono comprendere anche l'obbligo di messa a dimora dei soli tuberi-seme di patate ufficialmente certificati o ufficialmente controllati per l'osservanza delle pertinenti norme fitosanitarie. Cio' si applica in particolare qualora gli agricoltori siano autorizzati ad utilizzare, nella loro azienda, tuberi seme di patate ottenute dal loro proprio raccolto e quando siano messi a dimora tuberi seme di produzione propria.
3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate agli altri servizi fitosanitari regionali e al servizio fitosanitario centrale, che provvedera' ad informare la Commissione UE.
 
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi del presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 13.
Abrogazioni
1. Il decreto 31 gennaio 1996, citato nelle premesse, e abrogato.
2. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 173
 
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