Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
CIRCOLARE 8 marzo 2008, n. 557 |
Etichettatura dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S. e declassificati. |
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Ai Prefetti della Repubblica Ai Questori della Repubblica Al Commissario del Governo per la provincia di Trento Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza All'Agenzia delle dogane Con circolari n. 557/PAS.12664.XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005 e 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006, e' stato richiamato il principio di corretta etichettatura degli artifizi pirotecnici di qualsiasi tipo, a mente delle normative vigenti in materia di prodotti destinati al consumo. A tale proposito, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6235/07 del 27 novembre 2007, ha confermato l'impostazione generale dell'amministrazione con annullamento conseguente di una difforme decisione sospensiva del T.A.R. Lombardia, affermando che: «l'obbligo di etichettatura dei prodotti pirotecnici e' sancito, oltre che da specifiche disposizioni comunitarie, dalle norme nazionali generali in materia di tutela della pubblica sicurezza e del consumatore». In tal senso il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente sul piano cautelare «l'esigenza di tutela dell'incolumita' individuale e collettiva» che questa amministrazione ha inteso perseguire con le richiamate circolari. Tanto premesso, anche tenuto conto dei principi sanciti dalla direttiva comunitaria 2007/23/CE di armonizzazione delle normative sui pirotecnici, si deve, altresi', rammentare che gia' sulla base della normativa vigente e' obbligatoria una completa e puntuale etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo (compresi quelli cosiddetti declassificati, ai sensi del decretoministeriale 4 aprile 1973, specifico oggetto della pronunzia del Consiglio di Stato) la quale, oltre ad essere ben leggibile, deve necessariamente riportare, tra gli elementi indispensabili ai sensi sia della normativa sulla sicurezza generale dei prodotti sia del T.U.L.P.S., complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso ed il peso netto della massa dei materiali attivi. A cio' si aggiunga che la corretta etichettatura dei prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo corrisponde anche ai cogenti principi fissati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della salute dei lavoratori, tenendo conto delle manipolazioni che, dalla produzione al consumo finale, sono subite dai prodotti stessi in ragione della sicurezza di stoccaggio, trasporto ed impiego. Ove, tuttavia, sul mercato, in conseguenza delle sopra richiamate vicende, fossero ancora presenti prodotti regolarmente declassificati ed immessi in circolazione con un'etichetta che non ricomprenda il peso netto della massa attiva, tale indicazione - al pari di ogni altra che il costruttore/importatore dovesse apporre per integrare conseguentemente le istruzioni per un uso sicuro e per adempiere alle altre normative in vigore - potra' essere aggiunta, per il solo anno in corso e limitatamente al solo smaltimento delle scorte presenti in magazzino, con etichette adesive chiare e leggibili poste sull'unita' minima di vendita dei prodotti stessi. E', dunque, da escludersi tassativamente la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici privi delle informazioni necessarie per la sicurezza del consumatore e per la tracciabilita' degli stessi. In tale senso, i signori prefetti, ove non abbiano gia' in passato provveduto, sono pregati di integrare conseguentemente con puntuali prescrizioni le licenze di produzione, importazione, deposito, vendita e trasporto di materiali pirotecnici di IV e V categoria. Ancor piu' attenta vigilanza dovra' essere esercitata, anche sollecitando la collaborazione delle categoria di operatori costituenti la filiera commerciale dei pirotecnici, per quei prodotti «declassificati» la cui importazione o trasferimento comunitario non sono attualmente assoggettati ad autorizzazioni di polizia, a mente delle sopra richiamate disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1973. Roma, 8 marzo 2008 Il capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Manganelli |
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