Gazzetta n. 69 del 21 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 febbraio 2008, n. 44
Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623;
Considerata l'opportunita' di modificare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n. 623 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot. n. 569 del 23 gennaio 2008) cosi' come attestate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/6516 e prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, e' emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'universita' e della ricerca.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti
iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle
universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con
suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato
sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la
Conferenza permanente dei rettori delle universita'
italiane, e agli enti di ricerca, nel rispetto delle
previsioni delle leggi di settore.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi;
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
- Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
«8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il comma 2, dell'art. 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)]
recita:
«Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. (Omissis).
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623,
concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione di contributi per il funzionamento degli
istituti scientifici speciali», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1996, n. 292.



 
Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del codice civile:
«Art. 11 (Persone giuridiche pubbliche). - Le province
e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come
persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e
gli usi osservati come diritto pubblico.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, recante «Norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n.
286.
- Si riporta il testo degli articoli 91 e 91-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica):
«Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le
finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono
essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le
universita' interessate, centri di ricerca o centri di
servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti
di collaborazione scientifica tra docenti di universita'
diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da
piu' universita'.
In particolare, i centri possono collegare universita'
della stessa citta', della stessa regione o di regioni
finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni
scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di
ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento
di cui al primo comma dell'art. 89.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei
centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei
precedenti articoli nella convenzione di cui al primo
comma. Ogni universita' puo' disporre l'assegnazione presso
centri di personale docente per non oltre tre anni in un
decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale
amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la
commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
Sono consentite convenzioni tra universita' italiane e
universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche
scientifiche integrate e per programmi integrati di studio
degli studenti, nonche' per esperienze nell'uso di apparati
tecnico-scientifici di particolare complessita'.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate
dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere
conforme del senato accademico, sono autorizzate dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato
dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro
del tesoro. Il decreto di autorizzazione indichera'
altresi' l'entita' del relativo finanziamento posto a
carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'universita' di appartenenza le spese
e l'organizzazione per la partecipazione di professori
universitari in rappresentanza delle universita' italiane
in organismi internazionali che perseguono le finalita' di
cui al precedente quarto comma, secondo modalita' da
stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le
universita' italiane per il perseguimento di finalita'
istituzionali comuni alle universita' consorziate sono
finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di
ciascuna universita' interessata, con le modalita' di
erogazione, alle quali il Ministero della pubblica
istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni
stipulate tra le stesse universita'.».
«Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di
ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o
a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione
di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo
scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre
1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n.
240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a
condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da
esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse
da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in
denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti
per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria della
universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti
non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici
nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai
professori universitari o ai ricercatori che facciano parte
degli organi sociali sia versato alle universita' di
appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti
di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano
corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art.
66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da
queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal
consiglio di amministrazione, udito il collegio dei
revisori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24
maggio 2001, n. 254, recante «Criteri e modalita' per la
costituzione di fondazioni universitarie di diritto
privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 luglio 2001, n. 152.



 
Art. 3.
Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse
1. La valutazione e selezione delle domande e' effettuata da una commissione, composta da cinque esperti tecnico scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. La commissione opera tenendo conto dei seguenti criteri:
a) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica;
b) qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea;
c) coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
d) consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
2. La commissione, per lo svolgimento della sua attivita', puo' avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi.
3. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione formulando proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca, che, valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
 
Art. 4.
Controllo e monitoraggio
1. Il controllo delle attivita' svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi e' effettuato attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate secondo le forme e le modalita' indicate nel bando.
2. Il giudizio negativo delle attivita' o la mancata presentazione delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme gia' erogate.
3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui all'articolo 3, nel caso di partecipazione degli stessi soggetti a successive selezioni per l'inserimento nell'elenco previsto all'articolo 1, comma 1.
 
Art. 5.
Modalita' di erogazione dei contributi
1. Il contributo finanziario e' erogato in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nella legge finanziaria. Qualora lo stanziamento previsto risulti superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente, l'elenco cui all'articolo 1 puo' essere aggiornato, secondo le modalita' disciplinate nel medesimo articolo.
 
Art. 6.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2008
Il Ministro: Mussi Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 259



Nota all'art. 6:
- Per il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623,
si veda nelle note alle premesse.



 
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