Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2007
Progetti a favore dei distretti industriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, inserendo i commi 371-bis e 371-ter all'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto, e ha altresi' previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio e i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche nazionali per sostenere la competitivita' dei distretti industriali ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34;
Ritenuto di dover individuare i progetti regionali e quelli di carattere nazionale da ammettere al beneficio di cui al citato comma 890 della legge n. 296 del 2006;
Ritenuto di dover procedere a individuare l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'annualita' 2007 per il cofinanziamento dei citati progetti regionali ed per il finanziamento dei progetti di carattere nazionale, nel rispetto del predetto onere massimo pari a 50 milioni di euro;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse destinate al cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che nella seduta del 20 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
Obiettivi e caratteristiche
dei progetti regionali e nazionali
1. I progetti regionali ammissibili al cofinanziamento di cui al presente decreto devono riguardare interventi a favore dei distretti produttivi, che ne rafforzino il sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per filiera, nei seguenti ambiti:
a) attivita' di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e universita', centri di ricerca e trasferimento tecnologica, parchi scientifici;
b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;
d) interventi mirati al risparmio energetico e all'utilizzo di energia pulita;
e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all'intero sistema distrettuale;
f) forme di collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la presenza sui mercati internazionali.
2. I progetti di carattere nazionale, attuati dal Ministero dello sviluppo economico anche attraverso altri soggetti, con eventuale onere a carico delle risorse relative ai progetti medesimi, sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali dirette a sviluppare collegamenti e servizi di supporto ai distretti e alle imprese appartenenti ai distretti, in particolare mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonche' alla promozione e allo sviluppo del modello distrettuale e alla realizzazione di forme di collaborazione fra distretti in un ambito multiregionale.
3. Qualora, nell'attuazione dei progetti siano previsti interventi costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, questi devono rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 2.
Modalita' e termini di presentazione dei progetti
1. Ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentano al Ministero dello sviluppo, Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita', i progetti che intendono attuare.
2. I progetti regionali di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere:
a) le motivazioni degli interventi proposti e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico nel quale saranno realizzati;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
c) la descrizione delle singole azioni proposte, con l'indicazione della forma dell'intervento e dei soggetti beneficiari;
d) i risultati attesi;
e) i tempi di attuazione;
i) gli aspetti finanziari, con il piano di copertura di ciascun intervento proposto.
3. Nell'ambito dei progetti regionali di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Nel caso in cui gli interventi siano costituiti da regimi di aiuto in favore delle imprese, sono ammissibili a cofinanziamento solamente gli oneri connessi a domande presentate a partire dalla predetta data.
 
Art. 3.
Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento
1. Il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna, nel limite delle risorse a disposizione per ciascuna regione e provincia autonoma di cui al successivo art. 4, il cofinanziamento statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti. I progetti che non prevedono il cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome non sono presi in considerazione.
2. Le eventuali risorse finanziarie disponibili a seguito della mancata presentazione di progetti da parte di una o piu' regioni o province autonome, ovvero a seguito di un fabbisogno di cofinanziamento inferiore all'importo assegnato, sono ripartite fra le restanti regioni e province autonome, con fabbisogno di cofinanziamento superiore a quello assegnato, con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa.
3. Entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse ai progetti regionali, il Ministero dello sviluppo economico dispone l'accreditamento alla regione o provincia autonoma di un'anticipazione pari al 50% del cofinanziamento dovuto per la realizzazione del progetto medesimo.
4. I progetti devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie.
5. A seguito di utilizzo da parte della regione o della provincia autonoma del 90% dell'acconto di cui al comma 2, sulla base di richiesta formulata dalla regione o provincia autonoma utilizzando uno specifico schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso provvede ad accreditare un secondo acconto pari ad un ulteriore 30% del cofinanziamento dovuto.
6. L'importo dell'acconto erogato e non utilizzato, in tutto o in parte, dalle regioni o province autonome sara' restituito al Ministero dello sviluppo economico che, nel rispetto delle norme di contabilita', provvede a ripartirlo fra le altre regioni o province autonome, secondo le modalita' di cui al comma 2.
7. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, le regioni e le province autonome procedono alla verifica finale dei progetti e predispongono, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, una relazione finale che evidenzia anche i risultati ottenuti, con la quale richiedono al Ministero medesimo l'eventuale saldo del cofinanziamento spettante.
8. Il Ministero dello sviluppo economico sulla base delle relazioni di cui al comma precedente provvede all'accreditamento del saldo del cofinanziamento, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione finale.
9. Nel caso in cui l'onere complessivamente sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma per la realizzazione degli interventi determini un importo del cofinanziamento inferiore a quello gia' trasferito a titolo di acconto, la regione o la provincia autonoma e' tenuta a restituire al Ministero la quota non spettante.
 
Art. 4.
Ripartizione risorse finanziarie
1. Gli oneri finanziari ammontano ad euro 40.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 1 e ad euro 10.000.000,00 per il finanziamento dei progetti di cui al medesimo art. 1, comma 2 e fanno carico all'u.p.b. 3.2.3.22 - Distretti produttivi, capitolo n. 7410 - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2007.
2. Ai fini del cofinanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, le risorse complessivamente disponibili per il 2007, pari a 40 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel modo seguente, secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa:

=====================================================================
Regioni | Risorse (euro) ===================================================================== Piemonte.... | 3.480.000 Valle d'Aosta.... | 43.600 Lombardia.... | 7.395.600 Provincia di Trento.... | 95.600 Provincia di Bolzano.... | 107.600 Veneto.... | 4.510.800 Friuli-Venezia Giulia.... | 546.000 Liguria.... | 942.800 Emilia-Romagna.... | 4.010.400 Toscana.... | 2.979.600 Umbria.... | 644.800 Marche.... | 1.440.000 Lazio.... | 1.732.800 Abruzzo.... | 1.076.000 Molise.... | 214.400 Campania.... | 3.296.400 Puglia.... | 2.597.600 Basilicata.... | 560.000 Calabria.... | 853.200 Sicilia.... | 1.979.200 Sardegna.... | 1.493.600
| -------------
Totale . | 40.000.000

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 223
 
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