L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto una riforma generale della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per questi ultimi di assumere la veste di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia (intermediari finanziari ex art. 107 TUB e banche di garanzia collettiva). Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 e' stata definita la soglia (75 milioni di euro), in termini di volume di attivita' finanziaria, oltre la quale i confidi sono tenuti a presentare istanza di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB e sono state definite le modalita' per la gestione della fase di prima applicazione della nuova normativa. Con il presente aggiornamento alla Circolare in oggetto, viene emanata la normativa di vigilanza per i confidi che si iscrivono nell'elenco speciale. In particolare, sono definite le voci di bilancio da prendere in considerazione per determinare il «volume di attivita' finanziaria» rilevante per l'iscrizione nell'elenco speciale; stabiliti i criteri per determinare la «prevalenza» dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; indicate le norme previste per gli altri intermediari finanziari dell'elenco speciale applicabili ai confidi, ivi incluse quelle relative alla vigilanza prudenziale. Per quanto riguarda il criterio per la determinazione della nozione di «prevalenza», questo si basa su due limiti che i confidi dovranno entrambi rispettare: (i) il primo, di natura reddituale, stabilisce che i ricavi derivanti dall'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e dalle attivita' ad essa connesse e strumentali devono rappresentare piu' del 50% del totale dei ricavi; (ii) il secondo, di natura dimensionale, stabilisce che l'ammontare dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi deve rappresentare piu' del 50% del totale delle attivita' (definite come la somma delle attivita' di bilancio e delle garanzie e impegni rilasciati dal confidi vigilato). Relativamente alle attivita' esercitabili in via residuale, viene fissata una soglia massima pari al 20% del totale delle attivita'. Con riguardo alla normativa prudenziale, viene precisato che il requisito patrimoniale relativo alle garanzie fornite per le quali i confidi costituiscono un «fondo monetario» presso l'intermediario finanziatore e' pari all'ammontare del «fondo monetario» stesso, qualora rappresenti la massima perdita potenziale. A tal fine e' necessario che la convenzione con il soggetto finanziatore stabilisca in modo certo che il confidi e' tenuto a fornire garanzie nei limiti del «fondo monetario». Nella fase di prima applicazione della normativa, i confidi che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro (1), ma non rispettino i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia (cfr. Sezione II, paragrafo 3, punti 3 e 4 del presente aggiornamento) sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Decorso tale termine, i confidi che non rispettano i predetti requisiti sono tenuti a ricondurre, nei successivi 18 mesi, il volume di attivita' finanziaria al di sotto della soglia di 75 milioni di euro. Le presenti disposizioni, che costituiscono un nuovo capitolo (denominato con il numero XIII della Parte I) della Circolare in oggetto, entrano in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni in questione saranno pubblicate nel sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it). (1) Verificato sulla base delle ultime evidenze contabili disponibili. Il Governatore: Draghi
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