Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 febbraio 2008
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vincare», registrato al n. 11948.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio VII
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettature dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2003 dall'Impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi n. 12, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Vincare» contenente le sostanze attive benthiavalicarb isopropyl e folpet;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 10 gennaio 2003 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del 26 aprile 2007 relativo all'inclusione della sostanza attiva folpet nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007;
Vista la lettera con la quale la societa' Makhteshim Chemical Works Ltd., titolare del fascicolo valutato positivamente in sede comunitaria ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva folpet nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed avente, pertanto, i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 194/1995, ha concesso alla Irvita Plant Protection N.V. l'accesso ai dati contenuti in detto fascicolo, a supporto della domanda di registrazione del prodotto di cui trattasi;
Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2007 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario in questione;
Ritenuto di poter rilasciare autorizzazione provvisoria e limitare la validita' della stessa al tempo determinato in anni tre a decorrere dalla data del presente decreto;
Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2007 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre, l'impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede in Pos Cabai Office Park, Unit 13 - Curacao (Antille Olandesi), rappresentanta in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi n. 12 e' autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VINCARE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl in allegato I della direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione.
Per la sostanza attiva benthiavalicarb isopropyl sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati | Limiti massimi di residui (*)
all'alimentazione | (mg/kg) ===================================================================== Vite..... | uve: 0,2 ---------------------------------------------------------------------
| vino: 0,2 --------------------------------------------------------------------- Pomodoro.... | 0,3

(*) Definizione del residuo: benthiavalicarb isopropyl. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g -250-500 e kg 1-5-10-20-25.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd con sede in P.O.B. 60 - Beer-Sheva 84100 - Israele.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11948.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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