IL CAPO DIPARTIMENTO prevenzione e comunicazione Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per i verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonche' una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti; Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresi' che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale; Preso atto che da parte della societa' titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Giada» e «Vitologatti» di Salerno non e' pervenuta alcuna certificazione dell'acqua, relativa all'anno 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali «Giada» e «Vitologatti» di Salerno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza. Roma, 28 febbraio 2008 Il capo dipartimento: Greco |