Gazzetta n. 66 del 18 marzo 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2007 |
Erogazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 e successive modifiche. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto fondo; Considerato che il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale; Ritenuto che la finalita' della disposizione citata e' riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito denominato «Fondo», e' destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. 2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie e' contigua al confine delle regioni a statuto speciale. 3 . Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita' e tempi di attuazione. 4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformita' all'art. 119, quinto comma della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita. |
| Art. 2. Criteri per la ripartizione del fondo 1. Le risorse del fondo sono ripartite in via generale fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con: a) la regione Valle d'Aosta; b) la regione Trentino-Alto Adige; c) la regione Friuli-Venezia Giulia. 2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota che, calcolata facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, e' pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50% per il Trentino-Alto Adige. 3. Nel caso che in relazione ai preti presentati le risorse disponibili per ciascun macroarea risultassero eccedenti, la differenza e' attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo. 4. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del fondo fra le macroaree, le modalita' di presentazione e valutazione dei progetti, i soggetti abilitati alla loro presentazione. |
| Art. 3. Ambiti di intervento 1. I progetti finanziabili con le risorse del fondo riguardano i seguenti ambiti: a) servizi socio-sanitari; b) servizi di assistenza sociale; c) servizi scolastici; d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici; e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; f) miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale; g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government; h) servizi di telecomunicazione; i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative; j) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita'; k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali. |
| Art. 4. Valutazione dei progetti 1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza: a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati; b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacita' dello stesso di investire piu' comuni confinanti ovvero anche piu' aree contigue ai territori confinanti purche' risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti; c) polifunzionalita' dell'intervento, intendendosi per essa la capacita' di conseguire obiettivi riconducibili a piu' ambiti di intervento; d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entita' complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto; e) continuita' degli effetti nel tempo dell'azione proposta. |
| Art. 5. Limitazioni di finanziamento 1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento per ciascun progetto e' determinato in misura pari Euro 300.000. Tale limite e' elevato fino a Euro 1.500.000 nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale. |
| Art. 6. Monitoraggio e revoca degli interventi 1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso sono effettuate dalle regioni competenti in raccordo con il dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali. 2. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento degli affari regionali e le autonomie locali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse gia' erogate. |
| Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. La dotazione finanziaria del Fondo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2007, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali, e' iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilita' n. 7 intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali. Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 28 dicembre 2007 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 23 |
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