Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2008 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 11 marzo 2008 |
Regolamento concernente la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 17). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Fonti normative 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 11, comma 3, e 348, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; b) «gestione danni»: l'attivita' assicurativa nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) «gestione vita»: l'attivita' assicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «impresa multiramo»: 1) l'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che, in deroga all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in quanto a cio' autorizzata alla data del 15 marzo 1979 o che esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e nei soli rami danni infortuni e malattia; 2) la sede secondaria di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata all'esercizio congiunto dell'assicurazione nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nei rami danni infortuni e malattia, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto; e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione ovvero, per le societa' che abbiano adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, l'organo sociale corrispondente. |
| Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi all'esercizio congiunto dei rami vita e danni da parte delle imprese multiramo. |
| Art. 4. Principio di separazione 1. Le imprese multiramo tengono distinti i singoli elementi patrimoniali dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto relativi alla gestione vita e alla gestione danni in modo che risulti possibile determinare, sulla base delle linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4 e della relazione di cui al comma 6, l'appartenenza di ognuno di essi a ciascuna gestione. 2. Le imprese multiramo attribuiscono alla gestione vita e alla gestione danni i costi, i ricavi e gli elementi dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto in relazione ai fatti di natura economica o patrimoniale che interessano ciascuna gestione. 3. Le imprese multiramo adottano procedure e sistemi amministrativi e informatici idonei a garantire la separazione delle gestioni. 4. Le modalita' di separazione delle gestioni vita e danni sono oggetto di una specifica delibera adottata dall'organo amministrativo. La delibera riporta almeno i seguenti elementi: a) le linee guida per l'assegnazione degli elementi patrimoniali a ciascuna gestione; b) le linee guida per le procedure di contabilizzazione, specificando le modalita' di utilizzo dei conti transitori analitici e dei conti specifici di una gestione per rilevare fatti economici che interessano entrambe le gestioni; c) i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni. Tali criteri riflettono la misura in cui ciascuna gestione concorre a determinare le diverse tipologie di costo o di ricavo comune; d) i criteri di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9. 5. Le imprese multiramo trasmettono all'ISVAP la delibera adottata ai sensi del comma 4 e le eventuali successive modifiche entro trenta giorni dalla relativa adozione. 6. Le imprese multiramo predispongono una relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, da allegare al bilancio di esercizio che riporti: a) i parametri e le modalita' di calcolo adottati per ciascuna tipologia di costo o di ricavo, ai fini della ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera c); b) le modalita' operative di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, sulla base dei criteri fissati nella delibera di cui al comma 4, lettera d). |
| Art. 5. Informazioni da riportare nello statuto 1. Le imprese multiramo con sede legale nella Repubblica italiana indicano nello statuto l'importo relativo ai seguenti elementi di patrimonio netto, distintamente attribuito alla gestione vita e alla gestione danni: a) il capitale sociale o il fondo di garanzia, per le mutue di assicurazione; b) la riserva da sovrapprezzo di emissione; c) le riserve di rivalutazione; d) la riserva legale; e) le riserve statutarie; f) le riserve per azioni proprie e della controllante; g) le altre riserve; h) utili e perdite portati a nuovo. 2. La delibera di approvazione del bilancio di esercizio indica la destinazione delle variazioni di patrimonio netto agli elementi patrimoniali di cui al comma 1 relativi a ciascuna gestione vita e danni. 3. In occasione della variazione degli elementi di patrimonio netto di cui al comma 1, lettere a) e b), l'impresa aggiorna i relativi importi indicati nello statuto. L'aumento di capitale conseguente all'esercizio dei diritti di opzione riconosciuti a seguito dell'emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili, e' ripartito proporzionalmente all'incidenza di ciascuna gestione con riferimento alla voce di cui al comma 1, lettera a). Qualora l'impresa intenda adottare diversi criteri, ne da' adeguata illustrazione e motivazione nella delibera che approva il piano di emissione. 4. L'impresa, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio, aggiorna nello statuto l'ammontare di tutti gli elementi di patrimonio netto nel caso in cui la somma delle variazioni degli elementi di cui al comma 1, lettere da c) ad h), riferiti ad una delle due gestioni ecceda per piu' del 10% l'ammontare degli elementi, relativi alla medesima gestione, indicati nell'ultimo statuto approvato. 5. In occasione di ogni modifica statutaria e, comunque ogni tre anni, l'impresa aggiorna tutti gli elementi patrimoniali, di cui al comma 1, indicati nello statuto. |
| Art. 6. Conti transitori analitici 1. E' consentito alle imprese multiramo utilizzare conti transitori analitici riferiti all'intera gestione aziendale, nei quali rilevare le operazioni che si verificano nel corso dell'esercizio e che si riferiscono ai ricavi e ai costi relativi ad entrambe le gestioni. 2. Le imprese multiramo danno evidenza, mediante appositi conti, delle componenti reddituali delle due gestioni anche relative al conto non tecnico. |
| Art. 7. Costi e ricavi direttamente imputabili a ciascuna gestione 1. Le imprese multiramo, entro un mese dall'eventuale annotazione delle operazioni indivise nei conti transitori analitici di cui all'art. 6 o nei conti specifici di una gestione, imputano in contabilita' generale alla gestione cui si riferiscono le voci relative ai premi, ai pagamenti per sinistri, alle spese di acquisizione, agli oneri e proventi finanziari, ai costi del personale dedicato e, in genere, ai costi e ricavi direttamente imputabili. |
| Art. 8. Costi e ricavi comuni alle due gestioni 1. Alla chiusura del primo semestre e dell'esercizio, i costi e i ricavi comuni presenti nei conti transitori analitici o nei conti specifici di una gestione sono ripartiti e imputati alle voci di spese, di proventi e di oneri previsti rispettivamente per la gestione vita e per la gestione danni. 2. Le imprese multiramo imputano i costi e i ricavi comuni secondo i criteri di ripartizione definiti nella delibera di cui all'art. 4, comma 4 e le modalita' operative definite nella relazione di cui all'art. 4, comma 6. |
| Art. 9. Conto di collegamento 1. Il conto di collegamento accoglie, in via temporanea, la contropartita dell'attribuzione alla gestione di pertinenza delle poste economiche o patrimoniali per le quali, nel rispetto delle linee guida e dei criteri fissati nella delibera di cui all'art. 4, comma 4 e le modalita' operative definite nella relazione di cui all'art. 4, comma 6, non sia stato possibile, per loro natura, effettuare l'attribuzione in via immediata. 2. Il conto di collegamento ha carattere residuale e il relativo saldo e' contenuto entro limiti trascurabili. In ogni caso, al termine di ciascun mese il saldo del conto di collegamento non puo' essere superiore al 20% dell'eccedenza del margine di solvibilita' disponibile rispetto al margine di solvibilita' richiesto per la gestione creditrice, riferita all'ultimo bilancio approvato e valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento gia' derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP. 3. Le imprese multiramo procedono alla regolazione del saldo delle singole operazioni iscritte nel conto di collegamento in ciascun trimestre entro un mese dalla chiusura del trimestre stesso, attribuendo alla gestione creditrice investimenti o disponibilita' liquide dell'altra gestione. |
| Art. 10. Attribuzione di elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile delle imprese multiramo 1. Le imprese multiramo attribuiscono gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile secondo i criteri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e le disposizioni del Titolo III, capo IV, del decreto. 2. Ai sensi degli articoli 348, comma 3, e 222, comma 5, del decreto, le imprese multiramo possono, previa autorizzazione dell'ISVAP, trasferire elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile da una gestione all'altra, nei limiti dell'eccedenza del margine di solvibilita' disponibile rispetto al margine di solvibilita' richiesto, valutata tenendo conto dell'eventuale assorbimento gia' derivante da altri impegni, in base a disposizioni dell'ISVAP. Ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006. 3. Non e' consentito il trasferimento degli elementi immateriali e degli elementi di cui all'art. 44, commi 4 e 5, del decreto. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, le imprese multiramo presentano all'ISVAP un'istanza corredata dalla seguente documentazione: a) nel caso di trasferimento degli elementi costitutivi del patrimonio netto, copia della delibera dell'assemblea straordinaria e dello statuto; b) nel caso di trasferimento di altri elementi costitutivi, copia della delibera assunta dagli organi societari dell'impresa in base ai poteri previsti nello statuto o alle competenze delegate; c) situazioni patrimoniali relative alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione; d) prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' relativi alle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione; e) prospetti dimostrativi previsionali del margine di solvibilita' relativi alle gestioni vita e danni, redatti con riferimento alla data di bilancio successiva; f) l'elenco analitico degli investimenti o l'ammontare delle disponibilita' liquide, da trasferire in misura pari agli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile eccedenti che si intende utilizzare per l'altra gestione, con indicazione del valore di iscrizione in contabilita' e del valore corrente alla data di valutazione. Detti investimenti non devono essere vincolati a specifici impegni contrattuali; g) qualora si intenda trasferire attivi utilizzati a copertura delle riserve tecniche, prospetti delle attivita' a copertura delle riserve tecniche delle gestioni vita e danni, ante e post trasferimento, redatti con riferimento alla data di valutazione. 5. La data di valutazione dell'operazione non puo' essere anteriore di oltre centoventi giorni alla data della delibera di cui al comma 4, lettere a) o b). La data di valutazione puo' riferirsi al termine dell'esercizio se il relativo bilancio e' stato chiuso non oltre sei mesi prima della predetta delibera. 6. L'ISVAP, verificata la qualita' degli attivi trasferiti e l'insussistenza di effetti negativi sulla solvibilita' di una gestione o di pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni, si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio del procedimento; il termine e' sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi ovvero richieda ulteriori informazioni e riprende a decorrere dalla data del completo riscontro da parte dell'impresa. |
| Art. 11. Trasferimento di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle imprese multiramo 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, e' consentito il trasferimento da una gestione all'altra di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo ai fini della regolazione del conto di collegamento. 2. Qualora non consegua alla regolazione del conto di collegamento, il trasferimento e' consentito solo in via eccezionale e previa delibera dell'organo amministrativo, che illustri le motivazioni dell'operazione. 3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 puo' avere ad oggetto esclusivamente elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo diversi da quelli connaturati a ciascuna gestione o vincolati a specifici impegni contrattuali e non deve comportare effetti negativi sulla solvibilita' di una gestione o pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni. 4. I trasferimenti di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo effettuati ai sensi del comma 2 sono comunicati all'ISVAP entro un mese dalla fine di ciascun trimestre solare, allegando l'elenco analitico degli elementi trasferiti con l'indicazione della data del trasferimento, del valore contabile e del valore corrente alla data del trasferimento e, qualora l'elemento sia posto a copertura delle riserve tecniche, della classe di attivita' della gestione di provenienza e di quella di destinazione. Alla comunicazione sono allegate le delibere adottate ai sensi del comma 2. |
| Art. 12. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il punto 3. Proventi, oneri e spese delle Avvertenze generali e il primo capoverso della sezione III Conto Non Tecnico relativi al paragrafo 3.2. Conto Economico del provvedimento ISVAP del 1° dicembre 1997, n. 735. |
| Art. 13. Pubblicazione 1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP. |
| Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, entro il 30 giugno 2008. La relazione di cui all'art. 4, comma 6, e' inviata a partire dal bilancio 2008. 3. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5 in occasione della prima assemblea straordinaria successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. I criteri di ripartizione degli aumenti di capitale conseguenti all'esercizio dei diritti di opzione di cui all'art. 5, comma 3, si applicano agli aumenti di capitale deliberati successivamente all'entrata in vigore del regolamento. 4. Le imprese multiramo si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 a partire dal 1° ottobre 2008. Roma, 11 marzo 2008 Il presidente: Giannini |
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