Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 febbraio 2008 |
Bando per progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC - secondo le procedure di cui all'articolo 6 del decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE della ricerca Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e ricerca; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006); Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB; Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004; Visto il decreto ministeriale prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB); Visto il decreto ministeriale prot. n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalita' ivi indicate destinando, tra l'altro, risorse per Euro 45.500.000,00 (rif. art. 2) al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, sul capitolo 7256 relativo al FIRB; Visto il decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma di Euro 45.045.000,00 per progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, (al netto della quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio); Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, che ha disposto, tra l'altro, di destinare Euro 30.000.000,00 al finanziamento del programma italiano IDEAS-FIRB, riconducibile al programma gestito dall'European research council (di seguito denominato ERC) IDEAS Starting independent researcher grant ed in affiancamento ad esso, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, coordinati da giovani ricercatori anche non strutturati presso universita' ed enti di ricerca; Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, all'art. 2 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle previste risorse, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;
Decreta: Art. 1.
Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalita' di intervento 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro i progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC (Programma strategico FIRB-IDEAS). 2. La domanda di finanziamento puo' essere presentata, in via esclusiva, dai soli soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma precedente. 3. Potranno essere considerate come ammissibili esclusivamente le domande relative a progetti di ricerca di base che individuino, come coordinatore, un ricercatore che abbia presentato domanda di finanziamento nel Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC, e che risultino di fatto (a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 4, e fatti salvi gli adeguamenti che dovessero risultare necessari per il rispetto del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 e per la necessita' di prevedere esclusivamente unita' di ricerca afferenti ad organismi di ricerca nazionali) l'effettiva trasposizione in sede FIRB del relativo progetto IDEAS proposto dallo stesso ricercatore. 4. Il coordinatore di progetto, in sede di presentazione della domanda, dovra' impegnarsi a completare le attivita' di progetto presso il soggetto proponente di cui al comma 2, anche in caso di successivo trasferimento ad altro ente o altra universita' nazionale. 5. Saranno avviati alla fase di cui al successivo art. 4 esclusivamente quei progetti che, rispondendo ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte dell'ERC, al termine di tutte le fasi di valutazione, ma non siano risultati beneficiari di contributi da parte dello stesso ERC. L'eventuale assegnazione di contributi da parte dell'ERC sul Progetto IDEAS riconducibile al progetto FIRB, esaurendo le necessita' di finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto, comporta pertanto l'automatica esclusione del progetto FIRB dalla fase di selezione di cui al successivo art. 4 e dall'eventuale finanziamento a carico del FIRB. 6. Il finanziamento del FIRB sara' pari al 70% dei costi ammissibili elencati all'art. 4 del decreto ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso decreto ministeriale, sono interamente a carico del FIRB. 7. Non saranno in alcun caso riconosciuti contributi a favore di unita' di ricerca appartenenti ad istituzioni accademiche o scientifiche straniere o la cui sede operativa risulti ubicata al di fuori del territorio nazionale. L'eventuale trasferimento del coordinatore di progetto presso uno degli enti o delle sedi sopra indicate comportera' l'automatica interruzione del progetto ed il recupero da parte del MUR delle somme eventualmente anticipate e non ancora spese al momento dell'interruzione. |
| Art. 2.
Disponibilita' finanziarie 1. L'importo di 30 milioni di euro, destinato al finanziamento del Programma Strategico FIRB-IDEAS e' riferito per intero agli stessi obiettivi del Programma IDEAS - Starting independent researcher grant dell'ERC, senza vincoli percentuali sulle relative aree tematiche. 2. Il finanziamento relativo ad ogni progetto approvato dovra' risultare peraltro compreso tra 0.5 e 2 milioni di euro. |
| Art. 3.
Formulazione delle proposte ed ulteriori requisiti 1. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 dell'art. 2, i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le ore 17 del 21 aprile 2008 e secondo le modalita' di cui al successivo art. 5, le proprie proposte. 2. I progetti potranno prevedere la partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, purche': a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale; b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2; ovvero: c) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese; d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale. 3. Ciascuna unita' di ricerca potra' partecipare ad una sola proposta progettuale, e dovra' afferire a soggetti giuridici pubblici o privati, aventi sede operativa nel territorio nazionale. 4. Ogni proposta progettuale dovra' prevedere l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale (ivi compreso, eventualmente, il ricercatore avente il ruolo di coordinatore), come specificato all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sara' a totale carico del MUR. |
| Art. 4.
Selezione delle proposte e parametri di valutazione 1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MUR si avvarra' della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle domande (in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'art. 1, comma 3, del presente bando), effettuera' la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica (secondo quanto illustrato nei commi 2 e 3 seguenti), e proporra' al MUR la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento. 2. La selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (a. innovativita' della metodologia proposta; b. rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi; c. rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti; d. collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale; e. potenzialita' di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali; f. integrazione tra attivita' di ricerca e di alta formazione; g. partenariato pubblico-privato; h. coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale; i. risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale). 3. In particolare, acquisita la valutazione dell'ERC (incentrata essenzialmente su aspetti inglobanti i criteri di cui ai punti a, b, c, i del comma precedente), ed il relativo punteggio complessivo, la Commissione FIRB procedera' alla valutazione degli ulteriori parametri (punti d, e, f, g, h del comma precedente), per ciascuno dei quali disporra' fino ad un massimo di 5 punti. Il punteggio complessivo della Commissione si sommera' al punteggio complessivo dell'ERC ai fini della formazione della graduatoria definitiva. 4. Saranno comunque considerati non idonei al finanziamento i progetti per i quali il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione FIRB risulti inferiore a 15 punti. 5. Per i restanti progetti il MUR adottera' la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria definitiva. 6. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali. |
| Art. 5.
Indicazioni operative 1. I progetti di cui al presente decreto dovranno essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://sitofirb. cineca.it 2. Il predetto servizio consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate (unitamente a copia conforme del corrispondente progetto IDEAS ed all'impegno del legale rappresentante del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, in caso di finanziamento, al conferimento di apposito incarico di coordinamento al giovane ricercatore di cui allo stesso art. 1, comma 3) entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) - Direzione generale della rcerca - Ufficio IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1. 4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto. 5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MUR stesso. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2008 Il direttore generale: Criscuoli |
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