Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. 8
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008), coordinato con la legge di conversione 13 marzo 2008, n. 45, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3).

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ((assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.))
3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ((Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.))
4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'art. 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ((assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,)) disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.
((6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».))


Riferimenti normativi:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007. La tabella C prevede
gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.
- Il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 57 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, e' il seguente:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.
(Omissis).
56. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna
pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo'
stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso
siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale
dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il testo degli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4,
commi 2 e 3-bis del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della
popolazione irachena», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 19 agosto 2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
(Omissis).
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Iraq per fini
umanitari.».
 
Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonche' all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 275.710 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', ((anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario puo' impiegare fino a quattro unita' di supporto)) da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
9. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
((11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo.))
Riferimenti normativi:
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante
«Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
- Il testo degli articoli 171 e 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, e' il seguente:
«Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella
A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo degli alloggi e dei
servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie
specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
destinati a prestare servizio nello stesso ufficio
all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.».
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali). - Ai componenti delle delegazioni
diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su parere della commissione di cui all'art. 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui
all'art. 171-bis. Il trattamento economico complessivo e'
comunque non superiore a quello che il personale di analogo
rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e'
istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
- Per gli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 5, e 4, commi 2 e
3-bis del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1. Il testo dell'art. 2,
comma 2, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, e' il
seguente:
«Art. 2 (Organizzazione della missione). - (Omissis).
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale
13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
- Il testo dell'art. 2, comma 14 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 2007, n. 38, recante «Proroga della
partecipazione italiana a missioni umanitarie e
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e' il seguente:
«Art. 2 (Missione umanitaria, di stabilizzazione e
ricostruzione in Iraq). - (Omissis).
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo
svolgimento in Italia del corso di formazione per
magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero
della giustizia, nell'ambito della missione integrata
dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'art.
1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura
delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle
spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura
delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi
didattici.».
 
Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD dell'Unione europea in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
13. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.
14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
17. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European Union Planning Team (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.
((27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti.))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3, commi da 1 a 17 del citato
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, e' il seguente:
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di
euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del
contingente militare italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 2 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione in Afghanistan, denominata International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 2, comma 3, della
legge 4 agosto 2006, n. 247.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per
la proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all'art. 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal
Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), in
Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'art. 2, comma 6, della legge
n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 2, comma 9, della legge n.
247 del 2006.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nella regione del Darfur in Sudan, gia' denominata
AMIS II, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 247
del 2006.
9. (Omissis).
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 2,
comma 14, della legge n. 247 del 2006.
11. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e'
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000
per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e
di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le
finalita' di cui al presente comma il Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'art. 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'art. 2,
comma 16, della legge n. 247 del 2006.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2,
comma 17, della legge n. 247 del 2006.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la
proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 247
del 2006.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata
EUPM, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 247 del
2006.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'art. 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.».
- Il testo dell'art. 9, commi da 1 a 9 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190
del 17 agosto 2007, e' il seguente:
«Art. 9 (Partecipazione italiana a missioni
internazionali). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal
1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale
militare alla missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata
Integrated Police Unit (IPU). L'indennita' di missione e
l'indennita' di impiego operativo sono corrisposte nella
misura di cui all'art. 4, commi 1, lettera a), e 4, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la
partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,
denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune
2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007.
L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui
all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
3. (Omissis).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle
missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in
Kosovo. L'indennita' di missione e' corrisposta nella
misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla
lettera a) dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la
partecipazione di personale della Guardia di finanza alla
missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan.
L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la
partecipazione di personale della Guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennita' di
missione e' corrisposta nella misura di cui all'art. 4,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472
per la partecipazione del personale della Guardia di
finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito
della missione denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'art. 3, comma 14, del decreto-legge n.
4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella
misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro
1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia
di finanza alla missione in Afghanistan, denominata
International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la
partecipazione di magistrati e personale amministrativo del
Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione
europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per
la partecipazione alla missione non rientrano nel numero
complessivo previsto dall'art. 3 della legge 13 febbraio
2001, n. 48.».
 
Art. 4.

Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL AFGHANISTAN, nonche' al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul ((e quella di Herat;))
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonche' al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania, ((nei Paesi dell'area balcanica e in Libia)) si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonche' al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate ((in servizio e per causa di servizio)) durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata, ((a decorrere dall'anno 2008,)) la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale.

Riferimenti normativi:
- Per i riferimenti al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, si vedano i riferimenti all'art. 1.
- Il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale», pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, e' il
seguente:
«Art. 28 (Diarie per missioni all'estero). - 1. Le
diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B
allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n.
642, recante «Trattamento economico del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato
isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze
militari ovvero presso enti, comandi od organismi
internazionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 29 luglio 1961, e' il seguente:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Il testo dell'art. 2, primo comma della legge
23 marzo 1983, n. 78, recante «Aggiornamento della legge
5 maggio 1976, n. 187», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 85 del 28 marzo 1983, e' il seguente:
«Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - Al
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3,
4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle
misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli
allievi delle accademie militari e per i graduati e i
militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati.».
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 9 maggio 1974, e' il seguente:
«Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa).
- Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo
stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti
militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato
di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia
di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e
del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il testo dell'art. 51, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, e' il
seguente:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1-5. (Omissis).
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- Il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n
113, recante «Stato degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954,
e' il seguente:
«Art. 64. - La categoria della riserva di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».
- Il testo degli articoli 21 e 25, come modificato dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, e dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001, e' il seguente:
«Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i
cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il
processo di trasformazione dello strumento militare in
professionale.».
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine
dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento del Corpo della guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 23 agosto
2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa
in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto
2004, e' il seguente:
«Art. 23 (Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica). - (Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre
2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente
determinate con il decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla
tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e
dalla tabella C allegata alla presente legge.».
- Il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e
13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
recante «Disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 27 febbraio 2002, e' il seguente:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
 
Art. 5.

Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere a), b), c)
e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002, e' il seguente:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1-2. (Omissis).
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e) (omissis);
f) (omissis).
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
Art. 6.

Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2 del citato
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' il
seguente:
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 
Art. 7.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'art. 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno ((2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,)) si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro ((per l'anno 2008,)) ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro ((per l'anno 2008,)) a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
((b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ((iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 31 dicembre 2007, e' il seguente:
«Art. 1 (Proroga di autorizzazioni di spesa per le
missioni internazionali). - 1. E' prorogato al 31 gennaio
2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in
scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le
amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una
spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e
comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di
euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario finanziamento, nell'ambito del programma
«Missioni militari di pace». Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni
di cui al presente comma si applica l'art. 5 del
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2006, e' il seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Per i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo degli articoli 7, 11, comma 3, lettera
i-quater, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, e' il
seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
Art. 8.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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