IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Padova Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le attivita' di facchinaggio; Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il decreto direttoriale n. 24 del 19 aprile 2006, con il quale si e' provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° marzo 2006 fino al 31° dicembre 2007, e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione; Sentito nell'incontro del 20 febbraio 2008 l'Osservatorio provinciale sull'attivita' di facchinaggio cui partecipano le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali operanti nello specifico settore, e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza; Considerato che le riforme introdotte nel settore della cooperazione con la legge n. 142/2001 e il decreto legislativo n. 6/2003, hanno, tra l'altro, equiparato il trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo del lavoro associato a quello del lavoro dipendente con conseguente incremento degli oneri diretti ed indiretti; Considerati gli indicatori economici quali il tasso d'inflazione, l'incremento del costo previdenziale del lavoro e l'aumento retributivo nel settore autotrasporto e spedizioni merci (relativamente all'operaio facchino di 5° livello); Decreta l'incremento delle tariffe per lavori di facchinaggio nella misura del 7,5% rispetto a quelle in vigore, a partire dal 1° marzo 2008 fino al 31 dicembre 2008. Le nuove tariffe risultano, pertanto, determinate come da allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto, che viene contestualmente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione. Avverso il provvedimento potra' essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni. Nei due casi i termini decorrono comunque dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Padova, 22 febbraio 2008 Il direttore provinciale: Drago |