Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3661).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia limitatamente ai territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007 e n. 3631 del 23 novembre 2007;
Vista la nota del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre 2008, lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, e, da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3528 del 30 giugno 2006, nonche' le note del 16 gennaio e 26 febbraio 2008 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre 2008, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3327 del 7 novembre 2003, e, da ultimo, l'ordinanza di protezione civile n. 3538 del 28 luglio 2006, nonche' la nota del 21 gennaio 2008 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della regione Siciliana;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18 ottobre 2007, art. 13, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione»;
Vista la nota del 18 gennaio 2008 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Stra' nel comune di La Spezia nonche' la nota del 27 febbraio 2008 del Presidente della regione Liguria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, nonche' la nota del Commissario delegato del 13 febbraio 2008;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3631 del 23 novembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del 16 febbraio 2008 del Sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 7 marzo 2008 del Sindaco di Buguggiate in provincia di Varese;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:
Art. 1 .
1. A decorrere dal 1° maggio 2008, il prefetto Fausto Gianni subentra al prefetto Dionisio Spoliti nell'incarico di Commissario delegato per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel territorio dell'isola di Lampedusa ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476/2005.
2. Al fine di consentire la prosecuzione dei necessari interventi strutturali di carattere straordinario di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476/2005, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato ad assegnare al comune di Lampedusa un ulteriore contributo straordinario pari ad euro 500.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, di quelle di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006 ed all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3576/2007, nonche' di quelle comunque necessarie a garantire l'azione di contrasto del contesto emergenziale in rassegna, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2008, anche in deroga all'art. 22, commi 19 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245. A tal fine il Ministro dell'interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
4. Per far fronte all'incremento delle domande di asilo conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad adottare le iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie ad assicurare una maggiore funzionalita' dei servizi di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo e dei titolari dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, anche in deroga alle procedure di cui al comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
 
Art. 2.
1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei Centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2008, i termini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3327/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334/2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato d'emergenza.
 
Art. 3.
1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della regione Siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 marzo 2008 citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato fino al termine dello stato d'emergenza.
 
Art. 4.
1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticita' ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, il dott. Luigi Piscopo ed il Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia e Liguria, sono confermati, fino al 30 giugno 2008, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore.
 
Art. 5.
1. Al Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3654 del 1° febbraio 2008, in ragione delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto di criticita' in atto nel territorio della regione Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, e' riconosciuto il compenso previsto dall'art. 15, comma 7, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 6.
1. Per consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie ad assicurare la sicurezza e l'incolumita' dei cittadini italiani che ogni anno si recano nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assegnare all'Ambasciata Italiana ubicata nella citta' del Il Cairo in Egitto la somma di euro 100.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.
2. A conclusione delle iniziative poste in essere ai sensi del comma 1 l'Ambasciata italiana trasmette un'apposita relazione illustrativa.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' istituire, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un'apposita struttura di supporto in loco.
 
Art. 7.
1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 le parole «venti unita' di personale» sono sostituite con le parole «dieci unita' di personale».
2. All'art. 3, comma 4, della predetta ordinanza le parole «di cui ai commi 3 e 8» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 3 e 7».
3. Il comma 7 dell'art. 3 della medesima ordinanza e' cosi' sostituito: «7. Con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Commissario delegato, ai soggetti attuatori, uno con funzioni vicarie, e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, da determinarsi entro i limiti del trattamento economico mensile corrisposto ai dirigenti di prima fascia della regione Calabria».
4. Dopo il comma 9 dell'art. 3 della medesima ordinanza sono aggiunti i seguenti commi:
«10. Con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario delegato e' istituito un gruppo tecnico-amministrativo di supporto unitario alle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza da parte del Commissario stesso e dei soggetti attuatori, composto da cinque membri con specifiche esperienze nei settori dell'ingegneria strutturale, clinica ed impiantistica, nonche' in materia amministrativa ed economica. Il predetto gruppo di lavoro puo' operare, anche in una configurazione ridotta, quale commissione di collaudo in relazione alle opere che saranno indicate nel relativo atto istitutivo. Con il medesimo atto sono altresi' stabiliti i compensi dei componenti del gruppo di lavoro, che ove del caso verranno portati in detrazione rispetto a quelli spettanti come collaudatori.
11. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione prefigurati all'art. 1, comma 3, e in un'ottica di contenimento degli oneri di gestione, le incombenze di natura amministrativa e contabile di cui al presente articolo sono assicurate dai competenti uffici regionali.».
5. Il comma 3 dell'art. 4 della medesima ordinanza e' sostituito dal seguente: «3. A seguito della positiva valutazione di ciascun progetto da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3, che tiene luogo di ogni altro parere, approvazione ed intesa, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono corrispondentemente trasferite in unica soluzione, su richiesta del Commissario delegato, su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario stesso, all'uopo istituita, che puo' provvedere al trasferimento ai soggetti attuatori in relazione alle attivita' agli stessi attribuite, in deroga alle norme in materia di contabilita' speciale.».
 
Art. 8.
1. Per assicurare l'operativita' della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3631 del 23 novembre 2007, il dott. Alfredo Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne esercita le funzioni di segretario tecnico e il dott. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», ne esercita le funzioni di segretario scientifico.
 
Art. 9.
1. Al fine di favorire opportunita' di formazione e sviluppo di capacita' di gestione di situazioni complesse il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a bandire una selezione, per titoli ed esami orale, per l'assunzione con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre 2009, di dieci unita' di personale di eta' non superiore a 35 anni in possesso di titolo di laurea in discipline attinenti alle attivita' che il Dipartimento promuove e svolge in ambito istituzionale.
 
Art. 10.
1. In considerazione del protrarsi della particolare situazione di criticita' finanziaria in atto nel comune di S. Giuliano di Puglia in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 citato in premessa, il Sindaco del medesimo comune e' autorizzato ad utilizzare, a copertura delle minori entrate di bilancio, la somma di euro 226.709,80 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti.
 
Art. 11.
1. Nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime il Sindaco di Lampedusa e' nominato soggetto attuatore per provvedere al completamento dell'area per lo stoccaggio dei relitti e delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati che approdano nell'isola, ubicata in localita' Taccio Vecchio.
2. Il medesimo soggetto attuatore provvede altresi' all'adozione dei provvedimenti finalizzati alla demolizione dei suddetti natanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 500.000,00 si provvede a carico dell'art. 25, comma 2-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore predispone un apposito piano da sottoporre all'approvazione del Commissario delegato.
5. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3350 del 16 aprile 2004 e' cosi' sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di sei unita' di personale anche militare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso, anche in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita».
 
Art. 12.
1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che si terra' nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del mondo di ciclismo su strada 2008», il Sindaco del comune di Buguggiate, in provincia di Varese, puo' autorizzare il personale del medesimo comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto regioni - autonomie locali dal 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale.
 
Art. 13.
1. In relazione all'urgenza derivante dalle molteplici emergenze in atto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a conferire l'incarico di responsabile dell'ufficio gestione delle emergenze di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006 in deroga alle procedure di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2008
Il Presidente: Prodi
 
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