Gazzetta n. 63 del 14 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3660).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008 e la nota del 29 gennaio 2008 dell'assessore della giunta regionale della regione Abruzzo preposto alla protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007 e la nota del 5 gennaio 2008 del Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3349 del 15 luglio 2005, n. 3500 del 23 febbraio 2006, n. 3566 del 5 marzo 2007, n. 3569 del 5 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, nonche' le note rispettivamente del sindaco del comune di Napoli del 30 gennaio 2008 e del presidente della regione Campania dell'11 febbraio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 24 gennaio 2008 del presidente della regione Marche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 25 gennaio 2008 del Prefetto di Varese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della capitale della Repubblica e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, nonche' la successiva ordinanza 9 febbraio 2007, n. 3564;
Vista la nota del direttore dell'Ufficio traffico e mobilita' del comune di Roma del 10 dicembre 2007 e l'intesa della regione Lazio del 7 febbraio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, nonche' la nota n. 58958 del 1° febbraio 2008 del Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 14 febbraio 2008 della regione Liguria;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, e n. 3654 del 1° febbraio 2008;
Vista le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3498 del 23 febbraio 2006 e n. 3580 del 3 aprile 2007, nonche' la nota del 31 dicembre 2007 del sindaco del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, e la nota del 13 febbraio 2008 del presidente della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3642 del 2008 art. 15 e n. 3652 del 2008 art. 6;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
«7. Il Commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il Commissario delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
8. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
9. E' altresi' concesso un contributo a favore dei soggetti che abitino in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
10. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi meteorologici in rassegna siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza».
 
Art. 2.
1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata all'assessore all'agricoltura ed alle attivita' produttive della giunta regionale della Campania con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
 
Art. 3.
1. Il sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3566/2007, e successive modifiche ed integrazioni, provvede al completamento degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3158/2001, e successive modifiche ed integrazioni, funzionali al superamento dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli, avvalendosi delle pertinenti risorse finanziarie ancora disponibili.
 
Art. 4.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a fronteggiare gli eventi calamitosi che nel mese di settembre 2006 hanno colpito il territorio della regione Marche, nel limite massimo del contributo previsto dal comma 6-bis dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 2006, possono essere ricomprese le spese sostenute per il ripristino o il riacquisto degli infissi esterni ed interni distrutti o danneggiati e la tinteggiatura delle pareti interne.
 
Art. 5.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento Varese 2008 e' assegnata, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la somma di euro 200.000,00, al Fondo Ambiente Italiano, da destinare al Museo di Villa Panza, sede nella quale avranno luogo parte delle iniziative culturali correlate allo svolgimento del grande evento Varese 2008.
2. A conclusione delle sopra citate iniziative il Fondo Ambiente Italiano trasmette al Commissario delegato e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme di cui al comma 1.
3. Nel limite delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 in favore dell'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, e con riferimento alle attivita' espletate per le esigenze connesse all'organizzazione del grande evento Varese 2008, il Prefetto di Varese e' autorizzato a corrispondere al personale dirigente della carriera prefettizia nel limite di sette unita', un indennita' correlata su base mensile pari al 0,63% della retribuzione di posizione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 in deroga all'art. 19 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Nel limite delle stesse risorse finanziarie e per le medesime esigenze sopra citate, il Prefetto di Varese e' autorizzato a corrispondere al personale dirigente dell'area I di II fascia nel limite di una unita', un'indennita' correlata su base mensile pari allo 0,50 della retribuzione di posizione prevista dal Contratto collettivo nazionale relativo al personale dirigente dell'area I per il secondo biennio economico 2004-2005, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 le parole «di euro 30.000,00» sono sostituite dalle parole «di euro 24.000,00».
 
Art. 6.
1. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessita' di adeguare le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali per fronteggiare le numerose emergenze in atto e le accresciute complessita' degli aspetti di natura normativa ed amministrativa che ne derivano, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a procedere all'inquadramento, nel ruolo speciale dirigenziale di cui all'art. 9-ter del sopra citato decreto legislativo, di un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio, in posizione di fuori ruolo gia' titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia, presso il medesimo Dipartimento.
2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2006 e' cosi sostituito: «3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 7.
1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo successivo alle parole «ove ritenuto necessario dal Commissario delegato» e' sostituito dal seguente periodo «da personale del comune di Roma, dell'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata, del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di altre Amministrazioni dello Stato posto in posizione di comando o di distacco. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
 
Art. 8.
1. Tenuto conto della necessita' di assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attivita' consultive fino al 30 giugno 2008.
 
Art. 9.
1. Al fine di consentire la realizzazione delle opere gia' previste nel piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e dei parcheggi del comune di Roma, approvato con provvedimento commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nonche' l'esecuzione di opere integrative o complementari a quelle relative al potenziamento del trasporto di massa gia' realizzate o in corso di realizzazione, il tetto di spesa in conto capitale, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, pari a 1400 milioni di euro, e' elevato a 1700 milioni di euro.
2. Per il superamento del contesto emergenziale nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio del comune di Roma, il Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ai commi 55, 56, 57 e 79 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 e' soppressa;
il comma 2 dell'art. 3 e' soppresso.
 
Art. 10.
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. L'indennita' di cui al comma 2 e' determinata con provvedimento del Commissario delegato al termine degli interventi previsti nella presente ordinanza di protezione civile, previa valutazione dell'attivita' svolta».
 
Art. 11.
1. Al comma 3, lettera c) dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, le parole «il definitivo smaltimento» sono sostituite dalle parole «la definitiva destinazione».
2. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 dopo la parola: «progettazione» sono aggiunte le seguenti parole: «e/o studi di fattibilita».
3. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, e' sostituito dal seguente: «Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato».
4. Al comma 6, dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «di cui all'articolo 24» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 24 e 45» e dopo la parola «dirigente» sono inserite le seguenti parole «e/o personale appartenente alla categoria D, e/o personale appartenente alla carriera direttiva».
5. Alle deroghe previste dal comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono aggiunte le seguenti:
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 48 e 84;
legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2001, n. 327, articoli 52-bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, articoli 3, 4, 5, 6, 13.
6. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente: «Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione».
7. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 le parole «10 unita» sono sostituite dalle parole «15 unita» e le parole «150 ore», in tutto il corpo dell'articolo, sono sostituite dalle parole «50 ore».
8. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e' cosi' sostituito: «In favore del personale sia dei comuni individuati dal medesimo Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 che degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni di cui all'art. 3, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo».
9. Al comma 4, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «con contratto a tempo determinato» sono aggiunte le parole «e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza», le parole «5 unita» sono sostituite dalle parole «10 unita».
 
Art. 12.
1. All'art. 1, comma 2-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3554 del 5 dicembre 2006 sono soppresse le seguenti parole: «in conformita' al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo rilasciato dall'Amministrazione provinciale di Genova n. 6273 del 23 novembre 2006».
 
Art. 13.
1. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per le attivita' di tutela delle acque del sub commissario nominato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 nonche', per le attivita' di bonifica, di un sub commissario da nominare d'intesa con il Ministero o dell'ambiente», sono soppresse.
 
Art. 14.
1. Il sindaco di Castelsardo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3498/2006, e successive modifiche ed integrazioni, e' confermato nel predetto incarico per l'attuazione ed il completamento, in regime ordinario, entro e non oltre il 31 marzo 2008, di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto critico determinatosi a seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2008
Il Presidente: Prodi
 
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