Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 marzo 2008
Modalita' applicative e termine di decorrenza per la presentazione telematica delle istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA trimestrale detraibile.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 215, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, in materia di rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA, prevedendo l'obbligo di presentare all'ufficio competente in via telematica l'istanza di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA detraibile del trimestre di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalita' applicative ed il termine a decorrere dal quale e' obbligatoria la presentazione telematica all'ufficio competente dell'istanza di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA detraibile del trimestre di riferimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», ed in particolare gli articoli 30, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza, e 38-bis, in materia di esecuzione dei rimborsi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 15 febbraio 1979, recante «Modalita' per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38.bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979, recante «Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle societa' controllate»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, concernente modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n 126, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare ed uniformare le modalita' di presentazione delle richieste di rimborso e di compensazione del credito IVA,

Decreta:
Art. 1.

Presentazione per via telematica delle istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA rimborsabile o compensabile
trimestralmente
1. Le istanze di rimborso o di compensazione dell'eccedenza dell'IVA rimborsabile o compensabile per ciascuno dei primi tre trimestri solari dell'anno si trasmettono per via telematica all'Agenzia delle entrate utilizzando apposito modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi dell'art. 38-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' tecniche per la presentazione telematica.
 
Art. 2.

Decorrenza dell'obbligo di presentazione per via telematica
1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica a partire dalla presentazione delle istanze relative al trimestre solare successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2008
Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 247
 
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